Sentenza 25 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2002, n. 9227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9227 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DE POPO O ITALIANO0 92 27/ 02 REPUBBLICA ITALIAN LA COR SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 1106/00 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron.24930 Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Pietro CUOCO -- Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud.11/04/02 Dott. Natale CAPITANIO ConsigliereDott. Grazia CATALDI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
ZZ AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 120, presso 10 studio dell'avvocato CLAUDIO COMO, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 1598 avverso la sentenza n. 569/98 del Tribunale di -1- MESSINA, emessa il 18/12/98 R.G.N. 1042/97; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- Svolgimento del processo Con atto del 7 marzo 1996 CA NN chiese che il Pretore di Messina gli riconoscesse il diritto all'indennità di accompagnamento. A seguito di parere tecnico d'ufficio, il Pretore respinse la domanda. Il Tribunale di Messina, a seguito di nuovo pargre tecnico d'ufficio, ha riconosciuto il diritto del NN all'assegno di invalidità civile dal 1° marzo 1997, ed ha condannato il MINISTERO DELL'INTERNO al pagamento delle relative somme. Afferma il giudicante che attraverso il parere del consulente tecnico Challe d'ufficio, che, fondato su attento esame anamnestico nonché clinico e strumentale, è da condividersi, le infermità accertate (lieve insufficienza mentale, nevrosi ansiosa di modesta entità, diabete mellito con retinopatia e neuropatia agli arti inferiori) impediscono "l'autonoma soddisfazione dei più elementari bisogni di vita". Per la cassazione di questa sentenza ricorre il MINISTERO DELL'INTERNO, percorrendo le linee di 4 motivi;
CA NN resiste con controricorso. Motivi della decisione Con i primi due motivi, denunciando per l'art. 360 mm. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 38 Cost., degli artt. 101, 102 e 103 cod. proc. civ., dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958, degli artt. 3 quinto comma, 4 primo e secondo comma e 6 quinto comma del d.P.R. n. 698 del 1994 e dell'art. 11 della legge n. 537 del 1993 nonché omessa motivazione, il ricorrente sostiene che la distinzione di due procedimenti (l'uno diretto all'accertamento del presupposto sanitario e 3 l'altro al riconoscimento del diritto economico), facenti capo a due distinti organi (l'uno tecnico e l'altro amministrativo), ha una rilevanza non meramente interna ai fini amministrativi, bensi esterna, coinvolgendo da un canto l'individuazione del soggetto passivo legittimato alla relativa domanda, e d'altro canto l'azionabilità del diritto, che è condizionata al preventivo accertamento del presupposto sanitario. E pertanto il Tribunale aveva errato nel ritenere che il MINISTERO DELL'INTERNO fosse passivamente legittimato non solo all'accertamento del presupposto sanitario bensì al riconoscimento del diritto. Questi motivi sono inammissibili. Il giudicato si estende alle Cantlo questioni preliminari che, pur non espressamente indicate nella sentenza, di questa siano necessaria premessa o logico presupposto (Cass. 19 gennaio 1999 n. 462), a condizione che siano state sollevate dalle parti (condizione necessaria, la cui assenza escluderebbe il giudicato: Cass. 13 marzo 2000 n. 2868). Ciò è a dirsi per la legittimazione passiva, che, inizialmente contestata dal resistente, sia stata poi implicitamente affermata con la sentenza di primo grado, che abbia (pur negativamente) deciso sulla fondatezza della domanda. In questa ipotesi, per escludere il giudicato è necessario che il pur vittorioso resistente proponga nuovamente, in secondo grado, la questione. Nel caso in esame, il MINISTERO DELL'INTERNO aveva eccepito in primo grado la carenza della propria legittimazione passiva;
la pretorile reiezione della fondatezza della domanda (per la carenza della situazione di invalidità) era implicita reiezione anche di questa eccezione;
e : l'omessa proposizione della stessa eccezione in secondo grado (né la sentenza impugnata, né il ricorrente MINISTERO indicano questa nuova proposizione) ha determinato, sulla relativa questione, la formazione del giudicato, precludendone la riproponibilità in sede di legittimità. Per mera esigenza di completezza è da osservare che, come affermato dal Supremo Collegio (Cass. Sez. Un. 3 agosto 2000 n. 529), nel caso in esame la legittimazione del MINISTERO DELL'INTERNO sussiste;
e pertanto l'eccezione è infondata. Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Ando violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118. il ricorrente sostiene che per il riconoscimento del diritto in controversia è necessario provare non solo il raggiungimento della soglia invalidante, bensì il possesso di redditi non superiori ad un determinato limite, l'incollocazione e l'insussistenza di situazioni di incompatibilità. Con il quarto motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ. omesso esame, omessa pronuncia ed omessa motivazione, il ricorrente sostiene che ai fini della predetta prova “non è sufficiente l'esibizione di autocertificazione attestante la sussistenza delle richieste condizioni reddituali, ma occorre altresì certificazione, rilasciata dai competenti uffici di collocamento, attestante l'iscrizione del ricorrente nelle liste di collocamento speciali a far data dall'istanza amministrativa nonché l'incollocazione al lavoro". I motivi, per la loro interconnessione, devono essere congiuntamente esaminati. 5 Elementi costitutivi del diritto all'assegno di invalidità civile (la prova dei quali è a carico di colui che il diritto invochi) sono lo stato di invalidità. lo stato di incollocazione, ed il possesso di un reddito non superiore al limite di legge (Cass. 13 giugno 2000 n. 8055; Cass. 7 giugno 1996 n. 5317). In materia di pensione d'inabilità o di assegno d'invalidità a favore degli invalidi civili, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda senza alcuna pronuncia sul requisito economico e l'interessato abbia appellato in ordine all'esclusione della sussistenza del requisito sanitario, il MINISTERO DELL'INTERNO può censurare con ricorso per cassazione la decisione con cui il giudice di secondo grado, accogliendo la domanda, abbia implicitamente deciso sulla sussistenza del requisito economico (Cass. 13 aprile 1995 n. 4217). In questa ipotesi, a differenza dell'ipotesi precedentemente esaminata (attinente al rapporto fra legittimazione processuale e questione di merito, ove la decisione sulla seconda involge necessariamente la prima), l'autonomia fra i requisiti del diritto (stato di invalidità, limite di reddito ed incollocazione) è anche autonomia delle relative questioni: la decisione sullo stato di invalidità non coinvolge anche l'esistenza del requisito reddituale e dell'incollocazione. Nel caso in esame. il Tribunale, decidendo sullo stato di invalidità, non ha accertato l'esistenza del requisito reddituale e dello stato di incollocazione. In questi limiti, il ricorso deve essere accolto. In questo accoglimento resta assorbita anche la necessità di esaminare la residua questione (situazioni di incompatibilità). La sentenza deve essere cassata, con rinvio a contiguo giudice di merito.
PQM
La Corte respinge il primo ed il secondo motivo del ricorso;
accoglie il terzo ed il quarto motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti;
e rinvia alla Corte d'Appello di Catania, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 1'11 aprile 2002. Il Consigliere estensore Tistic Cune IL ESIDENTE مععنلله مسود ة versell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 25 GIU.2002 oggi, IL A 0 Cricke 3 S 1 S I 3 . A 5 D T T , R . , 0 A A A ' N 4 1 L T S L 0 3 E O 3 7 - D P 1 8 I M - I S 1 N 1 0 A E D S A E C E I G T E A G , N O E E O S T L R T E T I S A I R I L G D L E E R O D 7