Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2002, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUI02610/02 SE JON AVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R. G. N. 16820/00 Dott. Mileo Vincenzo Dott. D'Agostino Giancarlo Consigliere Consigliere Cron. 6257 Dott. Coletti Gabriella Dott. La Terza Maura Consigliere Rep. Dott. Di Lella Raffaele Cons. Relatore Ud. 27/09/01 ha pronunciato la seguente: SE NTENZA sul ricorso proposto da DI AN EB, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe Lo Carmine, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Paola Falconieri n.110. ricorrente
contro
SECURITAS S.R.L., in persona del legale rappresentante 3639 pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Romeo Romei n. 19, presso lo studio dell'avv. Bruno Riitano, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Di Luciano del Foro di Siracusa, giusta procura in calce al controricorso. controricorrente avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 66 del 25/5/2000 RG 90/2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2001 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Giuseppe Lo Carmine;
Udito l'avv. Enrico Di Luciano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 15/10/1996 innanzi al Pretore di Siracusa, BA Di CO, 16 dipendente della società convenuta con mansioni di guardia giurata, esponeva che con lettera del 26/7/1996 gli era stato contestato che il giorno 23/7/1996, mentre era in servizio in zona Pantanelli, aveva omesso di punzonare l'orologio marca tempo della ditta Cobeg sia alle ore 3 che alle ore 5, e che quello stesso giorno la suddetta ditta aveva subito un furto. 2 Precisava che in data 1/8/1996 aveva fornito le proprie spiegazioni e giustificazioni, ma che, ciò nonostante, con lettera del 3/8/1996, pervenutagli il giorno seguente, gli era stato intimato il licenziamento. Sosteneva la illegittimità del provvedimento espulsivo sia per non avere il datore di lavoro affisso in azienda il codice disciplinare, sia per non essere stato rispettato l'intervallo di 5 giorni fra la data della contestazione e quella della intimazione del licenziamento, sia ancora perché i fatti contestati non corrispondevano alla verità, e sia infine per la eccessività della sanzione rispetto ai fatti contestati. Chiedeva la condanna della società a reintegrarlo nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. La Securitas s.r.l. si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. Il giudice di 1° grado rigettava la domanda. La Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza di 1° grado. h A fondamento della decisione ha Osservato che, secondo quanto previsto dall'art 7, comma quinto della legge 300 del 20 maggio 1970, la n. intimazione del licenziamento prima del decorso dei cinque giorni dalla contestazione, ma successivamente alle giustificazioni del lavoratore non comporta la illegittimità del licenziamento, 3 poiché il suddetto termine è funzionale soltanto alle esigenze di tutela dell'incolpato, per cui, ove il lavoratore abbia fornito le proprie folla giustificazioni prima scadenza prevista, nulla più osta alla irrogazione della sanzione. Ha richiamato al riguardo la decisione n.3965 del 26/4/1994 delle Sezioni Unite di questa Corte. Inoltre, con riferimento alla contestata corrispondenza fra l'addebito imputato sia nella lettera di contestazione che in quella di licenziamento (omessa punzonatura), e il comportamento indicato nella memoria difensiva del giudizio (abbandono del posto di lavoro), il giudice del gravame ha Osservato che, con il riferimento alla omissione delle punzonature di cui a quella dialla lettera di contestazione e licenziamento, la società non ha inteso contestare al ricorrente una mancanza formale, ma piuttosto una mancanza sostanziale (l'abbandono del posto di timbratura lavoro), rispetto alla quale la omessa probatoria solo funzione indicativa eassume esplicitamente dell'abbandono stesso, poi richiamato in sede di giudizio. Avverso tale pronuncia BA di CO propone ricorso per cassazione affidato a due motivi ed illustrato con successiva memoria. 4 La Securitas s.r.l. resiste con controricorso e D ( successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso BA Di CO denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 18 della legge n.300 del 20 maggio 1970, e della legge n. 604 del 15 luglio 1966, nonché illogica e contraddittoria motivazione. Sostiene il ricorrente che il giudice del gravame ha erroneamente affermato che la violazione del termine di cinque giorni di cui all'art 7 comma quinto della legge n.300 del 20 maggio 1970 non comporta la illegittimità del licenziamento, qualora lo stesso sia stato comunque intimato successivamente alla presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore. M Si tratta infatti, sostiene il ricorrente, di un termine tassativo e inderogabile, prima del decorso del quale non è consentito al datore di lavoro di irrogare il licenziamento. Il motivo di ricorso merita accoglimento. Come ha rilevato la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 11806 del 07/09/2000; Cass. 03498 del 22/04/1997), il termine di cinque giorni 5 dalla contestazione dell'addebito, prima della cui scadenza e' preclusa, ai sensi dell'art. 7, quinto comma, legge n. 300 del 1970, la possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare, ivi compreso il licenziamento, pur essendo stabilito anche per consentire al lavoratore di comunicare al datore di lavoro le sue giustificazioni (come affermato da Cass. S.U. 3965 del 26 aprile 1994) risponde tuttavia ad una "ratio" più completa ed organica, ravvisabile non solo nella necessità di consentire al datore di lavoro di adottare la sanzione dopo aver conosciuto le difese dell'incolpato, ma anche nella necessità per 10 stesso datore di lavoro di fruire di un tempo, anche se molto breve, di ripensamento e di raffreddamento, tale comunque da fargli adottare i più gravi provvedimenti con la necessaria ponderazione. Né appare estranea alla ratio legis della normativa in esame la finalizzazione del termine, in quanto funzionale alle esigenze di tutela dell'incolpato, a garantire a quest'ultimo la possibilità di usufruire comunque dello spazio temporale in questione, anche in relazione alla possibile esigenza di eventuali integrazioni delle difese, ove affrettatamente e insufficientemente 6 fornite nella immediatezza della contestazione. Conseguentemente, prima dell'intero decorso del detto termine non e' consentito al datore di lavoro di irrogare il licenziamento. Per effetto dell'accoglimento del 1° motivo del ricorso, deve ritenersi assorbito il secondo (violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma secondo, della legge n.300 del 20 maggio 1970) con il quale BA Di CO, nel rilevare che la società datrice di lavoro solo in corso di giudizio gli aveva contestato l'abbandono del posto di lavoro, sostiene che del tutto illogica e contraddittoria appare la decisione impugnata, quando afferma che già con la lettera di licenziamento,quella di contestazione e con riferimento alla omessaladdove si faceva punzonatura alle ore 3 e alle ore 5, gli si intendeva contestare l'abbandono del posto di lavoro. La sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Messina, che nel procedere a nuovo esame, si adeguerà al principio di diritto per il quale ai sensi dell' art 7 legge 300 del 20 maggio 1970, prima del decorso del termine di cinque 7 giorni dalla contestazione dell'addebito non è consentita al datore di lavoro la irrogazione della sanzione disciplinare più grave del rimprovero verbale, anche se prima della scadenza il lavoratore abbia fornito le proprie giustificazioni. Poiché per effetto della cassazione della sentenza impugnata viene meno la statuizione delle spese dei gradi di merito, il giudice di rinvio, in base controversia, provvederàall'esito finale della altresì alla liquidazione delle spese relative a quei gradi ed al presente giudizio. РОМ Accoglie il 1° motivo del ricorso e dichiara assorbito il 2°; Cassa la impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Appello di Messina anche per la regolamentazione delle spese. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2001. L E A G O Il Consigliere estensore Il Presidente G O R T E T L T S I I R G Jeffucke V Hall I A E Raffaele Di Lella Vincenzo Mileo L D R meens Miles L O E D IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 22 FEB.2002 oggi, CU ET 8 Лидия