Sentenza 15 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/2001, n. 8155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8155 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
A N IA L A IT O A 4 L IC 7 L 3 . BL O N B B , U E 1 P E 9 E 9 N R 1 O E - I C 1 Z 1 A A - P 1 R I IN NOM ELT POL8 155 T 2 S . D I L G E E 9 C 3 I R D E A A C CORTE SU KELA ISSAZIONE U D 5 I Oggetto 4 G E SEZIONE SECONDA CIVILE N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GAROFALO - Presidente R.G.N. 4307/99 Dott. Gaetano Dott. Giandonato NAPOLETANO © Consigliere Cron.·18808 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rep. Rel. Consigliere Ud.14/02/01 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente S E NTENZ A sul ricorso proposto da: AU RM AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAVOUR 961 presso lo studio dell'avvocato ксе CAPUTO ANTONIO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CONDOMINIO VIA PIAVE 58 FOGGIA in persona DELL'Amm.re p.t.;
- intimato -
avversO la sentenza n. 197/98 del Giudice di pace di 2001 FOGGIA, depositata il 09/07/98; 278 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- ¡ udienza del 14/02/01 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Gaudcond: r.g. n° 4307/99 ogg:condominio, spese Svolgimento del processo A seguito del ricorso monitorio dell'amministratore dell'edificio condomi- niale di via Piave n° 54 di Foggia, il giudice di pace di quella città ingiunse ad MA TA NO di pagare al ricorrente la somma di £.
1.137.000 a titolo di con- tribuzione alla spesa per il “rifacimento della facciata" di quell'edificio. A decreto i oppose la NO che, in rito, eccep: l'incompetenza del giudice adito, indicando la competenza del pretore di Foggia, e, nel merito, l'estinzione del credito a mezzo del pagamento documentato da una "ricevuta a saldo" Costituitosi nel giudizio, l'amministratore condominiale eccepi l'infondatezza sotto entrambi i profili dell'opposizione. Il giudice di pace, con sentenza del 9 luglio 1998, affermata la propria G elt competenza, ha rigettato l'opposizione. In particolare, quanto all'eccezione di incompetenza, quel giudice ne ha ritenuto l'infondatezza avuto riguardo alla formula del I comma dell'art. 7 del c.p.c.( nel testo sostituito dall'art. 17 della legge n°374 del 1991)“ il giudice di pa- ce è competerte per le cause relative a beri mobili di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono attribuite ad altro giudice”. Nella spe- cie il valore,determinabile ai sensi del dell'art. 10 e 14 c.p.c., non eccedeva quel limite né la materia del contendere era assegnata alla cognizione di altro giudice. Nel merito, poi, l'opposizione doveva essere rigettata non avendo la Gau- diano fornito la prova del pagamento della terza rata della contribuzione per il rifa- 3 cimento della facciata dell'edificio condominiale né della “quota per acqua e fo- gna": l'estinzione di detti crediti non era documentata dalla "ricevuta” del 2 aprile 1997, la sola prodotta. Per la cassazione di detta pronunzia ricorre, sulla base di due motivi di do- glianza, la NO;
non espleta attività difensiva l'amministratore condominiale intimato. Motivi della decisione Con il primo motivo, in relazione ai nn. 4 e 5 del'art. 360 c.p.c. la ricorren- te denunzia la nullità della sentenza conseguente all'inosservanza degli artt.7 e 112 c.p.c. SE assume la NO - è la violazione dell'art. 7 c.p.c., in punto di affermazione della competenza, poiché il n° 2 della norma limita quella del giudice di pace alle cause relative alla misura ed alle modalità c'uso dei servizi di condomi nio di case nelle quali la patrimonialità del "thema decidendum" prevale sull'accertamento dell'uso il quale costituisce soltanto un presupposto necessario per la determinazione delle singole quote di spesa. SE altresi aggiunge la ricorrente - è l'inosservanza dell'art. 112 c.p.c. poiché giudice del merito non avrebbe potuto, nel pronunziare sull'opposizione al decreto ingiuntivo, estendere il suo esame alla verifica del pagamento di “spese” estranee a quelle oggetto della domanda proposta con il ricorso monitorio. Con il secondo motivo, in relazione al n° 5 dell'art. 360 c.p.c., la NO denunzia il vizio di motivazione insufficiente su un punto decisivo della controver- sia. 4 Il giudice del merito- sostiene la ricorrente - non ha reso ragione del per- ché l'opponente, proprietaria di un locale terraneo, dovesse contribuire alle spese dei lavori di rifacimento della facciata dello edificio che assolutamente "non miglio- ravano suo locale, ma migliorava i piani superiori”; inoltre quel giudice ha pre- termesso la disamina della "ricevuta a saldo" che escludeva la permanenza di unɛ. situazione creditoria. Rammenta la Corte che nelle controversie il cui valore, come nella specie, nor eccede lire duemilioni, e che il giudice di pace deve decidere "secondo equità" TO "sostitutiva" della norma giuridica che disciplina il rapporto controverso avu guardo alla formula del capoverso dell' art. 113 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991 n° 374, che non riproduce la locuzione "osser- vando i principi regolatori della materia" dettata dall'art. 3 della legge 30 luglio € 215 1984 r° 399 per il modello decisionale del concitatore , le questioni processuali debbono essere risolte "secondo diritto". Il che è dato desumere dalla formula dell'art. 311 c.p.c.(nel testo introdot- to dall'art 22 della "rovella" n° 374 del 1991) la quale induce a ritenere operante l'equità “sostitutiva" nel solo ambito della decisione del merito della controversia. In questo ambito il giudice di pace deve comunque conformarsi alle norme costituzionali o a quelle comunitarie che, come le prime, abbiano una fonte di pro- cuzione superiore a quella ordinaria istitutiva del giudizio di equità Il ricorso per cassazione avverso le pronunzie rese dal giudice di pace nelle controversie cui valore non eccede lire due milioni, costituisce impugnazione ( 5 Punica consentita dal III comma dell'art. 339 c.p.c. nel testo sostituito dall'art.33 della citata "novella") di sentenza di equità. Questa è censurabile in sede di legittimità per inosservanza di norme pro- cessuali ai sensi dei nn. 1,2 e 4 dell'art. 360 c.p.c. E' esclusa la denunzia dei vizi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi del n° 3 dell'art.360 c.p.c., che non concernano norme costitu- zionali o comunitarie di rango superiore. Quanto alla motivazione, esclusa dal modello decisionale di equità quella "ir diritto", sono ammissibili in sede di legittimità le denunzie di materiale o giuri- dica inesistenza di motivazione "in fatto” per mancanza del segno grafico e per ap- parenza perchè meramente ripetitiva del criterio equitativo (art. 132 n° 4 in rela- zione al n°4 dell'art. 360 c.p.c.) o per perplessità, incogruenza o contraddittorietà 17 della stessa ai sensi del n° 5 dell'art.360 c.p.c.( in proposito vedasi la giurispruden- za di questa corte consolidatasi a seguito della pronunzia delle ss.uu. n°716/99) Queste considerazioni inducono a ritenere ammissibili le censure esposte nel primo motivo del ricorso con le quali la NO denunzia violazioni di norme processuali d i artt 7 e 1312 c.p.c.). Queste doglianze vanno disattese. In particolare, quanto alla prima, va osservato che degli art.7, 10 e 14 c.p.c. il giudice del merito ha fatto corretta applicazione vertendosi solamente nella specie in tema di esistenza di un'obbligazione pecuniaria contributiva della gestione di beni comuni di uno solo dei condomin non eccedente il limite di lire cinque mi- 106 lioni ed appartenente alla competenza generale per "cause mobiliari" del giudice di pace. In relazione alla seconda censura, non considera la ricorrente che il vizio di ultrapetizione si traduce in un' indebita interferenza del giudice del merito nel pore- re dispositivo proprio delle parti di fissare i "termini" della controversia. Il vizio in esame va ravvisato quando quel giudice, alterando anche uno degli elementi oggettivi della domanda, la “ragione del chiedere"e/o la "richiesta", ponga a fondamento della decisione fatti costitutivi della pretesa estranei alla pro- spettazione delle parti, attribuisca ad una di queste un bene della vita assolutamente diverso da quello richiesto o nemmeno implicitamente in questo compreso, oppure rilevi d'ufficio un eccezione “in senso stretto", rimessa alla esclusiva deduzione dela parte interessata. Il che nella specie non è certamente dato ravvisare. ес Alla "causa pretendi” ed al “petitum" qualificanti la domanda giudiziale posta dall'amministratore condominiale con ricorso monitorio il giudice del meri- to non ha posto a base della propria decisione l'inadempimento di un'obbligazione diversa da quella di contribuzione alla spesa di rifacimento dell'edificio né ha con- dannato l'odierna ricorrente al relativo pagamento. L'affermazione di quel giudice del mancato pagamento di altre obbligazio- ni contributive si pone, con tutta evidenza, nell'economia argomentativa della deci- sione impugnata come una rassegna, con esito negativo, delle obbligazioni contri- butive che l'opponente assumeva di aver estinto unitamente a quella dedotta nel ri- corso monitorio secondo quanto poteva dedursi da una pretesa "ricevuta a saldo". Le censure esposte nel secondo motivo del ricorso sono in parte inammis- sibili e, nel resto, infondate. Sotto il primo profilo, va osservato che con l'apparente denunzia del vi- zio di motivazione "in fatto” la ricorrente introduce, per la prima volta in questo giudizio, la questione che pur richiede un accertamento in fatto, escluso dai compiti istituzionali attribuiti a questa Corte dagli artt. 65 dell'ordinamento giudi- ziario (r.d. 30 gennaio 1941 n° 12) e 360 c.p.c., - della inesistenza della obbliga- zione contributiva dedotta in giudizio, perchè estranea a dibattito delle parti nel giudizio di merito. Il che è dato desumere dalla "esposizione dei fatti - sostanziali e proces- sua di causa" rinvenibile nel ricorso per cassazione e dalla quale solamente, in virtù del principio dell'"autosufficienza" di questo atto di impugnativa (n° 3. dell'art.366 c.p.c.) è consentito desumere la loro conoscenza senza far ricorso a fonti sostitutive. Quanto al secondo profilo, contrariamente a quanto denunzia la NO, il giudice di pace all'esito della disamina della produzione documentale, ha escluso la dedotta causa estintiva dell'obbligazione fatta valere dall'amministratore condominiale la domanda di ingiunzione fornendo in proposito adeguata ragione. Il che questa Corte ha rilevato in punto di disamina della seconda censura de primo motivo di doglianza.. Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato. Non si provvede al regolamento delle spese del giudizio di legittimità, non avendo in questo la parte intimata espletato attività difensiva. 8 rigetta il ricorso. Roma, il 14 febbraio 2001. Il Consigliere estensore (dr Enrico Musso) p. a. m. Il Presidente (dr Gaetano Garofalo) Стайчин Сантак.. IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 15 GIU 200 IL CAMELTEN O L L 4 O 7 B 3 ) . E E I N C , 1 A 9 A P 9 1 I D E 9