Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2005, n. 4822
CASS
Sentenza 22 novembre 2005

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Integra il reato di cui all'art. 633 cod. pen. l'esecuzione sul fondo altrui, in assenza del decreto di esproprio, di opere a carattere permanente (quali lavori di sbancamento di migliaia di metri cubi di terreno e posa in opera di manufatti in cemento armato ancorati con tubi di calcestruzzo) da parte del titolare di una concessione mineraria per la ricerca e l'utilizzazione di acque minerali, seppure il fondo ricada nel perimetro indicato dal provvedimento amministrativo, perché la concessione di coltivazione mineraria non esime dall'obbligo di attivazione delle normali procedure per ottenere i prescritti decreti di espropriazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2005, n. 4822
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4822
    Data del deposito : 22 novembre 2005

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