CASS
Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2023, n. 10355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10355 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1674/2020 R.G. proposto da: CO LE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, N. 38, presso lo studio dell’avvocato CARLO DE MARCHIS GOMEZ che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA CIRCI;
-ricorrente- contro SULGA S.R.L.- UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati UC CC, IE FI;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 214/2019, R.G.N. 188/2019, depositata il 30/10/2019. Civile Sent. Sez. L Num. 10355 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: CINQUE GUGLIELMO Data pubblicazione: 18/04/2023 2 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/02/2023 dal Consigliere GUGLIELMO CINQUE. Il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, visto l’art. 23 comma 8 bis del D.L. 28 Ottobre 2020 n.13, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n.176, ha depositato conclusioni scritte. Fatti di causa 1. Con comunicazione del 5 giugno 2017 la Società Umbro Laziale Gestione Autolinee S.U.L.G.A. srl intimava al dipendente EL US, con qualifica di operario parametro 140 e mansioni di operatore di esercizio, licenziamento disciplinare a seguito di due contestazioni disciplinari del seguente tenore: “mancato scarico della carta del conducente entro i 28 giorni previsto dalla normativa in vigore;
mancato inserimento della propria scheda nel tachigrafo negli ultimi tre mesi (eccetto le giornate del 17/01/17, 13 e 18 aprile 2017) pur avendo condotto autobus dotati di tachigrafo digitale” dal 18 gennaio al 18 aprile 2017; “ritardato inizio del turno di guida quale conducente dell’automezzo impiegato sulla linea Cascia – Roma del 19 maggio 2017. 2. Il Tribunale di UG, sia in fase sommaria che in quella di opposizione della procedura ex lege n. 92/2012, rigettava l’impugnativa proposta dal lavoratore. 3. Adita in sede di reclamo, la Corte di appello di UG respingeva il reclamo confermando la sentenza impugnata. 4. Per quello che interessa in questa sede i giudici di seconde cure rilevavano che: a) correttamente non era stata ritenuta applicabile, nel caso in esame, la procedura speciale di cui al RD n. 148/1931; b) gli episodi di cui alla prima contestazione disciplinare (quella dell’aprile 2017) dovevano ritenersi pienamente provati;
3) la documentazione prodotta in fase di posizione dal lavoratore in modo esatto era stata ritenuta irrilevante;
d) gli episodi di cui alla prima contestazione, da soli, erano idonei a giustificare la sanzione espulsiva;
e) gli addebiti andavano sussunti nella fattispecie di cui all’art. 14 CCNL di riferimento che prevedeva il licenziamento per ogni “infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto” e la sanzione irrogata era proporzionata ed adeguata ai fatti contestati;
f) la contestazione 3 disciplinare non poteva considerarsi tardiva in considerazione del fatto che il tempo trascorso dall’accadimento degli addebiti alla successiva contestazione (circa cinque mesi) era congruo perché soltanto pochi giorni prima della comunicazione di addebito il soggetto terzo esterno, deputato al controllo delle carte dei conducenti, aveva riferito le anomalie alla datrice di lavoro. 5. Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per cassazione EL US affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso Poste Italiane spa. 6. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 23 comma 8 bis del d.l n. 137 del 2000 coordinato con la legge di conversione n. 176 del 2020, chiedendo il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 cc e degli artt. 1362 e segg. Cc nonché dell’art. 14 del CCNL Autoferrotranvieri nella parte in cui la Corte di appello di UG ha ritenuto di ricondurre gli addebiti contestati nell’ambito di una specifica sanzione contemplata dalla contrattazione collettiva nell’ambito della giusta causa. Sostiene che i fatti contestati non sarebbero sussumibili nell’ambito di operatività dell’art. 14 CCNL, richiamato in sentenza, di cui era stata erroneamente ampliata la portata applicativa in quanto l’omesso inserimento della scheda del conducente esponeva il datore di lavoro ad un solo rischio di sanzioni amministrative ma non anche comportava un pericolo per la sicurezza. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 cc nella parte in cui, anche a volere ritenere riconducibile la violazione ad una sanzione espulsiva prevista dalla contrattazione collettiva, comunque la Corte di appello si era erroneamente limitata ad una applicazione della disposizione contrattuale omettendo ogni valutazione in ordine alla proporzionalità della sanzione sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. 4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e degli artt. 1175 e 1375 cc, nella parte in cui la Corte di appello aveva escluso la 4 tardività degli addebiti disciplinari contestati dalla società dopo oltre cinque mesi dal primo episodio. 5. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perché interferenti, non sono fondati. 6. In primo luogo, infatti, deve rilevarsi che la Corte distrettuale ha correttamente sussunto la fattispecie concreta oggetto della contestazione del 19 maggio 2017 in quella astratta prevista dalla contrattazione collettiva (art. 14) che prevede la sanzione espulsiva per le infrazioni alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto. 7. La condotta contestata, infatti, relativa al mancato inserimento della carta del conducente e al conseguente omesso scarico e comunicazione dei relativi dati, da parte di un autista di una società che svolge attività di trasporto di persone su linea, rientra senza dubbio nell’ambito applicativo delle disposizioni in materia di sicurezza per la lavorazione e per il trasporto. 8. La carta tachigrafica, invero, rappresenta lo strumento che permette il controllo dei tempi di guida e di riposo dei conducenti, oltre a consentire la verifica dei dati di partenza, arrivo e circolazione dei mezzi sulle tratte di percorrenza. 9. Essa chiaramente garantisce la sicurezza del trasporto perché preordinata ad evitare il rischio di incidenti di talché il suo mancato uso, soprattutto se prolungato (come nel caso di specie per tre mesi), espone la società al rischio di sanzioni amministrative e mette a repentaglio la sicurezza degli utenti della strada. 10. A tal fine è significativo e fondamentale il richiamo operato dai giudici di seconde cure all’art. 179 del d.lgs. n. 285 del 1992 circa la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria nell’ipotesi di circolazione di un autoveicolo non munito di cronotachigrafo ovvero di mancato inserimento del foglio di registrazione o della scheda del conducente. 11. La Corte territoriale ha interpretato correttamente, quindi, sotto il profilo letterale e logico-sistematico, le disposizioni contrattuali collettive in tema di illeciti disciplinari, e ha ritenuto che i fatti contestati, posti a base del licenziamento irrogato, secondo la nozione di giusta causa ex art. 2119 cc, pur se parametrati alla nozione contrattuale che alla prima 5 rimanda, e alle esemplificative figure di cui al codice disciplinare, fondavano la giustificazione causale del recesso datoriale in quanto costituenti gravi violazioni dei doveri fondamentali sanzionabili con il licenziamento disciplinare. 12. E’ opportuno ricordare il condivisibile principio di legittimità secondo cui “la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare;
quale evento "che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici (per tutte Cass. 6498/2012). 13. Per quanto riguarda, poi, il giudizio di proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, il giudice dovrà prendere in esame ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di intaccare la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto sia fonte di pregiudizio per gli scopi dell’impresa, dovendosi prestare particolare attenzione sia alla rilevanza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento tenuto dal lavoratore sia quanto questa condotta si riveli indice di una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti. 14. La congruità della sanzione espulsiva deve essere verificata non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo 6 in adeguata considerazione ogni profilo concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e globale risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro. (Cass. n. 17514/2010). 15. Nel caso oggetto del presente giudizio, la proporzionalità della sanzione è stata correlata anche ai plurimi inadempimenti agli obblighi propri della prestazione richiesta al lavoratore (rispetto orari di partenza, modalità di guida) che, nel loro insieme e in rapporto alla contestazione più grave relativa al mancato uso della carta del conducente, rendevano il comportamento del dipendente grave e meritevole del licenziamento, anche indipendentemente dalla previsione di cui all’art. 14 CCNL. 16. Il terzo motivo, infine, presenta profili di infondatezza e di inammissibilità. 17. Come affermato dalla giurisprudenza consolidata da questa Corte, in materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione integra elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro in quanto, per la funzione di garanzia che assolve, l’interesse del datore di lavoro all’acquisizione di ulteriori elementi a conforto della colpevolezza del lavoratore non può pregiudicare il diritto di quest’ultimo ad una pronta ed effettiva difesa, sicché, ove la contestazione sia tardiva, resta precluso l’esercizio del potere e la sanzione irrogata è invalida (cfr. tra le altre Cass. n. 19115/2013). 18. Il principio dell’immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per potere contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti e, dall’altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore –in relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede – sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile (cfr. Cass. n. 13167 del 2009). 19. Come più volte ha avuto occasione di affermare questa Corte, il criterio dell’immediatezza va inteso in senso relativo, poiché si deve tenere conto delle ragioni che possono far ritardare la contestazione, tra cui il tempo necessario per l’espletamento delle indagini dirette 7 all’accertamento dei fatti, la complessità dell’organizzazione aziendale, e la valutazione in proposito compiuta dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata priva di vizi logici (cfr. tra le altre Cass. 12.1.2016 n. 281). 20. Nel caso in esame la Corte territoriale ha sottolineato, con argomentazioni esaustive e adeguate, che una effettiva e compiuta conoscenza dei fatti era avvenuta a seguito della acquisizione dei dati per la formazione degli addebiti solo il 3 maggio 2017, pochi giorni prima delle contestazioni (del 19 e del 23 maggio 2017), essendosi la società avvalsa di un soggetto esterno al fine di controllare le carte dei conducenti per cui non vi era alcuna tardività nell’operato della società. 21. La suddetta valutazione, corretta giuridicamente e insindacabile in questa sede in punto di fatto, rende la censura, quindi, immeritevole di pregio. 22. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 23. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 24. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 febbraio 2023
-ricorrente- contro SULGA S.R.L.- UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati UC CC, IE FI;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 214/2019, R.G.N. 188/2019, depositata il 30/10/2019. Civile Sent. Sez. L Num. 10355 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: CINQUE GUGLIELMO Data pubblicazione: 18/04/2023 2 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/02/2023 dal Consigliere GUGLIELMO CINQUE. Il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, visto l’art. 23 comma 8 bis del D.L. 28 Ottobre 2020 n.13, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n.176, ha depositato conclusioni scritte. Fatti di causa 1. Con comunicazione del 5 giugno 2017 la Società Umbro Laziale Gestione Autolinee S.U.L.G.A. srl intimava al dipendente EL US, con qualifica di operario parametro 140 e mansioni di operatore di esercizio, licenziamento disciplinare a seguito di due contestazioni disciplinari del seguente tenore: “mancato scarico della carta del conducente entro i 28 giorni previsto dalla normativa in vigore;
mancato inserimento della propria scheda nel tachigrafo negli ultimi tre mesi (eccetto le giornate del 17/01/17, 13 e 18 aprile 2017) pur avendo condotto autobus dotati di tachigrafo digitale” dal 18 gennaio al 18 aprile 2017; “ritardato inizio del turno di guida quale conducente dell’automezzo impiegato sulla linea Cascia – Roma del 19 maggio 2017. 2. Il Tribunale di UG, sia in fase sommaria che in quella di opposizione della procedura ex lege n. 92/2012, rigettava l’impugnativa proposta dal lavoratore. 3. Adita in sede di reclamo, la Corte di appello di UG respingeva il reclamo confermando la sentenza impugnata. 4. Per quello che interessa in questa sede i giudici di seconde cure rilevavano che: a) correttamente non era stata ritenuta applicabile, nel caso in esame, la procedura speciale di cui al RD n. 148/1931; b) gli episodi di cui alla prima contestazione disciplinare (quella dell’aprile 2017) dovevano ritenersi pienamente provati;
3) la documentazione prodotta in fase di posizione dal lavoratore in modo esatto era stata ritenuta irrilevante;
d) gli episodi di cui alla prima contestazione, da soli, erano idonei a giustificare la sanzione espulsiva;
e) gli addebiti andavano sussunti nella fattispecie di cui all’art. 14 CCNL di riferimento che prevedeva il licenziamento per ogni “infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto” e la sanzione irrogata era proporzionata ed adeguata ai fatti contestati;
f) la contestazione 3 disciplinare non poteva considerarsi tardiva in considerazione del fatto che il tempo trascorso dall’accadimento degli addebiti alla successiva contestazione (circa cinque mesi) era congruo perché soltanto pochi giorni prima della comunicazione di addebito il soggetto terzo esterno, deputato al controllo delle carte dei conducenti, aveva riferito le anomalie alla datrice di lavoro. 5. Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per cassazione EL US affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso Poste Italiane spa. 6. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 23 comma 8 bis del d.l n. 137 del 2000 coordinato con la legge di conversione n. 176 del 2020, chiedendo il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 cc e degli artt. 1362 e segg. Cc nonché dell’art. 14 del CCNL Autoferrotranvieri nella parte in cui la Corte di appello di UG ha ritenuto di ricondurre gli addebiti contestati nell’ambito di una specifica sanzione contemplata dalla contrattazione collettiva nell’ambito della giusta causa. Sostiene che i fatti contestati non sarebbero sussumibili nell’ambito di operatività dell’art. 14 CCNL, richiamato in sentenza, di cui era stata erroneamente ampliata la portata applicativa in quanto l’omesso inserimento della scheda del conducente esponeva il datore di lavoro ad un solo rischio di sanzioni amministrative ma non anche comportava un pericolo per la sicurezza. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 cc nella parte in cui, anche a volere ritenere riconducibile la violazione ad una sanzione espulsiva prevista dalla contrattazione collettiva, comunque la Corte di appello si era erroneamente limitata ad una applicazione della disposizione contrattuale omettendo ogni valutazione in ordine alla proporzionalità della sanzione sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. 4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e degli artt. 1175 e 1375 cc, nella parte in cui la Corte di appello aveva escluso la 4 tardività degli addebiti disciplinari contestati dalla società dopo oltre cinque mesi dal primo episodio. 5. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perché interferenti, non sono fondati. 6. In primo luogo, infatti, deve rilevarsi che la Corte distrettuale ha correttamente sussunto la fattispecie concreta oggetto della contestazione del 19 maggio 2017 in quella astratta prevista dalla contrattazione collettiva (art. 14) che prevede la sanzione espulsiva per le infrazioni alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto. 7. La condotta contestata, infatti, relativa al mancato inserimento della carta del conducente e al conseguente omesso scarico e comunicazione dei relativi dati, da parte di un autista di una società che svolge attività di trasporto di persone su linea, rientra senza dubbio nell’ambito applicativo delle disposizioni in materia di sicurezza per la lavorazione e per il trasporto. 8. La carta tachigrafica, invero, rappresenta lo strumento che permette il controllo dei tempi di guida e di riposo dei conducenti, oltre a consentire la verifica dei dati di partenza, arrivo e circolazione dei mezzi sulle tratte di percorrenza. 9. Essa chiaramente garantisce la sicurezza del trasporto perché preordinata ad evitare il rischio di incidenti di talché il suo mancato uso, soprattutto se prolungato (come nel caso di specie per tre mesi), espone la società al rischio di sanzioni amministrative e mette a repentaglio la sicurezza degli utenti della strada. 10. A tal fine è significativo e fondamentale il richiamo operato dai giudici di seconde cure all’art. 179 del d.lgs. n. 285 del 1992 circa la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria nell’ipotesi di circolazione di un autoveicolo non munito di cronotachigrafo ovvero di mancato inserimento del foglio di registrazione o della scheda del conducente. 11. La Corte territoriale ha interpretato correttamente, quindi, sotto il profilo letterale e logico-sistematico, le disposizioni contrattuali collettive in tema di illeciti disciplinari, e ha ritenuto che i fatti contestati, posti a base del licenziamento irrogato, secondo la nozione di giusta causa ex art. 2119 cc, pur se parametrati alla nozione contrattuale che alla prima 5 rimanda, e alle esemplificative figure di cui al codice disciplinare, fondavano la giustificazione causale del recesso datoriale in quanto costituenti gravi violazioni dei doveri fondamentali sanzionabili con il licenziamento disciplinare. 12. E’ opportuno ricordare il condivisibile principio di legittimità secondo cui “la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare;
quale evento "che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici (per tutte Cass. 6498/2012). 13. Per quanto riguarda, poi, il giudizio di proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, il giudice dovrà prendere in esame ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di intaccare la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto sia fonte di pregiudizio per gli scopi dell’impresa, dovendosi prestare particolare attenzione sia alla rilevanza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento tenuto dal lavoratore sia quanto questa condotta si riveli indice di una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti. 14. La congruità della sanzione espulsiva deve essere verificata non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo 6 in adeguata considerazione ogni profilo concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e globale risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro. (Cass. n. 17514/2010). 15. Nel caso oggetto del presente giudizio, la proporzionalità della sanzione è stata correlata anche ai plurimi inadempimenti agli obblighi propri della prestazione richiesta al lavoratore (rispetto orari di partenza, modalità di guida) che, nel loro insieme e in rapporto alla contestazione più grave relativa al mancato uso della carta del conducente, rendevano il comportamento del dipendente grave e meritevole del licenziamento, anche indipendentemente dalla previsione di cui all’art. 14 CCNL. 16. Il terzo motivo, infine, presenta profili di infondatezza e di inammissibilità. 17. Come affermato dalla giurisprudenza consolidata da questa Corte, in materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione integra elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro in quanto, per la funzione di garanzia che assolve, l’interesse del datore di lavoro all’acquisizione di ulteriori elementi a conforto della colpevolezza del lavoratore non può pregiudicare il diritto di quest’ultimo ad una pronta ed effettiva difesa, sicché, ove la contestazione sia tardiva, resta precluso l’esercizio del potere e la sanzione irrogata è invalida (cfr. tra le altre Cass. n. 19115/2013). 18. Il principio dell’immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per potere contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti e, dall’altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore –in relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede – sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile (cfr. Cass. n. 13167 del 2009). 19. Come più volte ha avuto occasione di affermare questa Corte, il criterio dell’immediatezza va inteso in senso relativo, poiché si deve tenere conto delle ragioni che possono far ritardare la contestazione, tra cui il tempo necessario per l’espletamento delle indagini dirette 7 all’accertamento dei fatti, la complessità dell’organizzazione aziendale, e la valutazione in proposito compiuta dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata priva di vizi logici (cfr. tra le altre Cass. 12.1.2016 n. 281). 20. Nel caso in esame la Corte territoriale ha sottolineato, con argomentazioni esaustive e adeguate, che una effettiva e compiuta conoscenza dei fatti era avvenuta a seguito della acquisizione dei dati per la formazione degli addebiti solo il 3 maggio 2017, pochi giorni prima delle contestazioni (del 19 e del 23 maggio 2017), essendosi la società avvalsa di un soggetto esterno al fine di controllare le carte dei conducenti per cui non vi era alcuna tardività nell’operato della società. 21. La suddetta valutazione, corretta giuridicamente e insindacabile in questa sede in punto di fatto, rende la censura, quindi, immeritevole di pregio. 22. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 23. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 24. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 febbraio 2023