Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 16111
CASS
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che non vi siano elementi a fondamento delle doglianze del ricorrente. La notifica del decreto di citazione è risultata regolare, con firma del destinatario e assenza delle annotazioni prescritte in caso di mancata consegna al destinatario. Non è stata provata la falsità della sottoscrizione né è stata chiesta perizia grafologica. L'imputato ha avuto regolare conoscenza del processo e del difensore d'ufficio, ma non ha dimostrato la diligenza necessaria per porsi in contatto con il difensore o per dimostrare l'incolpevole mancata conoscenza del processo.

  • Rigettato
    Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla mancata assunzione di perizia grafologica

    Non era obbligatorio per i giudici disporre d'ufficio una perizia grafologica, avendo ritenuto sufficienti gli elementi in atti. La difesa non ha richiesto tale prova.

  • Rigettato
    Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la motivazione fosse illogica in quanto l'imputato non ha provato la falsità della sottoscrizione né ha dimostrato l'incolpevole mancata conoscenza del processo. La procedura di notificazione è stata considerata corretta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 16111
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16111
    Data del deposito : 4 maggio 2026

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