Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2004, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON RE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. AVEZZANA 51, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLO ZUCCONI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO PIEMONTESE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 221/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 31/03/01 R.G.N. 603/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/06/03 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato NICOLA DE MARINIS per delega FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte d'appello di Firenze EL ON proponeva gravame avverso la sentenza n. 205 del 16/24 maggio 2000, con la quale il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, accogliendo il ricorso della S.p.A. Poste Italiane, aveva revocato il decreto ingiuntivo del 6 marzo 1999 per l'importo di lire 4.779.912, emesso dal Pretore del Lavoro di Grosseto che aveva ingiunto alla predetta società il rimborso delle spese legali sostenute dalla ON per la propria difesa in un giudizio penale conseguente alla sua incriminazione, ex art. 340 c.p., in ragione del rifiuto da lei opposto, insieme alla collega NT MA, di eseguire un'operazione di sportello presso l'ufficio postale di Grosseto, cui erano addette.
A fondamento dell'appello la ON lamentava il contrasto tra la predetta sentenza e il giudicato formatosi in sede penale nonché l'erronea applicazione alla fattispecie della normativa in materia di rimborso delle spese legali, avendo quel Giudice ritenuto l'esistenza di un conflitto di interessi con la società datrice di lavoro, conflitto in realtà inesistente. Concludeva quindi chiedendo la riforma della sentenza impugnata e conseguentemente la conferma del decreto ingiuntivo n. 104/99,. Costituitasi ritualmente, la Società Poste Italiane S.p.A. eccepiva l'infondatezza dell'appello, ribadendo le ragioni fatte valere in primo grado e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Analogo appello veniva proposto separatamente da MA NT, collega di lavoro della ON (coinvolta nella medesima vicenda, che aveva portato anche lei alla stessa imputazione in sede penale) avverso la sentenza n. 204/2000 dello stesso Tribunale di Grosseto che aveva respinto il suo ricorso per il medesimo titolo. I due giudizi venivano riuniti in sede di discussione e decisi con sentenza del 13-31 marzo 2001, con la quale i gravami venivano rigettati.
Osservava il Giudice d'appello che, di fronte ad una circolare della società, secondo cui l'orario del servizio al pubblico per l'accettazione dei versamenti relativi ai contributi INPS, mediante i Modelli DM 10/M, doveva terminare un'ora prima dell'orario normale al fine di consentire l'effettuazione di tutte le operazioni inerenti al predetto servizio, e di fronte all'ordine del superiore gerarchico di provvedere all'operazione richiesta dall'utente oltre il predetto orario, doveva darsi prevalenza a quest'ultimo, tenuto anche conto che detta circolare non era stata resa nota al pubblico, con conseguenti possibili fondate proteste degli utenti. Pertanto, essendosi creata una situazione di conflitto tra il loro comportamento e l'interesse aziendale, non spettava loro, ai sensi dell'art. 20 comma 1, del d.P.R. 335/1990 (al quale si era uniformato l'art. 24 del CCNL 26 novembre 1994), il rimborso delle spese legali dalle stesse sostenute nel giudizio penale conclusosi con la loro assoluzione.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la ON con un unico motivo.
Resiste la Poste Italiane S.p.A. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico, articolato motivo, la ricorrente EL ON, denunciando "violazione di norme di diritto in materia di pregiudizialità di un precedente giudicato", nonché "contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia", lamenta, in primo luogo, che il Giudice di primo grado aveva "ignorato l'esistenza di un precedente giudicato penale (venendo nuovamente a valutare fatti coperti da sentenza pregiudiziale rispetto al caso de quo)", mentre la Corte d'appello aveva "addirittura affermato che tale giudicato fosse inconferente rispetto al giudizio de quo".
Deduce, poi, che erroneamente il Giudice d'appello, nel contrasto tra l'ordine contenuto nella circolare aziendale - che imponeva il rispetto di un certo orario di chiusura al pubblico dello sportello di accettazione dei versamenti dei contributi INPS -, e dell'ordine del superiore di eseguire l'operazione richiesta dall'utente tardivamente presentatosi allo sportello, aveva dato prevalenza a quest'ultimo, benché "meno vincolante" rispetto a quello scritto. Nel caso concreto, inoltre, non le si poteva imputare di non aver proceduto ad un vaglio critico circa la situazione venutasi a creare, potendosi semmai addebitarle una errata valutazione circa la priorità da attribuire all'uno anziché all'altro ordine, alla luce del principio di buona fede contrattuale.
Le censure, alquanto generiche nella loro formulazione, non possono essere condivise, avendo il Giudice d'appello adeguatamente e correttamente motivato la sua pronuncia.
Invero, il Giudice a quo ha, in primo luogo, tenuto ad illustrare - alla stregua dei fatti come accertati nel giudizio penale - i tratti salienti dell'episodio che aveva condotto alla imputazione della ON (oltre che della collega NT ), specificando che, durante il turno pomeridiano del giorno 20 febbraio 1991 presso il settore V.R. dell'ufficio postale di Grosseto Centro, le due impiegate ON LA e NT MA, in ottemperanza alla circolare della Direzione Provinciale della Società, 29.8.90 n. 178, si rifiutavano di eseguire alcune operazioni di versamento di contributi Inps a mezzo mod. DM 10/MP in quanto era stato superato l'orario previsto per tali operazioni, fissato dalla predetta circolare fino alle ore 16,30 mentre l'interessato si era presentato verso le ore 17,10. Di qui l'intervento dell'Ispettore delle poste, Dr. Giacomo Vecchio, su reclamo dell'interessato, e quindi, successivamente alla trasmissione della relativa relazione ispettiva all'Autorità Giudiziaria, il procedimento penale contro entrambe le dipendenti, conclusosi con la loro assoluzione anche in secondo grado.
Ciò chiarito, ha proceduto all'esame delle censure mosse alla sentenza di primo grado, respingendo, per un verso, in limine, quella - riproposta in questa sede concernente la sussistenza nella fattispecie di elementi di fatto, asseritamente ignorati dal primo Giudice, risultanti dal giudicato penale formatosi a seguito del predetto giudizio, ed in particolare la circostanza secondo cui l'utente (tale CO ) si recò nell'ufficio postale "un'ora dopo la scadenza del termine" previsto dalla circolare 178/90, osservando in proposito che nella sentenza penale di primo grado (non smentita da quella d'appello) risultava, invece, che l'utente entrò nell'ufficio verso le ore 17,10 - 17,15 mentre quel termine era costituito dalle ore 16,30; e, per altro verso, rilevando che, in ogni caso, l'accertamento da effettuare in sede civile non atteneva al "fatto", sul quale avrebbe potuto incidere il giudicato penale, ma ad un giudizio valutativo del tutto distinto in punto di conflitto di interesse.
Nessuna di tali argomentazioni risulta essere stata contestata nel ricorso in esame, essendosi la ricorrente limitata - come già riferito - alla generica affermazione della esistenza di una situazione di "pregiudizialità di un precedente giudicato", di per sè, - in mancanza, cioè, di ulteriori specificazioni -, del tutto irrilevante.
Non condivisibile è anche l'ulteriore profilo del motivo in esame, non ravvisandosi nella motivazione della impugnata decisione alcuna contraddittorietà che ne possa inficiare la sua correttezza. Invero, la questione giuridica posta a base della controversia concerne l'applicazione dell'art. 20, comma 1^, del D.P.R. 335 del 1990 (al quale si è uniformato l'art. 24 del CCNL 26.11.94) secondo cui "L'azienda o l'amministrazione autonoma, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità, dinanzi al giudice ordinario o amministrativo, nei confronti del dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni genere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale."
Orbene, la ricorrente sostiene, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, che detto conflitto non vi sarebbe stato avendo essa adempiuto alla circolare 29.8.1990 n. 178, della stessa società Poste Italiane, in base alla quale "..l'orario del servizio al pubblico per l'accettazione dei Mod. DM 10/MP, al fine di consentire l'effettuazione di tutte le operazioni inerenti al predetto servizio, dovrà, per ciascun turno ... terminare un'ora prima della fine dell'orario di servizio al pubblico previsto attualmente per gli sportelli che espletavano servizio a denaro sia negli uffici tradizionali che U.P.E." Il conflitto quindi avrebbe potuto configurarsi piuttosto, a suo dire, tra il datore di lavoro e il superiore gerarchico che pretendeva di violare una precisa disposizione aziendale, configurandosi invece il suo comportamento in perfetta armonia con le disposizioni impartite dalla società. La pronuncia della Corte genovese, pertanto, non tenendo conto di tali considerazioni, si presenterebbe viziata nella sua motivazione. Osserva il Collegio che - come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare (cfr., in particolare, tra le tante, Cass. sez. un. 27 dicembre 1997 n. 13045) - il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, perché spetta solo al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dall'ordinamento. Ne consegue che il giudice di merito è libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione, senza necessità di prendere in considerazione tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene specificamente non menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.
In questa prospettiva, pertanto, il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione del giudice del merito non deve tradursi in un riesame del fatto o in una ripetizione del giudizio di fatto, non tendendo il giudizio di Cassazione a stabilire se gli elementi di prova confermino, in modo sufficiente, l'esistenza dei fatti posti a fondamento della decisione.
Il controllo, dunque, non ha per oggetto le prove, ma solo il ragionamento giustificativo. Esso ripercorre l'argomentazione svolta nella motivazione dal giudice del merito a sostegno della decisione assunta e ne valuta la correttezza e la sufficienza.
Nel giudizio di Cassazione, quindi, anche sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione il riesame nel merito è inammissibile (Cass. 9 maggio 1991 n. 5196). Orbene, la Corte territoriale, dopo avere chiarito che dalla piana lettura dell'art. 20 sopra richiamato, emergeva l'assunzione, da parte del datore di lavoro, dell'onere delle spese di difesa del proprio dipendente allorché egli si trovi ad essere posto sotto accusa e processato per atti o comportamenti costituenti espletamento del servizio ed adempimento dei suoi compiti d'ufficio, ma non quando detti atti o comportamenti siano frutto di iniziative autonome, contrarie a quei doveri, ovvero scaturiscano da un contrasto fra la volontà del dipendente e quella del datore, ha rilevato come la fattispecie presentasse la peculiarità della contemporanea manifestazione di due volontà fra loro confliggenti da parte dello stesso datore di lavoro: quella che, attraverso la citata circolare n. 178, imponeva ai dipendenti di non effettuare versamenti dei Modd. DM 10/MP oltre le 16,30 e quella contraria rappresentata dall'ordine del superiore gerarchico di eseguire egualmente l'operazione. In tale contesto, del tutto peculiare, occorreva, però, considerare come la disposizione generale contenuta nella circolare in tanto poteva ritenersi vincolante per i dipendenti dell'ufficio postale in quanto di essa ovvero del suo contenuto ne fosse stata diffusa adeguata notizia agli utenti del servizio pubblico postale, essendo di tutta evidenza che, in caso contrario, considerazioni di logica elementare e di comune buon senso avrebbero consentito di assumere comportamenti diversi, anche in difformità all'ordine così impartito dalla circolare, in ragione dell'ovvia salvaguardia degli stessi interessi dell'amministrazione, il cui rifiuto ad adempiere al servizio, senza un preventivo avviso agli utenti del diverso orario previsto per quel tipo di operazione, avrebbe potuto generare fondate proteste ovvero possibili pretese risarcitone e, comunque, una sicura caduta di immagine. E poiché, nel caso in esame, era pacifico che la ON (così come la collega NT )era a conoscenza della mancata affissione e/o comunicazione della circolare al pubblico nei locali dell'ufficio postale, ne conseguiva immediatamente il carattere ingiustificato e volutamente formalistico del proprio atteggiamento di rifiuto nei confronti dell'utente; atteggiamento che si traduceva poi in aperta inottemperanza, illegittima, all'ordine del superiore gerarchico che aveva imposto di provvedere all'operazione nell'intento, del tutto evidente, di rimediare ad una situazione di incoerenza del servizio, interpretando correttamente la portata della circolare e salvaguardando nel contempo gli interessi della società Poste Italiane e quello degli utenti. Di qui la sussistenza del conflitto di interesse che aveva legittimato la mancata assunzione dell'onere delle spese di difesa. Trattasi di ragionamento, logicamente sviluppato, tutt'altro che contraddittorio, come invece asserito dalla Consano, e, pertanto incensurabile in questa sede, a nulla valendo la diversa interpretazione delle norme e dei fatti in esame prospettata dalla ricorrente.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivi, seguano la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in E. 11,00, oltre E. 2.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004