Sentenza 22 agosto 2003
Massime • 2
In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (primo comma dell'art. 1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma del medesimo articolo) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto un aggravamento del danno, senza contribuire alla causazione; solo la seconda di tali situazioni costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 112 cod. proc. civ., mentre, ove il convenuto si sia limitato a contestare in toto la propria responsabilità, il giudice deve valutare d'ufficio il possibile concorso di colpa del danneggiato. Ne consegue che qualora si protragga per anni lo stato di disoccupazione del lavoratore il cui licenziamento sia dichiarato nullo, il giudice di merito, a fronte di una recisa contestazione da parte del datore di lavoro di una piena responsabilità nella causazione del danno, deve effettuare d'ufficio l'indagine sull'eventuale concorso del danneggiato che, non avendo ricercato con l'ordinaria diligenza altra occupazione, abbia posto in essere un comportamento colposo idoneo a determinare almeno in parte l'entità del danno.
Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto l'inquadramento a fini previdenziali o assistenziali non è vincolante per il datore di lavoro nel senso di imporgli l'applicazione di una contrattazione collettiva corrispondente alla stessa attività considerata ai suddetti fini. (Nella specie, relativa a risarcimento del danno a lavoratore illegittimamente licenziato, la S.C ha cassato la sentenza di merito che aveva individuato il contratto collettivo dal quale desumere la misura della retribuzione spettante al lavoratore per il periodo di non occupazione, sulla base della sola circostanza che i relativi minimi tabellari erano stati utilizzati per i versamenti contributivi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12352 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI CAMPOBASSO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FERDINANDO INNOCENTI 32, presso lo studio dell'avvocato MARIO MARIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO GUIDA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell'avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 445/00 del Tribunale di ISERNIA, depositata il 20/12/00 - R.G.N. 1183/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato GUIDA;
udito l'Avvocato DE NOTARIIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Decidendo quale giudice di rinvio, a seguito della sentenza di questa Corte n. 9549 del 1995, il Tribunale di Isernia rigettava l'appello principale proposto dalla Confederazione Italiana TO di Campobasso, avverso la decisione del Pretore di Campobasso che aveva accertato la nullità del licenziamento intimato alla lavoratrice OR EL nel periodo di interdizione di cui all'art. 2 della legge n. 1204 del 1971 (quindi prima del compimento di un anno di età del figlio).
Lo stesso Tribunale accoglieva, in parte, l'appello incidentale della EL ed, a seguito della sentenza di questa Corte n. 9549, dichiarava la nullità del licenziamento intimato il 15 gennaio 1987, condannava la Confederazione Italiana Coltivatori, sede regionale di Campobasso, subentrata alla Confederazione Italiana Coltivatori di Campobasso al pagamento delle retribuzioni non corrisposte:
- dalla data del licenziamento fino al 17 aprile 1987 (data di compimento del primo anno di età del bambino);
- dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 1991 - che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n.1204 del 1971 nella parte in cui, secondo l'interpretazione largamente diffusa, sanzionava con la temporanea inefficacia, anziché con la nullità, il licenziamento intimato alla lavoratrice madre nel periodo di gestazione e puerperio indicato nel predetto articolo - (13 febbraio 1991) sino alla data della effettiva reintegrazione o del verificarsi di una legittima risoluzione del rapporto con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- il Tribunale riteneva di escludere dal novero dei danni risarcibili le retribuzioni non percepite dalla EL nel periodo intermedio tra il 17 aprile 1987 ed il 13 febbraio 1991, trattandosi di "danni prevedibili solo ed esclusivamente per effetto della sopravvenienza dell'intervento della Corte Costituzionale, che ha modificato il quadro di riferimento vigente all'epoca del comportamento posto in essere dal datore di lavoro". Avverso questa decisione la Confederazione Italiana TO ha proposto ricorso per Cassazione, sorretto da tre distinti motivi, illustrati da memoria.
Resiste la EL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 1223 codice civile, in relazione agli articoli 1218, 1125, 1176 e
2094 codice civile. Erroneamente - ad avviso della ricorrente - il Tribunale di Isernia aveva fatto decorrere l'obbligo risarcitorio a seguito della dichiarazione di nullità del licenziamento, dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 1991, anziché dal deposito della decisione di questa Corte n. 9549 del 1995 che aveva applicato la decisione del Giudice delle leggi alla presente controversia.
Fino a tale data (9 settembre 1995), infatti, cioè fino al momento in cui il rapporto sostanziale non era stato deciso con sentenza passata in giudicato, non vi era stato alcun inadempimento "colpevole" imputabile alla Confederazione.
La ricorrente richiama il consolidato orientamento di questa Corte - anteriore alla decisione della Corte Costituzionale del 1991 - che riteneva inefficace anziché nullo, il licenziamento della lavoratrice madre intimato nel periodo indicato dall'art. 2 della legge 1204 del 1971. La ricorrente richiama il più recente orientamento di questa Corte, secondo il quale, costituisce regola generale in materia di lavoro subordinato che la retribuzione presuppone la prestazione lavorativa e che la corresponsione della prima in mancanza della seconda è l'eccezione, la quale richiede una espressa previsione di legge o di contratto (Cass, S.U. n. 508 del 18 luglio 1999). Il motivo è inammissibile ancor prima che infondato. Le censure proposte tendono, infatti, a negare l'obbligo risarcitorio contro il giudicato di cui alla sentenza di questa Corte n. 9549 del 1995, che, annullando la decisione del Tribunale di Campobasso, per avere ignorato la sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 1991, ha stabilito il principio, secondo il quale, in conseguenza della nullità del licenziamento "il rapporto di lavori deve ritenersi mai interrotto e la lavoratrice ha diritto al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1223 codice civile". Il principio affermato da questa Corte è stato di recente ribadito nelle decisioni successive (Cass. 7 febbraio 1998 n. 1312, 20 gennaio 2000 n. 610) e risponde ai principi generali del sistema vigente, per cui la declaratoria di nullità del licenziamento nel caso in esame, per contrasto con norma imperativa, comporta, da un lato, che il recesso va considerato fin dall'inizio privo di effetti risolutori del rapporto - che, pertanto, giuridicamente è da considerare sempre prendente, fino a quando non si verifichi una legittima causa di risoluzione -, e dall'altro lato, che il creditore ha diritto al risarcimento dei danni, come previsti dall'art. 1223 codice civile. La lavoratrice ha diritto, pertanto, al risarcimento dei danni con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (con i limiti indicati nei motivi successivi per ciò che attiene all'entità concreta del risarcimento). Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 1223 codice civile in relazione agli articoli 1226 e 1227 codice civile ed all'art. 432 codice di procedura civile.
Ad avviso della Confederazione, il Tribunale non avrebbe motivato in ordine alla possibilità di configurare un concorso di colpa nel comportamento della EL (in particolare responsabile di non avere posto in essere tutti gli strumenti in suo possesso per la ricerca di un'altra occupazione).
Nel caso di specie, sottolinea la ricorrente, ben poteva dirsi che ricorressero tutti i presupposti per provvedere ad una liquidazione equitativa dei danni, ai sensi dell'art. 1226 codice civile e 432 codice di procedura civile.
La ricorrente richiama il costante insegnamento di questa Corte, in base al quale "in tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (comma 1 dell'art. 1227 codice civile) va distinta da quella (disciplinata dal comma 2 del medesimo articolo) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto un aggravamento del danno, senza contribuire alla causazione, solo per la seconda di tali situazioni costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 112 codice di procedura civile, ove il convenuto si sia limitato a contestare in toto la propria responsabilità, il giudice deve valutare d'ufficio il possibile concorso di colpa del danneggiato" (Cass. 8 aprile 2002 n. 5024, n. 1089 del 2000, 16 novembre 1992 n. 12267). Ad avviso della EL, tale censura sarebbe inammissibile, in quanto tesa ad introdurre nel processo un criterio limitativo della responsabilità basato su un asserito contegno non cooperante della EL che non era mai stato dedotto nella fase di merito e del quale comunque non era stata data alcuna prova.
Il motivo è non solo ammissibile, ma anche fondato.
È appena il caso di rilevare che il tema dell'eventuale concorso di colpa della lavoratrice è stato introdotto nella presente controversia solo a seguito della decisione di questa Corte che ha fatto applicazione al caso concreto della sentenza di illegittimità costituzionale e, quindi, nelle prime difese dinanzi al giudice di rinvio.
Il giudice di rinvio, secondo la giurisprudenza di questa Corte, già citata, poteva procedere anche di ufficio alla valutazione del dedotto concorso di colpa della EL. I principi affermati nelle decisioni sopra richiamate sono pienamente condivisi dal Collegio.
E, considerato che lo stato di disoccupazione, al momento della pronuncia della sentenza del Tribunale di Isernia si protraeva già da diversi anni, il giudice di rinvio - a fronte della recisa contestazione di una piena responsabilità della Confederazione nella causazione del danno - avrebbe sicuramente dovuto effettuare, d'ufficio, l'indagine sull'eventuale concorso della danneggiata, per non avere utilizzato la ordinaria diligenza richiesta al creditore per limitare le conseguenze dannose, attivandosi negli oltre tredici anni (1987-2000) per la ricerca di altra occupazione. Infatti, la circostanza che per un lunghissimo periodo la EL non abbia ricercato con l'ordinaria diligenza un'altra occupazione, limitandosi invece ad attendere l'esito del giudizio, potrebbe configurare un comportamento "colposo" della lavoratrice e far ritenere che tale comportamento abbia contribuito a determinare, sia pure in parte, l'entità del danno.
Questa Corte, con la sentenza sopra richiamata, aveva stabilito (con riferimento al primo motivo del ricorso principale della EL) che il giudice di rinvio dovesse decidere la presente controversia alla stregua del seguente principio di diritto: "il licenziamento intimato in violazione della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 è affetto da nullità, con la conseguenza che il rapporto deve ritenersi mai interrotto e che la lavoratrice ha diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 codice civile". Quanto alle differenze di retribuzione richieste dalla EL, accogliendo il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso principale della EL, questa Corte con la sentenza richiamata, aveva osservato che l'applicazione di una determinata disciplina collettiva non deriva - come erroneamente ritenuto dal Tribunale di Campobasso - dalla natura della attività svolta, bensì dalla ricezione di quella disciplina nei singoli rapporti di lavoro. Sicché è l'adesione delle organizzazioni sindacali stipulanti, ovvero l'accordo più o meno esplicito dei soggetti interessati a voler uniformare il rapporto di lavoro al contenuto del contratto collettivo, a far ritenere questo applicabile alla fattispecie. Richiamando tali principi, il Tribunale di Isernia rilevava che bene aveva fatto il giudice di primo grado a riconoscere l'applicabilità al rapporto di lavoro in esame del CCNL del settore commercio, giacché il pacifico ed incontestato utilizzo da parte del datore dei minimi tabellari fissati da tale contratto- ai fini contributivi - denotava la chiara volontà degli interessati di voler uniformare il rapporto di lavoro al contenuto del predetto contratto collettivo.
In conseguenza di ciò, il Tribunale condannava la Confederazione Italiana TO al pagamento di tutte le differenze retributive discendenti dall'applicazione di questo CCNL, maturate dall'inizio del rapporto fino al momento del licenziamento;
per quanto riguarda il risarcimento conseguente alla nullità del licenziamento, condannava la stessa Confederazione al pagamento delle retribuzioni non percepite dalla lavoratrice - per i periodi sopra indicati - calcolate dal consulente tecnico di ufficio secondo i contratti collettivi del settore commercio, via via succedutisi nel tempo. L'omissione di un accertamento del genere, possibile anche in sede di rinvio, è stato specificamente censurata con ricorso per Cassazione con questo motivo (Cass. n. 12267 del 2000). La sentenza impugnata deve essere cassata sul punto, con rinvio ad altro giudice che provvedere a nuovo esame, adeguandosi al principio di diritto sopra enunciato.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione della decisione di questa Corte n. 9549 del 1995, nonché insufficiente e illogica motivazione su un punto decisivo della controversia. I giudici di rinvio avevano il compito di accertare "le ragioni dell'applicabilità o meno del contratto collettivo del commercio e, nel caso di risposta negativa, valutare se il trattamento economico corrisposto alla lavoratrice sia stato o meno quello del regolamento nazionale indicato dalla Confederazione, certificandone la conformità all'art. 36 della Costituzione". Il Tribunale di Isernia, nell'esaminare la questione, aveva ritenuto applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore commercio unicamente perché i relativi minimi tabellari sono stati utilizzati per il versamento contributivo e ciò dimostrerebbe "la chiara volontà degli interessati di voler uniformare il rapporto di lavoro al contenuto del predetto contratto collettivo". La sentenza impugnata non soddisfa, pertanto, conclude la ricorrente, il compito posto da questa Corte al giudice del rinvio. Sicché anche su questo punto, conclude la ricorrente, si rivelerebbe quanto mai opportuna una liquidazione equitativa del trattamento economico della EL, ai sensi degli articoli 1226 codice civile e 432 codice di procedura civile. Anche quest'ultimo motivo appare fondato.
Si richiama sul punto il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (Cass. S.U. n. 2665 del 1997, Cass. 5 novembre 1999 n. 12345) secondo il quale è consentito alle parti sociali - sia pure nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali garantiti al lavoratore dall'art. 36 della Costituzione in materia di trattamento economico e normativo - scegliere la contrattazione collettiva destinata a meglio regolare il rapporto, stante il principio di libertà sindacale e la non operatività dell'art. 2070 codice civile nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune.
Ne consegue che l'inquadramento a fini previdenziali o assistenziali non è vincolante per il datore di lavoro nel senso di imporgli l'applicazione di una contrattazione collettiva corrispondente alla stessa attività considerata ai suddetti fini, non rilevando in senso contrario che il riconoscimento di alcuni benefici (quali la fiscalizzazione degli oneri sociali) possa essere subordinato all'applicazione dei contratti di appartenenza dell'impresa, atteso il rilievo pubblicistico delle suddette agevolazioni e le finalità che con esse il legislatore ha inteso perseguire.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata anche in ordine a tale punto, non essendo l'inquadramento a fini contributivi - ed il versamento dei contributi previdenziali - elemento di per sè solo idoneo e sufficiente per giustificare l'applicabilità del CCNL. Manca, del resto, nella sentenza impugnata qualunque riferimento ad altri criteri o ragioni da cui possa evincersi che le parti abbiano aderito consensualmente a tale contratto collettivo. Donde il vizio di motivazione illogica, insufficiente ed errata, in quanto tale da non rispondere all'ordine impartito da questa Corte. Con la precedente decisione del 1995 questa Corte aveva ordinato ai giudici di rinvio di compiere un più puntuale accertamento sul punto per individuare "le ragioni dell'applicabilità o meno del contratto collettivo del commercio".
Sulla base delle indicazioni della predetta sentenza, tale accertamento doveva essere effettuato:
- senza tener conto della natura della attività svolta;
- tenendo conto della eventuale adesione alle organizzazioni sindacali ovvero dell'accordo - esplicito o implicito - dei soggetti interessati (datore di lavoro e lavoratrice) ad uniformare il rapporto di lavoro ai contenuti del contratto richiamato. Il giudice di rinvio dovrà provvedere agli accertamenti già indicati nella precedente decisione di questa Corte n. 9549 del 1995, non effettuati dal Tribunale di Isernia. Il nuovo giudice di rinvio provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso.
Cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Campobasso.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2003