Sentenza 11 dicembre 2006
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza non si richiede che il giudice sia tratto in inganno dal comportamento mendace o reticente, ma è sufficiente che questo abbia potenziale idoneità a condurlo in errore, e ciò in quanto si è in presenza di un reato di pericolo che può sussistere anche nel caso che il giudice abbia negato attendibilità alla deposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2006, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 11/12/2006
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGILIO Adolfo - Consigliere - N. 1575
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 4651/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN IO;
avverso la sentenza in data 18.5.2004 della Corte di Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSSI Agnello;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. IO IN ricorre per Cassazione avverso la sentenza in data 18.5.2004 della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza del GIP presso il Tribunale di Napoli del 13.5.2003, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 372 c.p.. 2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) (inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inutilizzabilità o di decadenza) in riferimento agli artt. 156 e 171 c.p.p., sul rilievo che è nulla la notifica del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello effettuata mediante consegna a sua moglie nonostante che quest'ultima avesse avvisato che egli era ristretto presso il carcere di Salerno - Fuorni.
Ne è derivata la violazione del disposto dell'art. 156 c.p.p., commi 1 e 4, e la nullità della notifica ex art. 171 c.p.p., lett. d),
nonché di "tutti gli atti consecutivo - dipendenti" ivi compresa l'ordinanza dichiarativa della contumacia e la sentenza.
3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) in quanto dalla motivazione della sentenza impugnata emerge chiaramente che le sue dichiarazioni non erano in alcun modo idonee a trarre in inganno il giudice e ad integrare gli estremi del reato di cui all'art. 372 c.p.p. (dal momento che "il RC aveva ammesso la sua responsabilità e ciò era riscontrato dai referti medici e da parte di altri testimoni").
Si era perciò di fronte ad una ipotesi di reato impossibile per inidoneità dell'azione che la Corte territoriale ha illogicamente escluso affermando che la falsa testimonianza trovava spiegazione solo in un ingiustificabile spirito di omertà.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È manifestamente infondato il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) (inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inutilizzabilità o di decadenza) in riferimento agli artt. 156 e 171 c.p.p., sul rilievo che è nulla la notifica del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello effettuata mediante consegna alla moglie del ricorrente nonostante che quest'ultima avesse avvisato che egli era ristretto presso il carcere di Salerno - Fuorni.
Al riguardo il collegio osserva che la notifica del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello è stata effettuata a mezzo posta e che il piego non recapitato è stato ritirato in agenzia senza che dagli atti risulti null'altro.
È quindi sprovvista di ogni supporto probatorio e priva di fondamento l'affermazione del ricorrente secondo cui sua moglie avrebbe reso noto, all'atto della notifica, lo stato di detenzione dell'imputato e la notifica effettuata è da ritenere regolare.
2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso nel quale si adombra la configurabilità di una ipotesi di reato impossibile a causa della inidoneità delle false dichiarazioni dell'imputato a trarre in inganno il giudice.
Ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza non si richiede che il giudice sia rimasto ingannato, ma è sufficiente che mendacio e reticenza abbiano potenziale idoneità a trarlo in errore, in quanto si tratta di un reato di pericolo che prescinde dal grado di credibilità della falsa deposizione ed è realizzato anche se il giudice abbia negato attendibilità alla deposizione (Cass., 6^, n. 4349 del 19.12.1985). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1000,00 (mille/00) Euro in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2007