Sentenza 3 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2003, n. 5219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5219 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 03/12/2003
1. Dott. PERRONE Pasquale - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARINI Pier F. - Consigliere - N. 1917
3. Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 033610/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AR CR N. IL 03/12/1978;
avverso ORDINANZA del 02/07/2003 GIP TRIBUNALE di TRENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SICA GIUSEPPE;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mura Antonio che ha chiesto l'a.c.r.;
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale di Trento con il provvedimento del 2/7/2003, modificava l'ordinanza emessa dal GIP presso lo stesso tribunale in data 5/6/2003 a carico di AR CR, applicandogli, in luogo della misura della custodia cautelare in carcere, la misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione sita in Madone (BG), autorizzando l'indagato a svolgere attività lavorativa. Ricorre per Cassazione il difensore del AR, denunciando la violazione degli articoli 27, 8, 9, e 16 c.p.p., nella parte in cui il tribunale del riesame ha rigettato come inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata.
Secondo il ricorrente l'eccezione di incompetenza territoriale può essere sollevata anche in sede di indagini preliminari ai sensi degli articoli 21.2 e 22 c.p.p. davanti al tribunale del riesame e alla Corte di Cassazione.
Al AR è stato contestato di far parte dell'associazione diretta e organizzata dalla coppia DI Lillo, indicati come capi organizzatori di una associazione criminosa avente una sua autonoma individualità.
Secondo il ricorrente, in materia di associazione per delinquere, la competenza per territorio si radica nel luogo di costituzione del vincolo associativo. Poiché tale criterio è generico occorre fare riferimento al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato, individuabile nel luogo di residenza del Versienti, una volta che il GIP lo ha ritenuto il capo promotore e organizzatore della associazione.
Nella specie nessun acquirente di stupefacente risulta nel Trentino eccetto la coppia DI LL, che, però, si sono sempre recati in Lombardia per l'acquisto e solo una volta sono stati raggiunti a Trento dal Versienti.
Pertanto, il GIP di Trento non risultava essere competente all'emissione della ordinanza cautelare.
Anche utilizzando i criteri desumibili dai reati fine, l'ultimo reato esclude la predetta competenza, in quanto l'unico episodio di spaccio avvenuto a Trento non era ne' l'ultimo ne' il più rilevante spaccio di stupefacente, che era del tutto occasionale.
Con il secondo motivo, deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, dedotti dal fatto che il AR abbia accompagnato in due occasioni con la propria auto il Versienti in viaggi finalizzati alla vendita e all'acquisto di stupefacente, da tali circostanze non era possibile dedurre che egli fosse consapevole di partecipare all'associazione. Anche l'esito delle intercettazioni, dalle quali è emerso che il AR aveva partecipato a due o tre episodi non è idoneo a ritenere tale partecipazione.
Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ritiene la Corte che sia errata la motivazione con la quale il tribunale del riesame di Trento, ha ritenuta inammissibile l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dall'indagato, sul presupposto che nel procedimento di riesame non possono trovare applicazione, per difetto dei relativi presupposti, le disposizioni generali dettate in materia, dagli articoli 21.2 e 24 c.p.p.. Infatti, secondo il tribunale, mancano disposizioni che prevedano la violazione delle regole sulla competenza territoriale come causa di nullità dell'ordinanza cautelare.
Viceversa, l'incompetenza per territorio del giudice che ha disposto una misura cautelare è sempre sindacabile in sede di impugnazione (Sez. Un. 25/10/1994, De Lorenzo, CED 199393). Ciò stabilito, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il criterio principale previsto dall'art.
8. c.p.p., è individuato dal luogo in cui il reato è stato consumato (comma 1), mentre in caso di reato permanente è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione (comma 3).
In tema di associazione per delinquere, relativamente alla individuazione del giudice territorialmente competente, considerato che trattasi di un reato di natura permanente, occorre fare riferimento al luogo in cui la struttura associativa, destinata ad operare nel tempo, è divenuta concretamente operante. Solo nel caso in cui manchi la prova sul luogo e sul momento consumativo, possono concorrere i criteri sussidiali e presuntivi del luogo in cui, tra l'altro, fu commesso l'ultimo reato-fine concretamente accertato (art.
9.1 c.p.p.). Ciò premesso, dal provvedimento impugnato - fermo restando che non si ricavano elementi utili ai fini dell'applicazione del criterio dettato dall'art.
8.3 c.p.p. - emerge che l'ultimo episodio contestato (e ritenuto significativo in ordine alla consapevole partecipazione del AR al sodalizio criminoso gestito dalla coppia DI Lillo), finalizzato all'approvvigionamento di sostanza stupefacente presso RI MO, è avvenuto in Milano. Pertanto va dichiarata l'incompetenza territoriale del giudice per le indagini preliminari di Trento e la competenza di quello di Milano, al quale gli atti vanno trasmessi.
Rimane assorbito il secondo motivo di ricorso.
Resta ferma, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., la misura cautelare disposta (Sez. Un. 24/1/1996, Fazio).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e dichiara la competenza per territorio del GIP presso il tribunale di Milano al quale gli atti vanno trasmessi.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004