Sentenza 12 febbraio 2003
Massime • 1
È legittima la convalida da parte del g.i.p. del provvedimento del questore che fa obbligo all'interessato di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, qualora sia intervenuta nel termine di un giorno dalla notificazione di detto provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2003, n. 8832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8832 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato TERESI Presidente
dott. Edoardo FAZZIOLI Componente
dott. Piero MOCALI "
dott. Giordano UMBERTO "
dott. Giovanni CANZIO "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PA IG nato l'[...];
Avverso ordinanza del 9/4/2002 del GIP Tribunale di Roma;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Mocali Piero;
Lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mario Fraticelli che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con provvedimento notificategli l'8.4.2002, il questore di Roma inibiva al PA l'accesso ai luoghi di svolgimento di competizioni calcistiche per due anni e gli imponeva l'obbligo di presentazione all'autorità di p.s., ai sensi dell'art. 6 legge n.401/1989 e succ. mod.. Il 9.4.2002 il P.M. chiedeva al G.I.P. la convalida del provvedimento, che avveniva il giorno stesso.
Avverso tale convalida, ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il PA, che denunciava:
col primo motivo di ricorso, violazione di legge. Il ricorrente non aveva potuto adeguatamente esercitare il diritto di difesa, stante la ristrettezza del tempo intercorrente tra la notifica del provvedimento del questore e la convalida espressa dal giudice;
col secondo motivo, vizio della motivazione. L'ordinanza del G.I.P. conteneva solo scarne clausole di stile, afferenti alla presa d'atto dell'esistenza dei presupposti normativi per la convalida, ma non argomentava sulle ragioni fondanti il provvedimento questorio, che limitava la libertà personale del PA.
Era dunque chiesto l'annullamento della decisione impugnata. Il ricorso è infondato.
Deve, anzitutto, rilevarsi che il provvedimento del questore ha un duplice contenuto: un divieto di accedere ai luoghi ove si disputano manifestazioni calcistiche, che integra una misura di prevenzione;
un obbligo di presentazione, che incide sulla libertà personale (cfr. Corte Cost. 23.5.1997, n. 144). La misura di prevenzione non è soggetta a convalida del giudice, ma può essere impugnata con gli strumenti che la legge riserva a tale tipo di provvedimento;
la misura limitatrice della libertà, tutelata dall'art. 13 della Costituzione, deve invece essere sindacata e convalidata.
È dunque solo per tale aspetto che il PA può formulare doglianza;
e quella esposta col primo motivo non appare fondata. È noto che il legislatore, nel riscrivere l'art. 6 della legge n.401/1989 (ossia col d.l. 22.12.1994, n. 717, convertito con modifiche nella l. 24.2.1995, n. 45) nulla aveva previsto per assicurare l'effettività dell'esercizio del diritto di difesa nel giudizio di convalida, incorrendo quindi nella censura di parziale illegittimità costituzionale della norma sopra citata, espressa dalla Corte Costituzionale con la sentenza di cui sopra. Ne era seguito un nuovo intervento legislativo (d.l. 20.8.2001, n. 336, convertito con modifiche nella l. 19.10.2001, n. 377) che, recependo il "decisum" costituzionale, introduceva l'obbligo di avvisare l'interessato della facoltà di presentare al giudice memorie o deduzioni scritte. Tuttavia, essendo restati fermi i ristrettissimi termini di operatività sia per il P.M. che per il G.I.P. (il primo deve chiedere la convalida entro quarantotto ore dalla ricezione del provvedimento del questore, il secondo deve convalidare nelle quarantotto successive a tale richiesta), sostanzialmente è rimessa alla valutazione del giudice la congruità del termine effettivamente posto a difesa del soggetto interessato.
Nella fattispecie, tra la notifica al PA del provvedimento questorio e la convalida, è trascorso un solo giorno;
ritiene la Corte, aderendo al migliore indirizzo giurisprudenziale, che tale termine sia ragionevole e congruo per esercitare una valida difesa, ovvero per reperire un difensore e provvedere alla scritturazione di atti difensivi, correlati al tipo di giudizio che è la convalida (cfr. in tal senso Sez. 1^, 22.11.2001, Giacomelli). Basterà rilevare, in proposito, che il PA, reso edotto al momento della notifica dell'ordine questorio, della facoltà di difendersi nei modi di legge, risiede in Roma, che è luogo di facile reperibilità di un difensore, coincidente anche con la sede giudiziaria.
Infondato è egualmente il secondo motivo. Il controllo che il G.I.P. esercita sul provvedimento del questore non può più ridursi - secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale sin qui formatesi - alla mera verifica della esistenza dei presupposti formali dell'atto, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 20.11.2002 n. 512, che, pur dichiarando infondata la dedotta illegittimità della normativa di riferimento sotto tale profilo, ha però affermato, come criterio interpretativo, che questa Corte condivide, la necessità di un esame fattuale da parte del giudice della convalida.Nella specie, tale scrutinio può dirsi regolarmente avvenuto, in quanto il richiamo operato dal G.I.P. al contenuto del provvedimento questorio (il quale espone ampia ricostruzione dei fatti violenti addebitati al PA), attua una corretta motivazione "per relationem", avendo come termine di raffronto un atto conosciuto dal soggetto interessato, del quale è stata fatta sufficiente valutazione (cfr. Sez. Un. 21.6.2000, Primavera). Il ricorso va dunque rigettato, con le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio .2003 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 FEBBRAIO 2003.