Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12352
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Sentenza 22 agosto 2003

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In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (primo comma dell'art. 1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma del medesimo articolo) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto un aggravamento del danno, senza contribuire alla causazione; solo la seconda di tali situazioni costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 112 cod. proc. civ., mentre, ove il convenuto si sia limitato a contestare in toto la propria responsabilità, il giudice deve valutare d'ufficio il possibile concorso di colpa del danneggiato. Ne consegue che qualora si protragga per anni lo stato di disoccupazione del lavoratore il cui licenziamento sia dichiarato nullo, il giudice di merito, a fronte di una recisa contestazione da parte del datore di lavoro di una piena responsabilità nella causazione del danno, deve effettuare d'ufficio l'indagine sull'eventuale concorso del danneggiato che, non avendo ricercato con l'ordinaria diligenza altra occupazione, abbia posto in essere un comportamento colposo idoneo a determinare almeno in parte l'entità del danno.

Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto l'inquadramento a fini previdenziali o assistenziali non è vincolante per il datore di lavoro nel senso di imporgli l'applicazione di una contrattazione collettiva corrispondente alla stessa attività considerata ai suddetti fini. (Nella specie, relativa a risarcimento del danno a lavoratore illegittimamente licenziato, la S.C ha cassato la sentenza di merito che aveva individuato il contratto collettivo dal quale desumere la misura della retribuzione spettante al lavoratore per il periodo di non occupazione, sulla base della sola circostanza che i relativi minimi tabellari erano stati utilizzati per i versamenti contributivi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12352
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12352
    Data del deposito : 22 agosto 2003

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