CASS
Sentenza 4 maggio 2026
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 16111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16111 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO CA, nato a [...] il [...] assistito e difeso dall’avv. Gino Fulgeri di fiducia;
avverso l’ordinanza in data 29/1/2026 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AF IR, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 29 gennaio 2026 la Corte di appello di Salerno ha rigettato l’istanza formulata ai sensi dell’art. 175, comma 2 cod. proc. pen., nell’interesse di CA LO, finalizzata ad ottenere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza n. 18/2025, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 20 gennaio 2025 e divenuta irrevocabile in data 23 aprile 2025, con la quale era stata affermata la penale responsabilità del predetto imputato in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16111 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 22/04/2026 consumato in data 20/5/2020. 2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. Sulla premessa che la Corte di appello ha sostenuto che l'interessato non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico dall'articolo 175, comma 2.1 cod. proc. pen. di provare che la sua assenza dal processo conclusasi con la sentenza di condanna nei suoi confronti sia dipesa da incolpevole mancata conoscenza del processo e di non aver potuto, conseguentemente, proporre impugnazione nei termini di legge senza sua colpa, evidenzia la difesa del ricorrente che il LO ha non soltanto sostenuto che la notifica del decreto di citazione a giudizio fosse da considerarsi nulla in assenza di una specifica indicazione sulla relata di notifica del soggetto ricevente l'atto, ma ha altresì provato di non essersi mai costituito in giudizio, di non avere mai nominato un suo difensore di fiducia, né di avere mai avuto contatti con il difensore di ufficio. Da ciò ne conseguirebbe che i Giudici sono incorsi un evidente errore non avendo fatto propri i consolidati insegnamenti della Corte di cassazione in ordine alla distinzione tra la rescissione del giudicato e la restituzione nel termine di cui all'articolo 175, comma 2.1, cod. proc. pen. Prosegue la difesa del ricorrente evidenziando che, pur volendo ritenere che l'imputato abbia correttamente ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio e poi sia stato dichiarato assente in giudizio, tale dato non è comunque sintomatico del fatto che il LO ha avuto effettiva conoscenza del processo e del suo esito. A ciò si aggiunge che l'imputato non ha avuto alcuna possibilità di presentare l'atto di appello avverso la sentenza di condanna a suo carico perché non ha avuto conoscenza del provvedimento emesso dal tribunale di Nocera Inferiore e non è stato neppure informato dal difensore d'ufficio che gli era stato nominato, tanto è vero che ha provveduto a depositare un esposto disciplinare al competente Consiglio dell’ordine degli avvocati nei confronti del suo originario difensore di ufficio. Prosegue, poi, la difesa del ricorrente evidenziando che la Corte di appello ha ritenuto valida la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio dell’imputato sostenendo che detto atto venne consegnato e notificato dall'addetto dell'ufficio postale ad un soggetto qualificato come destinatario dell'atto che appose la firma, venendo sbarrata proprio la casella o il rigo riportante tale dicitura, rileva tuttavia la difesa del ricorrente che risulterebbe, a contrario, dalla relata di notifica del decreto di citazione ed in particolare della cartolina comprovante l'avvenuta consegna che non è risulta barrata la casella riportante la dicitura “destinatario”, né risulta indicato il nominativo del soggetto che avrebbe ricevuto l’atto. Né - prosegue la difesa del ricorrente - sarebbe rilevante la circostanza sottolineata dalla Corte di appello che il LO non ha presentato querela di falso in relazione a detta 2 relata di notifica atteso che l’imputato non ha mai sostenuto la falsità dell’atto ma solo la nullità dello stesso perché mancante della specifica indicazione del soggetto ricevente con la conseguenza che la notifica potrebbe essere stata fatta a soggetto diverso. A ciò si aggiunge che la sottoscrizione apposta a titolo di ricevuta dell’atto, disconosciuta dall’imputato, non risulta neppure riconducibile al nominativo dello stesso. Alla luce della descritta situazione si imporrebbe l’accoglimento della richiesta formulata alla Corte di appello.
2.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla mancata assunzione di perizia grafologica. Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere che il ricorrente non ha neppure comprovato con apposita perizia grafologica la falsità della sottoscrizione riportata sulla cartolina, ciò in quanto non v’era obbligo della difesa di provvedervi e ben potendo la Corte territoriale disporre di iniziativa l’assunzione della prova peritale ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
2.3. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Deduce la difesa del ricorrente, richiamando le argomentazioni del primo motivo di ricorso, che la Corte di appello con riguardo a quanto argomentato con riferimento all’atto di notifica avrebbe posto in essere una argomentazione manifestamente illogica laddove ha affermato che l’imputato non risulta avere presentato querela di falso relativa a detto atto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, oltre che caratterizzato da genericità per le ragioni che si andranno ad esporre, è manifestamente infondato. 2. Ai fini del decidere, occorre prendere le mosse dalla notificazione del decreto di citazione a giudizio dell’imputato, in relazione al quale la Corte di appello ha: - dato atto di avere acquisito il fascicolo del Pubblico Ministero contenente la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. verificando che in quel caso non era stata sollevata alcuna contestazione dall’interessato in merito alla firma di ricevimento apposta sulla relativa notifica;
- dato atto di avere verificato che dalla cartolina relativa alla notifica del plico contenente la citazione diretta del LO con raccomandata AR n. 7863333633232 è possibile evincere che detto atto venne consegnato e notificato dall'addetto dell'ufficio postale ad un soggetto qualificato come destinatario dello stesso che vi appose la firma, venendo sbarrata proprio la casella o il rigo riportante tale dicitura;
- evidenziato che non risultano poi apposte sulla cartolina postale le annotazioni prescritte dall'art. 7 della legge 890/1982 quando l'atto non viene consegnato al suo destinatario, né risulta inviata dall'operatore postale la notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo raccomandata come prescritto dall'art. 7, comma 3, della legge citata dal 3 che deve desumersi che la notifica sia stata effettuata in persona del destinatario. 3. Tutto ciò doverosamente premesso, osserva il Collegio che da tutti gli elementi sopra evidenziati dalla Corte di merito, non emerge alcun elemento a fondamento di quanto sostenuto nei motivi di ricorso sopra riassunti. Non compete, innanzitutto, a questa Corte di legittimità una verifica comparativa, ancorché de visu, a dir del vero neppure richiesta dalla difesa del ricorrente, tra la sottoscrizione apposta sull’atto di notifica e su altre eventualmente presenti in atti, né una operazione interpretativa di quanto vergato nella cartolina ai fini di risalire al nominativo del soggetto che ebbe a sottoscrivere l’atto, trattandosi di valutazioni di merito. Non è poi stato provato dalla difesa del ricorrente di aver chiesto alla Corte di appello di eseguire una perizia grafologica su detta sottoscrizione, né v’era l’obbligo per i Giudici territoriali di provvedere d’ufficio a detto incombente, avendo gli stessi ritenuto bastevoli ai fini del decidere gli elementi sopra indicati. Non è, altresì, in contestazione che l’atto giudiziario de quo non sia stato recapitato presso il domicilio del ricorrente, né risulta che sia mai stata denunciata ed accertata la falsità di quanto dallo stesso emerge. Infine, la procedura di notificazione dell’atto, come si desume dall’esame della relativa cartolina, risulta corretta e, in particolare, elemento fortemente indicativo del fatto che l’atto è stato consegnato proprio all’odierno ricorrente è desumibile dal fatto che non risulta inviata dall'operatore postale la notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo raccomandata, come prescritto dall'art. 7 comma 3 della l. n. 890/1982 e proprio su questo elemento di assoluta rilevanza il ricorso in esame non si confronta. Ne consegue che la deduzione prospettata nel ricorso, secondo cui la firma apposta nella cartolina non sarebbe del LO, non solo contrasta con quanto scritto nell’ordinanza impugnata, ma non risulta neppure in alcun modo provata. 4. L’assenza di prova della omessa corretta notificazione all’imputato del decreto di citazione a giudizio riverbera, poi, i suoi effetti anche su quanto dedotto dalla difesa del ricorrente circa la conseguente impossibilità di presentare l'atto di appello avverso la sentenza di condanna a suo carico. Dal momento, infatti, che non può negarsi che l’imputato ha avuto regolare conoscenza del processo ed anche del nominativo del difensore di ufficio, all’evidenza emergente dal decreto stesso ed ha pertanto deciso di rimanere assente, ne consegue che la mancanza di diligenza nel porsi in contatto con il predetto difensore non può oggi essere addotta come elemento di incolpevole conoscenza della conclusione del processo stesso al punto di costituire causa di forza maggiore che ha impedito il mancato rispetto del termine per impugnare. Né la corrispondente (asserita) mancata diligenza del difensore nel comunicare al 4 LO l’esito del procedimento può a sua volta costituire causa di forza maggiore relativa al mancato rispetto di detto termine dato che l'inadempimento del difensore (ancorché d’ufficio) ai propri doveri professionali di mantenere i contatti informativi con il proprio assistito, soggetto quest’ultimo agevolmente reperibile, non può costituire ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, anche perché, come detto, gravava parallelamente sull'imputato l'onere di vigilare sul corretto svolgimento dell'incarico professionale del difensore che gli era stato nominato. Dal che ne consegue che non ricorrevano le condizioni di cui all’art. 175 cod. proc. pen. per rimettere l’imputato nel termine per impugnare la sopra menzionata sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore. 5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 22/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5
avverso l’ordinanza in data 29/1/2026 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AF IR, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 29 gennaio 2026 la Corte di appello di Salerno ha rigettato l’istanza formulata ai sensi dell’art. 175, comma 2 cod. proc. pen., nell’interesse di CA LO, finalizzata ad ottenere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza n. 18/2025, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 20 gennaio 2025 e divenuta irrevocabile in data 23 aprile 2025, con la quale era stata affermata la penale responsabilità del predetto imputato in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16111 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 22/04/2026 consumato in data 20/5/2020. 2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. Sulla premessa che la Corte di appello ha sostenuto che l'interessato non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico dall'articolo 175, comma 2.1 cod. proc. pen. di provare che la sua assenza dal processo conclusasi con la sentenza di condanna nei suoi confronti sia dipesa da incolpevole mancata conoscenza del processo e di non aver potuto, conseguentemente, proporre impugnazione nei termini di legge senza sua colpa, evidenzia la difesa del ricorrente che il LO ha non soltanto sostenuto che la notifica del decreto di citazione a giudizio fosse da considerarsi nulla in assenza di una specifica indicazione sulla relata di notifica del soggetto ricevente l'atto, ma ha altresì provato di non essersi mai costituito in giudizio, di non avere mai nominato un suo difensore di fiducia, né di avere mai avuto contatti con il difensore di ufficio. Da ciò ne conseguirebbe che i Giudici sono incorsi un evidente errore non avendo fatto propri i consolidati insegnamenti della Corte di cassazione in ordine alla distinzione tra la rescissione del giudicato e la restituzione nel termine di cui all'articolo 175, comma 2.1, cod. proc. pen. Prosegue la difesa del ricorrente evidenziando che, pur volendo ritenere che l'imputato abbia correttamente ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio e poi sia stato dichiarato assente in giudizio, tale dato non è comunque sintomatico del fatto che il LO ha avuto effettiva conoscenza del processo e del suo esito. A ciò si aggiunge che l'imputato non ha avuto alcuna possibilità di presentare l'atto di appello avverso la sentenza di condanna a suo carico perché non ha avuto conoscenza del provvedimento emesso dal tribunale di Nocera Inferiore e non è stato neppure informato dal difensore d'ufficio che gli era stato nominato, tanto è vero che ha provveduto a depositare un esposto disciplinare al competente Consiglio dell’ordine degli avvocati nei confronti del suo originario difensore di ufficio. Prosegue, poi, la difesa del ricorrente evidenziando che la Corte di appello ha ritenuto valida la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio dell’imputato sostenendo che detto atto venne consegnato e notificato dall'addetto dell'ufficio postale ad un soggetto qualificato come destinatario dell'atto che appose la firma, venendo sbarrata proprio la casella o il rigo riportante tale dicitura, rileva tuttavia la difesa del ricorrente che risulterebbe, a contrario, dalla relata di notifica del decreto di citazione ed in particolare della cartolina comprovante l'avvenuta consegna che non è risulta barrata la casella riportante la dicitura “destinatario”, né risulta indicato il nominativo del soggetto che avrebbe ricevuto l’atto. Né - prosegue la difesa del ricorrente - sarebbe rilevante la circostanza sottolineata dalla Corte di appello che il LO non ha presentato querela di falso in relazione a detta 2 relata di notifica atteso che l’imputato non ha mai sostenuto la falsità dell’atto ma solo la nullità dello stesso perché mancante della specifica indicazione del soggetto ricevente con la conseguenza che la notifica potrebbe essere stata fatta a soggetto diverso. A ciò si aggiunge che la sottoscrizione apposta a titolo di ricevuta dell’atto, disconosciuta dall’imputato, non risulta neppure riconducibile al nominativo dello stesso. Alla luce della descritta situazione si imporrebbe l’accoglimento della richiesta formulata alla Corte di appello.
2.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla mancata assunzione di perizia grafologica. Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere che il ricorrente non ha neppure comprovato con apposita perizia grafologica la falsità della sottoscrizione riportata sulla cartolina, ciò in quanto non v’era obbligo della difesa di provvedervi e ben potendo la Corte territoriale disporre di iniziativa l’assunzione della prova peritale ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
2.3. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Deduce la difesa del ricorrente, richiamando le argomentazioni del primo motivo di ricorso, che la Corte di appello con riguardo a quanto argomentato con riferimento all’atto di notifica avrebbe posto in essere una argomentazione manifestamente illogica laddove ha affermato che l’imputato non risulta avere presentato querela di falso relativa a detto atto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, oltre che caratterizzato da genericità per le ragioni che si andranno ad esporre, è manifestamente infondato. 2. Ai fini del decidere, occorre prendere le mosse dalla notificazione del decreto di citazione a giudizio dell’imputato, in relazione al quale la Corte di appello ha: - dato atto di avere acquisito il fascicolo del Pubblico Ministero contenente la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. verificando che in quel caso non era stata sollevata alcuna contestazione dall’interessato in merito alla firma di ricevimento apposta sulla relativa notifica;
- dato atto di avere verificato che dalla cartolina relativa alla notifica del plico contenente la citazione diretta del LO con raccomandata AR n. 7863333633232 è possibile evincere che detto atto venne consegnato e notificato dall'addetto dell'ufficio postale ad un soggetto qualificato come destinatario dello stesso che vi appose la firma, venendo sbarrata proprio la casella o il rigo riportante tale dicitura;
- evidenziato che non risultano poi apposte sulla cartolina postale le annotazioni prescritte dall'art. 7 della legge 890/1982 quando l'atto non viene consegnato al suo destinatario, né risulta inviata dall'operatore postale la notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo raccomandata come prescritto dall'art. 7, comma 3, della legge citata dal 3 che deve desumersi che la notifica sia stata effettuata in persona del destinatario. 3. Tutto ciò doverosamente premesso, osserva il Collegio che da tutti gli elementi sopra evidenziati dalla Corte di merito, non emerge alcun elemento a fondamento di quanto sostenuto nei motivi di ricorso sopra riassunti. Non compete, innanzitutto, a questa Corte di legittimità una verifica comparativa, ancorché de visu, a dir del vero neppure richiesta dalla difesa del ricorrente, tra la sottoscrizione apposta sull’atto di notifica e su altre eventualmente presenti in atti, né una operazione interpretativa di quanto vergato nella cartolina ai fini di risalire al nominativo del soggetto che ebbe a sottoscrivere l’atto, trattandosi di valutazioni di merito. Non è poi stato provato dalla difesa del ricorrente di aver chiesto alla Corte di appello di eseguire una perizia grafologica su detta sottoscrizione, né v’era l’obbligo per i Giudici territoriali di provvedere d’ufficio a detto incombente, avendo gli stessi ritenuto bastevoli ai fini del decidere gli elementi sopra indicati. Non è, altresì, in contestazione che l’atto giudiziario de quo non sia stato recapitato presso il domicilio del ricorrente, né risulta che sia mai stata denunciata ed accertata la falsità di quanto dallo stesso emerge. Infine, la procedura di notificazione dell’atto, come si desume dall’esame della relativa cartolina, risulta corretta e, in particolare, elemento fortemente indicativo del fatto che l’atto è stato consegnato proprio all’odierno ricorrente è desumibile dal fatto che non risulta inviata dall'operatore postale la notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo raccomandata, come prescritto dall'art. 7 comma 3 della l. n. 890/1982 e proprio su questo elemento di assoluta rilevanza il ricorso in esame non si confronta. Ne consegue che la deduzione prospettata nel ricorso, secondo cui la firma apposta nella cartolina non sarebbe del LO, non solo contrasta con quanto scritto nell’ordinanza impugnata, ma non risulta neppure in alcun modo provata. 4. L’assenza di prova della omessa corretta notificazione all’imputato del decreto di citazione a giudizio riverbera, poi, i suoi effetti anche su quanto dedotto dalla difesa del ricorrente circa la conseguente impossibilità di presentare l'atto di appello avverso la sentenza di condanna a suo carico. Dal momento, infatti, che non può negarsi che l’imputato ha avuto regolare conoscenza del processo ed anche del nominativo del difensore di ufficio, all’evidenza emergente dal decreto stesso ed ha pertanto deciso di rimanere assente, ne consegue che la mancanza di diligenza nel porsi in contatto con il predetto difensore non può oggi essere addotta come elemento di incolpevole conoscenza della conclusione del processo stesso al punto di costituire causa di forza maggiore che ha impedito il mancato rispetto del termine per impugnare. Né la corrispondente (asserita) mancata diligenza del difensore nel comunicare al 4 LO l’esito del procedimento può a sua volta costituire causa di forza maggiore relativa al mancato rispetto di detto termine dato che l'inadempimento del difensore (ancorché d’ufficio) ai propri doveri professionali di mantenere i contatti informativi con il proprio assistito, soggetto quest’ultimo agevolmente reperibile, non può costituire ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, anche perché, come detto, gravava parallelamente sull'imputato l'onere di vigilare sul corretto svolgimento dell'incarico professionale del difensore che gli era stato nominato. Dal che ne consegue che non ricorrevano le condizioni di cui all’art. 175 cod. proc. pen. per rimettere l’imputato nel termine per impugnare la sopra menzionata sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore. 5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 22/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5