Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/03/2003, n. 4720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4720 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
Aula A ESENTE DA REGISTRAZIONE ee 69182 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB, ALL. B. N. 5 REPUBBLICA ITALIANA MATERIA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 047 20 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill. gistrati: Dott. Cristarella Orestano Francesco R.G.N.09626/00 Presidente Dott. Paolini Giovanni Consigliere Cron. 10680 Dott. Ebner Vittorio Glauco Consigliere Dott. Di Palma Salvatore Consigliere Rep. Ud. 27/09/2002Dott. Marinucci Giuseppe Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE STREMA DI CASSAZ . SENTENZA CAM ON CIVILE sul ricorso proposto da: N. 69182 per il Ministero delle finanze Ufficio del Registro di Torino, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; ricorrente
contro
TEKSID S.p.A. in persona del legale rappresentante pro- tempore con sede in Torino, Via Pianezza 123;-elettive domite in Mine- Via Rosera N. e/e l'Av. ruice RORANELLI, che la difende retamente de Bw. Mars CASAVE CCIT intimate - CONTRONI CORRENTE- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torino, Sez. n. 3 n. 219/7/98 del 3397 16/12/98, depositata il 21 maggio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/9/2002 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società Teksid S.p.a. con ricorso alla Commissione Tributaria di 1° grado di Torino impugnava il silenzio- rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata all'Ufficio del Registro di Torino per ottenere la restituzione di Lire 941.337.400 che aveva corrisposto a titolo di INVIM su un conferimento di ramo d'azienda effettuato con atto notarile del 30 dicembre 1986, registrato il 16 gennaio 1987. Nel ricorso l'intimata sosteneva che la normativa nazionale in base alla quale l'imposta era stata versata si poneva in contrasto con la direttiva n. 69/335/CEE, secondo la quale è stata stabilita l'esenzione totale dall'imposta di registro e da qualsiasi altra imposta indiretta dei conferimenti di azienda. L'Ufficio si costituiva in giudizio sostenendo la legittimità del suo operato. 2 Tributaria di 1° Con sentenza 105/95 la Commissione grado di Torino accoglieva il ricorso. confermata con la sentenza La decisione veniva Commissione Tributaria Regionale di impugnata, dalla Torino davanti alla quale l'Ufficio aveva interposto appello. Nelle motivazioni della decisione si legge che "deve in primo luogo questo Giudice di appello circoscrivere le questioni devolute alla propria cognizione;
come già detto in narrativa l'Ufficio ha evidenziato un unico motivo specifico di impugnazione, e cioè l'inapplicabilità delle direttive comunitarie negli ordinamenti interni degli Stati membri, le quali spiegherebbero i loro effetti nei confronti dei singoli solo tramite i provvedimenti di attuazione adottati dagli Stati. Risulta infatti vagamente accennato nell'atto di appello un ulteriore riferimento ad altri vizi contenuti nella motivazione della decisione impugnata, ma tale tesi non risulta essere stata adeguatamente sviluppata in modo da assurgere a motivo specifico di impugnazione;
l'Ufficio appellante, infatti, dopo aver espressamente rinviato ad un momento successivo la dimostrazione della propria generica affermazione, torna ad incentrare la propria attenzione esclusivamente sulla inapplicabilità nel diritto interno delle direttive comunitarie in generale e delle 3 direttive 69/335 e 85/303 in particolare". Contro detta sentenza interponeva ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze con un unico motivo. L'intimata resisteva con controricorso.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Avvocatura dello Stato ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 7 e 10 della Direttiva n. 69/335/CEE in relazione all'art. 360 comma erroneamente "la 1 n. 3 c.p.c. sostenendo che Tributaria Regionale ha ritenuto che la Commissione legislazione nazionale in base alla quale era stata richiesta l'INVIM dall'Ufficio del Registro si ponesse in contrasto con la direttiva n. 69/335/CEE in tema imposte indirette sulla raccolta di capitali". Il ricorso è palesemente inammissibile. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte che nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità questioni di diritto formale del processo ed alle sono proponibili nuove questioni di proposte, non diritto 0 temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito (tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto 4 compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti) e i motivi del ricorso devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello (cfr. Cass. 9097/2002). L'Ufficio ha evidenziato, nel giudizio di appello, un unico motivo specifico di impugnazione e cioè l'inapplicabilità delle direttive comunitarie negli ordinamenti interni degli stati membri, le quali spiegherebbero i loro effetti nei confronti dei singoli solo tramite i provvedimenti di attuazione adottati dagli Stati. Nel ricorso, invece, denuncia violazione e CEE, sostenendo falsa applicazione della direttiva pertanto che detta direttiva è, Sì, immediatamente applicabile nell'ordinamento interno (tesi, questa, in stridente contrasto con tutte le precedenti difese) ma che non si riferisce all'INVIM, bensì alle sole imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell'imposta sui conferimenti. Siamo, dunque, in presenza di temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, e non rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. 194/2002). Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del 5 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 presente giudizio. N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA
P.Q.M.
il ricorso e compensa le Dichiara inammissibile spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 27 settembre 2002. Il Relatore ed estensore Il Presidente Francesco Cristarella OrestanoGiuseppe Marinucci Шами IL CANCELLIERE 01 DEPOSITATO IN CANCELLERA Dott.ssa Donatella D'Anna 28 MAR. 2003 CANCELLIERE C1 6