Sentenza 7 agosto 2002
Massime • 1
In tema di querela di falso, la risposta negativa della parte, all'interpello rivolto dal giudice, ai sensi dell'art. 222 cod. proc. civ., in ordine al se intende avvalersi in giudizio del detto documento, può anche desumersi da un equivalente contegno processuale della stessa, quale la mancata comparizione a rispondere.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 25066 del 16https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 16/09/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 16/09/2021), n.25066 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente – Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere – Dott. TRICOMI Laura – Consigliere – Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 6323/2017 proposto da: S.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via Silvio Pellico n. 24, presso lo studio dell'avvocato Valvo Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Gattai Alessandro, Magni Stefano, giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2002, n. 11912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11912 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO AN DU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BUFALOTTA 174, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA BARLETTELLI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE DI TRAPANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASIA SRL IN FALLIMENTO in persona del Curatore Avv. Alfonsa Cottone, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato MAURIZIO PIZZUTO con studio in 90100 PALERMO VIA SAMPOLO 141, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 909/00 della Corte d'Appello di PALERMO, sezione 3^ Civile, emessa il 29/09/00 e depositata il 25/10/00 (R.G. 546/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 10 luglio 1991 il notaio DU LO AN proponeva opposizione avverso il decreto, emesso l'8/17.6.1991, con cui il Presidente del Tribunale di Palermo gli aveva ingiunto di pagare alla A.S.I.A. s.r.l. la somma complessiva di L. 10.374.944, dalla stessa richiesta - in forza del contratto di locazione di macchinari concluso fra le parti il 30.6.1988 - a titolo di canoni per il noleggio di fotocopiatrici per il periodo compreso fra il 30 luglio 1989 ed il 19 gennaio 1990. L'opponente eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito, stante la pattuita competenza del Tribunale di Caltanissetta, risultante dal contratto di opzione sottoscritto dalle parti il 10/6/1989, e sosteneva, nel merito, l'inesistenza del credito fatto valere da controparte e la mancanza di prova scritta a supporto del chiesto decreto ingiuntivo.
L'A.S.I.A. resisteva all'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, contestando la validità e veridicità della scrittura contenente il preteso patto di opzione, con riferimento alla quale proponeva querela di falso;
in subordine, chiedeva la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni subiti per la mancata restituzione dei macchinari dalla data di scadenza della locazione (30.6.1989) alla effettiva riconsegna degli stessi (19.1.1990), in misura corrispondente ai canoni di locazione pattuiti. Con sentenza 26.9.1997/14.1.1999 il Tribunale di Palermo - rilevato che il legale rappresentante della A.S.I.A. aveva proposto querela di falso con riferimento al presunto contratto di opzione prodotto dall'opponene e ritenuto che il comportamento di quest'ultimo, non presentatosi all'interpello disposto dal giudice istruttore ex art. 222 c.p.c., era equiparabile alla dichiarazione di non volersi avvalere del documento prodotto - affermava l'inutilizzabilità di tale documento e, disattesa la preliminare eccezione d'incompetenza formulata dall'opponente, ne rigettava anche le difese di merito, osservando che col contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 10/6/1988, la A.S.I.A. aveva concesso in locazione all'opponente alcune macchine fotocopiatrici per la durata di un anno a decorrere dal 30/7/1988 e che, nonostante tale periodo fosse scaduto e la locazione non fosse stata rinnovata, dette macchine erano state ritirate dalla locatrice presso lo studio dell'opponente soltanto il 19/1/1990, con conseguente diritto della società opposta di percepire i canoni di locazione maturati fino a tale data. Ciò premesso, l'adito Tribunale rigettava l'opposizione, condannando l'opponente alla refusione delle spese processuali. Avverso tale sentenza il LO proponeva gravame, lamentando l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nell'interpretare il disposto dell'art. 222 c.p.c. e nel negare, quindi, l'utilizzabilità della prodotta scrittura del 10/6/1989 (1^ motivo), nonché nel valutare l'ulteriore documentazione prodotta, da cui emergeva la fondatezza della proposta opposizione (2^ motivo). Nella resistenza della A.S.I.A. la Corte di Appello palernitana, con sentenza 22 ottobre 2000, rigettava il gravame e condannava il notaio al pagamento delle spese del grado, condividendo ed arricchendo la motivazione del primo giudice.
Ha proposto ricorso per cassazione il LO AN sulla base di due motivi. Ha resistito la soc. A.S.I.A. con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 222 c.p.c. anche sotto il profilo del vizio della motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta che il giudice di appello abbia attribuito alla sua mancata risposta all'interpello del G.I. valore di dichiarazione negativa al fine della utilizzazione in giudizio del documento impugnato con querela di falso.
La censura non è fondata. Il Collegio non ignora l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte in ordine al significato da attribuire alla mancata risposta della parte all'interpello rivoltole dal giudice in ordine alla volontà di avvalersi o meno del documento dalla stessa prodotto e contro il quale sia stata proposta querela di falso: da una parte, infatti, si è affermato che tale comportamento deve equipararsi a risposta affermativa, giacché la produzione del documento implica di per sè la volontà di avvalersene e questa non può venir meno che a seguito di manifestazione di volontà contraria (Cass. 22 giugno 1998 n. 6185 e 5 luglio 1968 n. 2280); dall'altra, si è ritenuto che la mancata comparizione della parte all'udienza fissata per il suo interpello ex art. 222 c.p.c. equivale a risposta negativa all'interpello stesso e comporta l'inutilizzabilità del documento (Cass. 20 luglio 1998 n. 7099 e 20 maggio 1987 n. 4616). Nella specie, la Corte palermitana ha optato per quest'ultima scelta interpretativa, così motivando:
"Anzitutto, la tesi secondo cui la mera produzione del documento implicherebbe di per sè la volontà della parte di avvalersene, anche qualora lo stesso venga fatto oggetto di querela di falso, non pare tenere nella dovuta considerazione il contenuto testuale dell'art. 222 c.p.c. che non si limita a consentire, ma addirittura impone al giudice istruttore di chiedere alla parte se intenda avvalersi del documento prodotto: se tale volontà emergesse in modo univoco dalla mera produzione del documento la norma risulterebbe, infatti, priva di ogni ragione e giustificazione logica. In secondo luogo deve osservarsi, con specifico riferimento alla ratio della disposizione in esame, che l'interpello della parte che ha prodotto il documento mira principalmente a tutelare la stessa, richiamandone l'attenzione (processuale) sulle conseguenze, anche di carattere penale, che potrebbero scaturire a suo carico dall'instaurando giudizio sulla falsità del documento, e richiedendone una espressa conferma della volontà di avvalersi del documento in questione, da manifestarsi al giudice dopo aver attentamente valutato ogni possibile effetto sfavorevole determinato dalla proposizione della querela di falso".
La Corte ritiene che l'esposta motivazione sia giuridicamente e logicamente ineccepibile e, pertanto, rigetta la censura, aderendo al più recente indirizzo giurisprudenziale, senza ravvisare la necessità di una eventuale rimessione alle Sezioni Unite (conformemente anche alle conclusioni del P.G.).
Con il secondo mezzo il notaio LO, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. ed il vizio della motivazione su altro punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), imputa al giudice del gravame un'errata interpretazione dell'accordo inter partes che, suo parere, comportava la scadenza al 30/6/89, senza possibilità di tacito rinnovo e con l'obbligo a carico della A.S.I.A. di provvedere direttamente al ritiro dei macchinari locati presso lo studio professionale. La censura, che involge una mera quaestio facti
(l'interpretazione del contratto di locazione), devoluta all'apprezzamento del giudice di merito, non è comunque fondata. Essa si infrange contro l'accertamento della Corte palermitana che, preso atto del contenuto di tale contratto (durata di un anno, scadenza al 30/7/89, obbligo del conduttore di riconsegna dei macchinari alla società locatrice che doveva prelevarli presso lo studio del notaio) e rilevato: che l'A.S.I.A., con nota 29/11/89, aveva invitato il professionista a comunicare a stretto giro di posta le sue intenzioni;
che costui, pur avendo dichiarato di considerare cessato il rapporto, aveva continuato a detenere i macchinari, aveva utilizzato nel settembre 1989 l'assistenza tecnica e si era dichiarato disposto alla restituzione solo per il 19/1/90; tutto ciò premesso, ne ha tratto la conclusione che il rapporto si fosse rinnovato alla scadenza contrattuale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1597 e 1574, 3^ co., c.c. (di mese in mese, mensile essendo l'unità di tempo a cui era commisurato il corrispettivo), con l'ulteriore conseguenza che il notaio era tenuto a corrispondere i canoni fino alla data dell'effettivo rilascio (come chiesto ed ottenuto dall'A.S.I.A. in sede monitoria).
Trattasi di motivazione che fa buon governo dei principi normativi in tema di interpretazione dei contratti e che sotto il profilo logico raggiunge un grado di congruità e di ragionevolezza da renderla incensurabile in questa sede.
Anche il secondo motivo va, pertanto, rigettato.
Malgrado il rigetto del ricorso, si ravvisano giusti motivi (l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine al primo mezzo di censura) per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di cassazione, il 13 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2002