Sentenza 21 giugno 2005
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La partecipazione dell'imputato all'udienza mediante videocollegamento non è di per sé incompatibile con l'art. 6 CEDU, purché la modalità prescelta persegua un fine legittimo e consenta all'imputato di partecipare in modo effettivo, senza impedimenti tecnici rilevanti. La presenza fisica dell'imputato in aula, pur altamente auspicabile, non costituisce un fine autonomo, ma uno strumento funzionale alla correttezza complessiva del processo; ciò che rileva è l'equità del procedimento nel suo insieme. Un'udienza celebrata integralmente in modalità telematica, con tutti i partecipanti collegati da remoto, non viola il principio di immediatezza se il giudice è in grado di assumere …
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L'ammanettamento sistematico di un detenuto quando è stato portato fuori dalla sua cella è stato considerato di per sé un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione quando il provvedimento non era sufficientemente giustificato ed è stato utilizzato per lunghi periodi; l'ammanettamento di una persona malata o comunque debole è sproporzionato rispetto alle esigenze di sicurezza e implica un'umiliazione ingiustificabile, intenzionale o meno. Nel valutare il livello di gravità nel contesto delle manette, la Corte ha tenuto conto della gravità della condanna del richiedente, dei suoi precedenti penali e della sua storia di violenza, conformità del provvedimento al diritto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/06/2005, n. 27236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27236 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 30/06/2005
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE EA - Consigliere - N. 1545
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 015464/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI ND N. IL 19/03/1964;
2) VI RI VI N. IL 25/03/1921;
avverso sentenza del 22/06/2002 Corte d'Appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO Alfonso;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CONSOLO S. che ha concluso per il rigetto;
udito, per la parte civile, l'avv. SMURAGLIA C.;
udito il difensore avv. LO GIUDICE V..
MOTIVI DELLA DECISIONE
RN EA e CE IO RI erano condannati dal Tribunale di Monza per diffamazione a mezzo stampa, nella rispettiva qualità di giornalista e direttore del quotidiano "Il Giornale", in riferimento alla pubblicazione (avvenuta in data 18/8/98) di un'intervista rilasciata da DO SO, che designava il dr. Luciano LA ed il dr. Giancarlo EL come pessimi magistrati, giudici "da teoremi", mossi solo da fini politici, pertanto non sereni ed imparziali.
La Corte d'Appello di Milano confermava, osservando che il giornalista non era stato neutrale testimone delle dichiarazioni del SO, "ripescato" a distanza di vent'anni dalle vicende che lo avevano reso noto al pubblico;
che il dr. EL era estraneo alle indagini (svolte esclusivamente dal dr. LA) sul "golpe", poi ritenuto insussistente dalla stessa autorità giudiziaria, che l'intervistato avrebbe tentato di organizzare;
che mancava ogni nesso tra la suddetta inchiesta e quella riguardante il rapimento di IA ME ed il suicidio del magistrato Lombardini, che avevano offerto al RN l'occasione per l'intervista.
Tendenzioso, ad avviso della corte milanese, è il corsivo che definisce i predetti EL e LA come "gemelli, compagni di carriera e di partito".
Ricorre il difensore, che eccepisce la nullità del giudizio d'appello (e per il CE anche di quello di primo grado), poiché gli imputati sono stati citati presso il difensore, ossia presso il domicilio invalidamente eletto, non essendo state rispettate le forme dettate dall'art. 162 c.p.p.. Nel merito il ricorrente difensore lamenta il vizio di motivazione circa il diniego della scriminante di cui all'art. 51 c.p., poiché la Corte di merito, contraddicendo le premesse correttamente poste, oblitera il contesto dell'intervista, originata dal suicidio del dott. Lombardini dopo l'interrogatorio del dr. EL, in relazione al sequestro ME.
La Corte, infatti, negando la realtà storica e trascurando le deduzioni difensive svolte sul punto, assume che alcun nesso lega il caso SO al caso ME, laddove esso esiste ed è costituito dalla persona del dr. EL, criticato per "l'operato prodromico all'indagine del dr. LA", così come per il suicidio in questione, commentato da molti come tipico esempio di strumentalizzazione del processo penale a fini estranei a quelli di carattere istituzionale.
L'analisi delle domande del giornalista - assume la difesa - dimostra che egli ha agito al solo scopo di ricercare i particolari ed i riscontri al racconto dell'intervistato, senza intenzioni recondite o tendenziose.
Vizio di motivazione ha determinato pur la mancata assunzione di una prova decisiva (audizione di testi indicati ex art. 468 c.p.p. a prova contraria, a seguito dell'ammissione di un documento postumo comprovante il mutamento di avviso del SO). Ed infatti la Corte di merito definisce di ben scarsa utilità l'esame della vicenda SO, salvo poi a farne oggetto di considerazione, per affermare la responsabilità del giornalista.
È pervenuta memoria della parte civile, con la quale vengono contestate con diffuse argomentazioni le ragioni esposte a suffragio dell'eccezione di nullità formulata dalla difesa degli imputati. Le doglianze non possono essere condivise.
Palesemente infondata appare la deduzione di nullità, solo che si consideri che l'art. 182, c. 1 c.p.p. dispone che le nullità previste dagli art. 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa.
Non v'è dubbio, infatti, che i ricorrenti abbiano determinato essi stessi la nullità, mediante un'elezione di domicilio non compiuta nel rispetto delle forme dell'art. 162 c.p.p.. Ma v'è di più: nella specie difetta pure l'interesse alla deduzione, poiché la notifica è avvenuta esattamente al domicilio designato dagli imputati, che si limitano a lamentare oggi una violazione di carattere formale, pur non potendo negare di aver avuto piena e tempestiva conoscenza dell'atto notificato (v. amplius S.U. 27/10/04, n. 24, Palombo). La censura inerente la mancata assunzione di prova decisiva è del pari priva di consistenza.
L'istituto della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello ha carattere eccezionale, cui può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, Fuori del caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia di primo grado, le parti non hanno il diritto alla prova che riconoscono lo gli art. 190 e 495. Al di là di tali ipotesi la mancata assunzione della prova non è censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. d) c.p.p., bensì solo a norma della lettera e) art. cit. (Cass. Sez. 5^, 19/12/96, Bruzzese, n. 10858). Orbene, nel caso di specie il costrutto motivazionale non è in alcun modo inficiato dalla mancata assunzione, aumentata;
assunzione che non avrebbe reato ulteriori contributi all'assetto di prova già acquisita, ma sarebbe risultata anzi pleonastica in ordine al "thema probandum".
Neppure possono essere condivise le censure inerenti la scriminante di cui all'art. 51 c.p.. La condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un'intervista, vi riporti, anche se "alla lettera", dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione, non è scriminata, in quanto al giornalista incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e continenza delle espressioni riferite. Tuttavia, essa è da ritenere penalmente lecita, quando il fatto in sè dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione ed al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca, l'individuazione dei cui presupposti è riservata alla valutazione del giudice di merito che, se sorretta da adeguata e logica motivazione, sfugge al sindacato di legittimità (S.U. 30/5/01, n. 37140, Galero, rv 219651). Siffatto approdo interpretativo si pone come avanzato punto di equilibrio fra le opposte esigenze (riconducibili a diritti di pari dignità costituzionale) della tutela della integrità morale del singolo cittadino e del diritto-dovere degli organi di stampa ad informare su fatti di rilevante interesse pubblico la collettività, nonché il diritto di quest'ultima ad essere informata. La soluzione, ad avviso delle Sezioni Unite di questa Corte, esclude il ricorso ad astratte formule giuridiche, esigendo la storicizzazione del diritto di cronaca, la cui struttura, dinamica e flessibile, si adatta di volta in volta a realtà cangianti. Essa va ricercata caso per caso e va demandata al giudice di merito, che deve considerare in primo luogo l'effettivo grado di rilevanza pubblica della dichiarazione e poi, al fine di verificare se davvero il giornalista si sia limitato a riferire la dichiarazione stessa anziché farsi strumento della diffamazione, in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate quelle dichiarazioni ed ancora quale sia la plausibilità e l'occasione di esse. Occorre che il giudice di merito accerti, insomma, se il giornalista "abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti (agendo per conto dei lettori) ovvero sia un dissimulato coautore" dell'esternazione offensiva, nel qual caso troverà applicazione l'art. 110 c.p., con l'incriminazione dell'intervistato e del giornalista.
Ai principi ora enunciati si è ineccepibilmente attenuta la Corte di merito, che si è fatta carico di enunciare puntualmente una serie di elementi fattuali dai quali è dato desumere irrefutabilmente che nella specie il giornalista non si è collocato nella posizione dell'osservatore imparziale, che sola garantisce l'operatività dello "ius narrandi", bensì in quella di coautore. Basti pensare al corsivo, dovuto al RN, che presenta i due magistrati come "compagni di carriera e di partito", in tal modo assecondando il giudizio negativo maturato dal SO ed orientando costui a formulare sui due magistrati una comune valutazione, contrassegnata dal "tema del condizionamento politico".
Del tutto ultroneo è stato ritenuto - ed a ragione - il nesso tra la vicenda SO ed il suicidio Lombardini, corollario del sequestro ME.
Si tratta di episodi affatto eterogenei (l'uno di eversione politica, l'altro di criminalità comune), che non possono essere accostati - ad onta di quanto assume la difesa - neppure sotto il profilo soggettivo.
Ed infatti, come ha inequivocabilmente chiarito la Corte di Milano, il dr. EL non svolse indagini di sorta sul presunto golpe, del quale si occupò, nello svolgimento delle sue funzioni, il dr. LA.
La tendenziosità del corsivo, l'indebito e gratuito collegamento tra le vicende cennate, la natura stessa delle domande rivolte a SO (in particolare quella circa le pretese pressioni di LA per favorire EL, rimarca la Corte), la "riscoperta" di un personaggio la cui vicenda era molto risalente nel tempo, sicché non poteva non essersi affievolito anche l'interesse dei lettori al riguardo, sono tutti elementi di indubbio spessore, che qualificano l'atteggiamento del giornalista, escludendone la neutrale posizione di "terzo", di sereno osservatore.
Nè la Corte di merito omette di evidenziare che lo stesso soggetto intervistato, che aveva definito LA e EL come magistrati "da teorema", si è ricreduto al riguardo, dandone correttamente atto in una biografia postuma.
Nella specie il diritto di cronaca non può, ripetersi, essere riconosciuto, poiché l'intervista non appare la pura e semplice riproduzione del pensiero dell'intervistato, ma la conferma dell'opinione del giornalista, espressa mediante una fonte che solo apparentemente si presenta come terza (v. Cass. Sez. 5^, 11/4/2000, n. 216570, Ferrara). I ricorsi vanno, dunque, rigettati, con la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento ed al rimborso delle spese di parte civile, liquidate in euro 2.000 per onorari.
P.T.M.
Rigetta i ricorsi. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonché al rimborso delle spese in favore della parte civile, liquidate in euro 2.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2005