Sentenza 2 dicembre 2008
Massime • 1
Integra il delitto di appropriazione indebita l'omessa restituzione della cosa da parte del detentore al legittimo proprietario, se dal comportamento tenuto dal detentore si rilevi, per le modalità del rapporto con la cosa, un'oggettiva interversione del possesso. (Nella fattispecie, il detentore del bene, una motocicletta, ne aveva smontato senza autorizzazione diverse parti).
Commentario • 1
- 1. La cointestazione esclude l’appropriazione indebita in assenza di vincoli ereditari formalizzatihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2008, n. 4440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4440 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 02/12/2008
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 1515
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 029108/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ST NC N. IL 02/03/1946;
avverso SENTENZA del 21/12/2006 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 18.11.2004 il Tribunale di Ortona condannava AN VI alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 500,00 di multa avendolo ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita in danno di RO GI di un motociclo Yamaha che gli era stato consegnato dal proprietario perché lo esponesse nella sua officina per la vendita a terzi.
Con sentenza del 21.12.2006 la Corte di Appello di L'Aquila confermava la decisione impugnata.
Avverso tale sentenza l'imputato AN VI propone ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. In particolare rileva il AN che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la ritualità della dichiarazione di contumacia di esso imputato effettuata nel giudizio di primo grado all'udienza dell'1.7.2004, avendo in tale circostanza il Tribunale proceduto alla suddetta dichiarazione di contumacia senza aver preventivamente sentito ne' il P.M. ne' il difensore designato in sostituzione del difensore di fiducia assente, e senza aver quindi proceduto alla verbalizzazione delle loro conclusioni.
Il motivo non è fondato.
Ed invero, se pure è vero che presupposto della dichiarazione di contumacia dell'imputato è la regolare costituzione del rapporto processuale, per come si evince dal contenuto dell'art. 420 quater c.p.p., comma 1, che prevede appunto la audizione delle parti, devesi tuttavia evidenziare, siccome rilevato da questa Corte con la sentenza n. 13260 del 27.1.2005, che "il mancato rispetto da parte del giudice dell'obbligo di sentire il P.M. e il difensore e di verbalizzare le loro conclusioni sulla questione, è causa di nullità relativa, ove le parti siano presenti ed assoluta, nel caso in cui sia assente il difensore di fiducia e non si sia provveduto alla nomina di uno di ufficio, in quanto in tal caso si va ad incidere sul diritto di difesa".
Nel caso di specie ci troviamo quindi in presenza di una nullità relativa atteso che l'inosservanza di tale norma comportava sostanzialmente, in considerazione della presenza delle parti che dovevano essere interpellate, una irregolarità formale sulla presunzione di un implicito consenso a procedere in contumacia dell'imputato; siffatta nullità è pertanto sanata ove non venga dedotta nei termini di cui all'art. 182 c.p.p., e cioè prima del compimento dell'atto e, se ciò non sia possibile, immediatamente dopo.
Non risultando tale eccezione tempestivamente sollevata alla predetta udienza dell'1.7.2004, la rilevabilità della nullità in questione deve ritenersi ormai preclusa.
Il predetto motivo di ricorso non può pertanto trovare accoglimento. Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per avere i giudici di merito erroneamente ritenuto che lo smontaggio non autorizzato di alcune componenti del motociclo ed il rifiuto di restituzione del detto mezzo configurassero quella interversione del possesso rilevante ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 646 c.p.. In proposito rileva il ricorrente che la semplice mancata restituzione della res, se non accompagnata da una condotta che manifesti positivamente la volontà di appropriarsi della stessa, non costituisce interversione del possesso e non consente di ritenere la configurabilità del contestato reato di appropriazione indebita. Il motivo non è fondato.
Ed invero, sebbene la semplice mancata restituzione della res da parte del detentore al legittimo proprietario non realizza ex se l'ipotesi di cui all'art. 646 c.p., atteso che tale condotta non modifica il rapporto fra il detentore e la cosa attraverso un comportamento oggettivo consistente nell'utilizzo uti dominus, devesi tuttavia rilevare che nel caso di specie siffatta omessa restituzione era accompagnata da una condotta, consistente nello smontaggio non autorizzato di diverse parti del veicolo, che in realtà evidenzia ed integra una oggettiva interversione del possesso idonea a configurare il reato di cui all'art. 646 c.p., atteso che solo al proprietario compete la decisione di apportare modifiche all'automezzo. Nè appare fondato l'ulteriore rilievo, passando in tal modo all'esame del terzo motivo di gravame, concernente la mancata assunzione di una prova decisiva per avere i giudici di merito ritenuto ininfluente l'escussione del teste D'MO IO, potenziale acquirente del veicolo, avendo sul punto la Corte territoriale correttamente evidenziato la assoluta irrilevanza della determinazione in capo a quest'ultimo di acquistare il motociclo in parola nonché del tenore degli accordi dallo stesso eventualmente presi con l'imputato in ordine alle riparazioni da effettuare, atteso che, per come detto, spetta esclusivamente al proprietario del veicolo il potere di decidere se effettuare determinate modifiche. Nè può ritenersi che in tal caso l'imputato avrebbe comunque operato, a seguito delle indicazioni fornitegli dal possibile acquirente, nella convinzione di adempiere - se pur andando oltre i limiti dell'incarico ricevuto - il mandato a vendere conferitogli dal RO, atteso che siffatto rilievo troverebbe fondamento su una diversa lettura degli elementi di fatto concernenti la presente vicenda giudiziaria, non consentita a questa Corte di legittimità neanche a seguito delle modifiche apportate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46.
E pertanto neanche sotto questo profilo il ricorso può trovare accoglimento.
Il ricorso va di conseguenza rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 2 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2009