Sentenza 27 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di reato associativo, l'arresto del compartecipe intervenuto successivamente a quello degli altri sodali, per l'iniziale mancanza di indizi a suo carico, non ha valore di atto interruttivo della permanenza nel reato, salvo che non sia raggiunta la prova dell'estromissione o del recesso del compartecipe dal sodalizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2009, n. 10075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10075 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2009 |
Testo completo
100 75 /09 N. He Sentenza ле N. 42607/08 Registro generale
75
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale
Composta dai Signori:
Presidente 1. dr. Guido de Maio
Consigliere 2. dr. Ciro Petti
Consigliere
3. dr.ssa Margherita Marmo Consigliere
4. dr. Silvio Amoresano
Consigliere rel.
5. dr.ssa Guicla I.Mulliri
all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 27 gennaio 2009
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RI EO, nato in [...] l'[...] indagato art. 416 c.p. (capo A) art. 3 e 4 L. 75/58 (capo T)
avverso l'ordinanza del Tribunale per il Riesame di Milano in data 13.10.08
Udita la relazione del cons. Guicla I.Mulliri;
Udito il P.G., nella persona del dr. Angelo Di Popolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Osserva
-1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso L'odierno ricorrente è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere con ordinanza del G.i.p. di Monza, poi
DI ed alter due donne IM e CA.
Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il difensore deducendo.
1) la violazione dell'art. 606 lett b) c.p.p. in rel. agli artt. 416 e 273 c.p.p. nonché dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per erronea e falsa applicazione della norma sostanziale nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di gravi indizi (per il delitto sub
A). Più in dettaglio, ci si duole del fatto che a carico dell'odierno ricorrente non sussista alcun indizio circa la partecipazione all'associazione per delinquere contestatagli. Sebbene, infatti, le indagini si siano protratte dai primi di dicembre 2007 sino all'informativa finale del luglio 2008, né nelle intercettazioni né dai servizio di osservazione e controllo svolti dalla p.g. è mai emersa in alcun modo la figura del LA. E ciò, sebbene nel corso di tali attività di indagine fosse, stata già identificata la EO che, successivamente ai primi arresti, fece il nome del LA. Tanto è vero che egli è stato tratto in arresto solo a seguito di integrazione di richiesta del P.M. conseguente alle dichiarazioni fatte dalla donna il 21.8.08 ed anche le intercettazioni a suo carico sono avvenute solo da settembre 2008 in poi. A tutto concedere, quindi, a carico di quest'ultimo, potrebbe ipotizzarsi una condotta soggettiva non certo associativa. Ci si duole, in ogni caso, anche dell'affidabilità delle dichiarazioni accusatorie della EO che si limitano a riferire di circostanze apprese de relato circa il fatto che LA avrebbe sfruttato tali CA e IM ma senza neanche circostanziare l'accusa
(modalità, tempi, luoghi di tale condotta).
2) la violazione dell'art. 606 lett b) c.p.p. in rel. agli artt. 273 c.p.p. e 3 (nn. 5, 6, 7 ed 8) e 4 L. 75/58 nonché dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per erronea e falsa applicazione della norma sostanziale nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di gravi indizi (per il delitto sub T). In particolare, si fa notare che le conversazioni telefoniche - invocate dal Tribunale
a riscontro delle dichiarazioni accusatorie della EO – si prestano ad interpretazioni
-
diverse e si sottolinea come la presunta sfruttata, pur identificata, non ha mai ritenuto di denunciare il LA. In ogni caso, le dichiarazioni della EO non sono riscontrate da alcun altro elemento.
il ricorrete conclude invocando l'annullamento dell'ordinanza impugnata
2 2. Motivi della decisione - Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Sebbene, formalmente, in entrambi i motivi, il ricorrente lamenti una violazione di legge, la doglianza, una volta esplicitata, si rivela essere, nella sostanza, una censura alla idoneità della motivazione a provare la sussistenza dei gravi indizi ed alla logicità degli argomenti con i quali sono state commentate le emergenze investigative sulle quali si fonda la misura cautelare confermata nel provvedimento qui impugnato. Il che equivale a dire che si sarebbe in presenza di vizi deducibili ex art. 606 lett. e) c.p.p... E', quindi, inevitabile premettere brevi precisazioni sui limiti del giudizio di legittimità. La Corte Suprema non è chiamata a "sovrapporre" la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì a stabilire se detti giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
se ne abbiano fornito una corretta valutazione dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti;
se i criteri logici seguiti nello sviluppo delle varie argomentazioni siano adeguati e coerenti alla definitiva selezione delle alternative decisorie.
I vizi logico della motivazione, inoltre, nelle sue varie concrete espressioni
-
contraddittorietà, illogicità, omessa considerazione di circostanze decisive e, pur anche, travisamento di fatto deve essere riscontrabile nel testo stesso della motivazione
,
attraverso un adeguato confronto tra le varie posizioni che vi si sono inserite, ma senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali. Ed è a tal fine che il giudice di merito ha l'obbligo di indicare con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali fonda la propria decisione, onde consentire all'interessato di formulare le più appropriate censure ed, alla Corte di cassazione, di esercitare la funzione di controllo che le è propria. Osservate tali regole ed accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice abbia seguito il corretto percorso, senza subire gli effetti di una riduttiva indagine conoscitiva o di un'imprecisa ricostruzione del contenuto della prova, lo scrutinio di legittimità deve ritenersi completamente esaurito.
Detto in estrema sintesi, il giudice di legittimità (che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge) non può divenire giudice del “contenuto della prova" non competendogli un controllo (riservato esclusivamente al giudice di merito) sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. L'unico apprezzamento consentito è sulla logicità della motivazione quale desumibile dal testo del provvedimento impugnato
Per altro, si deve anche rammentare che è possibile parlare di difetto di motivazione solo in presenza di una totale mancanza grafica delle ragioni che dovrebbero sostenere la decisione, ovvero anche quando la motivazione, pur presente, sia parziale e non risponda a requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità.
Ma questo non è certamente il caso che qui occupa.
Traslando, infatti, i principi fin qui enunciati nell'analisi delle ragioni del ricorrente e dei contenuti del provvedimento censurato, si coglie molto chiaramente, non solo, di essere in presenza di una motivazione articolata ma, anche, che essa è argomentata con riferimento ai risultati acquisiti dalle indagini analizzati in modo consequenziale e giungendo a conclusioni immuni da vizi logici.
Ciò vale tanto per l'accusa sub A) che per quella sub T). Il Tribunale, muove dal richiamo alle dichiarazioni della prostituta EO DI sottolineandone l'ampiezza di particolari e le individuazioni fotografiche effettuate a conforto. Valorizza, quindi, le ampie conferme avutesi grazie alle intercettazioni telefoniche le più salienti delle quali vengono citate in parte a titolo esemplificativo;
si delinea così
3 attraverso i contenuti delle conversazioni uno scenario cui può ben annettersi il significato riconosciutogli nel provvedimento impugnato. Più in particolare, poi, per quel che attiene all'atto allo sfruttamento della prostituzione della donna denominata IM (identificata in Lautaru Florentia IM), vengono citate più conversazioni sicuramente interpretabili nel senso dell'accusa sì da risultare non criticabile la conclusione del Tribunale circa la sussistenza di un bagaglio indiziario idoneo a giustificare la misura con riferimento all'accusa sub T). La completezza ed incensurabilità di tale conclusione è rafforzata dal fatto che il Tribunale si pone - e risolve positivamente - anche il dubbio sulla generale credibilità della dichiarante EO sottolineando come la donna abbia anche passato delle notti a casa dell'odierno ricorrente dove è stata fatta dormire in camera di IM (pag. 6) avendo, in tal modo,
l'opportunità di apprendere de visu quanto poi riferito alle forze dell'ordine.
Per quanto attiene, poi, all'accusa di far parte all'associazione per delinquere, altrettanto congruo si rivela l'argomentare del Tribunale che certamente non ignora la successione temporale degli eventi ed il fatto che la posizione processuale del LA sia, per così, dire sopraggiunta a quella degli altri indagati e dopo il loro arresto. Ciò non impedisce però, di rivalutare anche alla luce delle dichiarazioni della EO - a posteriori condotte non emerse a suo tempo visto che la donna cita LA dopo aver raccontato del violenze di RA risalenti almeno sin dal marzo precedente. A ciò il Tribunale aggiunge il dato (solo apparentemente banale) della conoscenza dei due fratelli LA (DA e EO) e della loro frequentazione certamente non giustificata solo dal legame di sangue se è vero come si evidenzia nell'ordinanza - che "in assenza
-
del fratello LA DA che ne é lo sfruttatore (n.d.r. di IT NA)" EO (l'odierno ricorrente)
"segue e controlla la ragazza ed informa costantemente il fratello di quanto la ragazza guadagni e di come si stia comportando" (pagg. 5 e 6); il tutto, citando a sostegno dell'assunto varie conversazioni. Altro elemento comprovante l'inserimento del LA nel sodalizio è rappresentato dai rapporti con RA IA (la cui stabilità di conoscenza sarebbe provata indirettamente dal racconto della EO). Si tratta, a ben vedere, di un ampio ventaglio di argomenti fattuali e logici certamente non censurabili in questa sede essendo nuovamente da ricordare che, nel giudizio di Cassazione, "resta esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova" (Sez. II 11.1.07 Messina, Rv. 235716). Nessun rilievo, infine, ha la circostanza - sulla quale il ricorrente pone l'accento. che il LA sia stato arrestato tempo dopo quello degli altri componenti il sodalizio perché, nei delitti associativi, il momento della privazione della libertà dell'agente, a causa dell'intervento coattivo dell'autorità, non determina necessariamente l'estromissione della persona dalla associazione o il suo recesso da questa, sicché solo nell'evenienza che possa ritenersi raggiunta la prova circa l'avvenuto verificarsi dell'una o dell'altra di questa condizioni dovrà riconoscersi all'arresto valore di atto interruttivo della permanenza nel reato (Sez. | 10.2.93Rv. 193335). A fortiori, ciò vale per il sodale che sia sfuggito ai primi arresti perché (è il caso in esame) non emersi subito indizi a suo carico ma che come dimostrato, proprio nella specie, dalle indagini successive - abbia proseguito l'attività del gruppo criminoso. Nel respingere il ricorso, seguono, per legge, la condanna, del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la comunicazione, ex art. 94, co. 1 ter disp. att. C.p.p. alle autorità penitenziarie.
P.Q.M.
Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Visto l'art. 94 co. 1 ter disp. att. C.p.p. ordina che a cura della cancelleria, sia trasmessa copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 bis disp. att. C.p.p..
Così deciso in Roma nell'udienza del 27 gennaio 2009
II Presidente
(dr. Guido de Maio)
Goellivin Il Consignere estensore
(disse Quicia Mulliki)
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
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-- 6 MAR. 2009 M
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IL CANCELLIERE C1 U
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(Pacle Mencurati, T
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