Sentenza 11 luglio 2018
Massime • 1
La tutela dei diritti di credito dei terzi e dei diritti reali di garanzia sui beni confiscati, prevista dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, c.d. Codice antimafia, per la confisca di prevenzione, non si estende alla confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992, che si fonda sull'affermazione della responsabilità penale, a fronte della quale le garanzie dei terzi sono destinate a recedere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2018, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2018 |
Testo completo
02351-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE - Presidente - Sent. n. sez. 2203 Composta da Grazia Lapalorcia Angelo Matteo Socci -CC 11/7/2018 Relatore - R.G.N. 12340/2018 Giovanni Liberati Antonella Ciriello Fabio Zunica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DOBANK S.p.a. avverso l'ordinanza del 29/6/2017 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 giugno 2017 il Tribunale di Genova, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata dalla S.p.a. DOBANK, volta a ottenere il riconoscimento del proprio credito ipotecario, oltre che l'esistenza della corrispondente garanzia, su un bene di cui, con sentenza del 23 dicembre 2013, era stata disposta la confisca da parte del Tribunale di Genova. Nel disattendere la richiesta della terza creditrice, il giudice dell'esecuzione ha escluso che le disposizioni relative alla confisca di prevenzione, di cui alla I. 228/2012 e al d.lgs. 159/2011, che prevedono il diritto di intervento del creditore assistito da ipoteca sui beni confiscati, possano essere estese alla confisca per equivalente, in considerazione della diversità di presupposti, natura e finalità di quest'ultima rispetto alla confisca di prevenzione.
2. Avverso tale ordinanza la richiedente S.p.a. DOBANK ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con un primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 52, 57 e 58 d.lgs. 159/2011, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per l'erroneità della esclusione della applicabilità delle disposizioni sulla confisca di prevenzione anche alla confisca per equivalente. Ha affermato che tali disposizioni sarebbero applicabili a tutte le confische, dunque anche a quella disposta per equivalente ai sensi dell'art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito dalla I. n. 356 del 1992, giacché una diversa interpretazione, quale quella fatta propria dal Tribunale di Genova, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento. Tale estensione, inoltre, sarebbe desumibile anche dalla introduzione del comma 4 bis all'art. 12 sexies della I. 356/92, per opera della 1. 228/2012, che aveva unificato la disciplina della amministrazione e destinazione di tutti i beni sequestrati e confiscati, sia in sede di cognizione penale sia in sede di prevenzione, come rilevato anche in alcune pronunce di legittimità, né una tale estensione poteva dirsi preclusa dal divieto di analogia operante in materia penale, trattandosi di salvaguardare gli interessi civili del terzo creditore, garantito da ipoteca sui beni confiscati, a soddisfarsi su questi ultimi.
2.2. Con un secondo motivo ha prospettato l'insufficienza della motivazione dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto con essa era stata esclusa la prospettata assimilabilità delle due confische, senza darne adeguata giustificazione, omettendo del tutto di considerare il dibattito dottrinario e giurisprudenziale esistente al riguardo, con la conseguente inadeguatezza della motivazione della ordinanza impugnata a dare conto delle ragioni della inammissibilità della richiesta della creditrice garantita da ipoteca sui beni confiscati.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso, evidenziando la specialità della disciplina detta dal d.lgs. 159/2011 per le misure di prevenzione, non estensibile, né applicabile analogicamente, alle confische disposte ai sensi dell'art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito dalla I. n. 356 del 1992, richiamando al riguardo quanto affermato, da ultimo, nella sentenza n. 36092 del 2017 di questa Corte (Florio), sottolineando come in tale pronuncia sia stato evidenziato che il richiamo alla disciplina del codice antimafia, contenuto nel comma 4 bis dell'art. 12 sexies citato, riguarda solo la destinazione e l'amministrazione dei beni confiscati, sicché tale disciplina speciale non è estensibile alla diversa materia dei diritti vantati su tali beni dai terzi. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato.
2. Il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvaguarda espressamente, all'art. 52, i diritti di credito dei terzi sui beni confiscati che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti sui medesimi beni in epoca anteriore al sequestro, subordinatamente alla concorrenza delle condizioni previste dal primo comma della disposizione (e cioè che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;
nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso). La medesima disposizione, al secondo comma, prevede il concorso di tali creditori, una volta accertate le loro ragioni secondo le forme e le modalità stabilite dagli articoli 57, 58 e 59 della medesima legge, alla ripartizione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni confiscati, ai sensi del successivo art. 60. La società ricorrente si duole della esclusione della applicabilità di tale disciplina, e, soprattutto, del mancato riconoscimento della garanzia reale da cui era assistito il proprio credito, alla liquidazione dei beni oggetto della confisca disposta, ai sensi dell'art. 12 sexies I. n. 356 del 1992, dal Tribunale di Genova con la sentenza del 23 dicembre 2013, relativa a reati tributari, affermando la assimilabilità di tale confisca a quella di prevenzione e la estensibilità della disciplina prevista dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione a tutte le confische disposte in materia penale. Ora, benché per effetto del novellato comma 4 bis del citato art. 12 sexies, come risultante per effetto della modifica introdotta dalla 1. 228 del 2012, art. 1, comma 190 (cd. legge di stabilità), le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si applicano anche ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del suddetto art. 12 sexies e agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51 cod. proc. pen., comma 3 bis, ciò non comporta l'applicabilità a tali sequestri e confische di tutta la disciplina relativa alla tutela dei terzi e ai rapporti con le 3 Liberaci procedure concorsuali, contenuta nel titolo IV del libro I del codice antimafia. Una tale automatica e generalizzata estensione è già stata esclusa da questa Corte, con la sentenza n. 10471 del 2014 (Sez. 2, n. 10471 del 12/02/2014, Italfondiario, Rv. 259348; conf. Sez. 5, n. 8935 del 20/01/2016, Rv. 266077; Sez. 4, n. 36092 del 06/07/2017, Florio, Rv. 270805), sulla base di considerazioni che il Collegio condivide, circa la specialità della disciplina contenuta nel codice antimafia, la diversità di caratteristiche dei sequestri e delle confische disposte nel processo penale rispetto a quelli di prevenzione, la assenza di lacune da colmare facendo ricorso a una interpretazione estensiva o analogica. A tali rilievi può aggiungersi, oltre alla sottolineatura del dato letterale (essendo stata espressamente limitata l'estensione della disciplina contenuta nel codice antimafia alla sola amministrazione e gestione dei beni confiscati, senza contemplare anche le disposizioni relative alla tutela dei terzi e ai rapporti con le procedure concorsuali, di cui invece la società ricorrente invoca l'applicazione anche alla confisca per equivalente), il rilievo della ontologica differenza tra la confisca per equivalente e quella di prevenzione, giacché, mentre quella disposta all'esito del giudizio penale postula l'accertamento della consumazione di un reato e l'affermazione della relativa responsabilità, a fronte dei quali le garanzie dei terzi sui beni confiscati sono destinate a recedere, quella di prevenzione si fonda sui presupposti stabiliti dall'art. 24 d.lgs. 159/2011 (e cioè la mancanza di giustificazione della legittima provenienza dei beni e la sproporzione del loro valore rispetto al reddito o alla attività economica, o che essi siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego), e, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 159/2011, può essere disposta nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 d.lgs. 159/2001 e "delle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali": tale radicale differenza di presupposti, destinatari e funzione, giustifica anche la diversa disciplina applicabile, sicché non è dato rilevare la ingiustificata disparità di trattamento prospettata nel ricorso, né i presupposti per una estensione adeguatrice della disciplina dettata per la confisca di prevenzione.
3. Devono, dunque, escludersi la sussistenza delle violazioni di legge penale e la mancanza di motivazione lamentate dalla ricorrente, il cui ricorso deve, quindi, essere rigettato. Consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento. Shib as
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/7/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Grazia Lapalorcia Giovanni Liberati lefalmore Stilnow DEPOSITATA IN CANCELLERA L 16 GEN 2019 IL CA 5