Sentenza 22 maggio 2023
Massime • 1
Il termine perentorio di centottanta giorni fissato dall'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione decorre dalla data di deposito del provvedimento stesso, a nulla rilevando il successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza, attesa la necessità di evitare che una decisione irrevocabile di condanna resti esposta per un tempo potenzialmente indefinito ad una situazione di instabilità, determinata dalla esperibilità del ricorso straordinario. (Fattispecie relativa a dedotto errore di fatto della sentenza di annullamento con rinvio per omesso avviso al difensore dell'udienza fissata dinanzi alla Corte di cassazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2023, n. 22009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22009 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
udita la Telazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che conclude per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Attilio Scarcella„ in difesa di US CC, che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. US CC, con atto depositato in data 26 ottobre 2022, ha proposto ricorso ex articolo 625-bis cod.proc.pen. avverso la sentenza della Seconda Sezicne penale della Corte di Cassazione emessa in data 10 settembre 2018 che Penale Sent. Sez. 6 Num. 22009 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 13/04/2023 ha annullato la sentenza del 16 maggio 2017 della Corte di Appello di Milano, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'Appello. Con il ricorso si invoca l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 625-bis cod. proc. pen., adducendo la nullità del giudizio rescindente di legittimità perché svoltosi nell'assenza dell'unico difensore avv. Scarcella, al quale non è stato dato avviso dell'udienza fissata per la decisione, essendo stato nelle more revocato l'altro difensore, avv. Roberta Minotti, che aveva proposto il ricorso per cassazione. In particolare, si assume che il ricorrente ha avuto conoscenza della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione solo in data in data 9 maggio 2022, a seguito della notifica del decreto di citazione per il giudizio di rinvio da parte della Corte di Appello di Milano, da cui si assume decorra il termine di 180 giorni per la presentazione del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., considerato che l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza rientra tra le cause di nullità assoluta ed insanabile ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen. e costituisce la conseguenza di un errore di fatto che giustifica la presentazione del ricorso straordinario. Conseguentemente, si chiede che venga disposto l'annullamento sia della anzidetta sentenza rescindente della Corte di cassazione e sia di quella emessa nella fase rescissoria in sede di giudizio di rinvio per la rideterminazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente senza l'osservanza del termine di 180 giorni previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, considerata la natura di rimedio straordinario che caratterizza il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. e la correlata esigenza di evitare che la sentenza di condanna irrevocabile possa essere esposta, per un tempo potenzialmente indefinito, alla situazione di pur relativa instabilità determinata dalla eventuale proposizione della procedura straordinaria che viene qui in discorso, è stato affermato che il termine entro il quale può essere presentato il ricorso per errore materiale o di fatto è da ritenersi perentorio e che decorre sempre ed in ogni caso dalla data di deposito della sentenza, senza che rilevi il momento eventualmente successivo di effettiva conoscenza da parte del condannato, fatta salva la possibilità per la Corte di correggere d'ufficio senza limiti di tempo gli errori materiali (Sez. 4, n. 15717 del 07/03/2008, Spagnuolo, Rv. 239813; Sez. 5, n. 37814 del 27/05/2009, Nunziata, Rv. 245131, Sez. U, 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935). Si è, infatti, osservato che il momento dell'effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento non incide in alcun modo sulla decorrenza del termine per la 2 presentazione del ricorso straordinario (Sez. 2, n. 29050 del 27/06/2014, Parnasso, Rv. 260264), in considerazione della perentorietà di detto termine, che trova coerente giustificazione nel sistema processuale alla luce delle finalità di evitare che una decisione irrevocabile di condanna sia esposta per un tempo potenzialmente indeterminato alla situazione di relativa instabilità derivante dall'esperibilità del ricorso straordinario (Sez. 4, n. 15717 del 07/03/2008, Spagnuolo, Rv. 239813). Nel caso in esame il ricorrente adduce un vizio procedurale che ha riguardato il giudizio di legittimità per l'omesso avviso dell'udienza fissata per la decisione all'unico difensore dell'imputato dopo la comunicazione alla cancelleria della Corte di legittimità della revoca dell'altro codifensore, avv. Minotti. Trattandosi di una ipotesi di errore percettivo e quindi di fatto, il ricorso andava proposto necessariamente nel termine di 180 giorni decorrente dal deposito in data 26 ottobre 2018 della sentenza emessa dalla Corte di cassazione, senza che rilevi la prosecuzione del giudizio nella successiva fase c.d. rescissoria davanti alla Corte di appello, conseguente all'annullamento con rinvio disposto dall'anzidetta sentenza della Corte di cassazione. A tale riguardo deve osservarsi che quando l'annullamento con rinvio è disposto limitatamente alla necessità di rideterminare il trattamento sanzionatorio - come nel caso di specie - è pacifico che il passaggio in giudicato del punto relativo all'affermazione della responsabilità, per effetto del giudicato parziale, attribuisca la qualità di "condannato" che rileva ai fini della proponibilità del ricorso straordinario. Con la sentenza delle Sez. U, 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935 è stato, infatti, già da tempo risolto il contrasto sull'ammissibilità della proposizione del ricorso straordinario per errore di fatto avverso una sentenza della Corte di cassazione che abbia pronunciato l'annullamento con rinvio sul trattamento sanzionatorio rispetto al giudicato parziale formatosi in punto di sussistenza della responsabilità penale. È stato in particolare chiarito che il ricorso in casi simili non può essere posticipato rispetto alla fase della impugnazione della sentenza emessa in sede di giudizio di rinvio, per le evidenti aporie di sistema, che l'opposta tesi avrebbe comportato "giacché, a fronte di un vizio suscettibile di essere rilevato e rimosso subito con lo strumento del ricorso straordinario, occorrerebbe invece attendere l'espletamento del giudizio di rinvio e la definizione dell'eventuale giudizio di cassazione, con i possibili ulteriori sviluppi, per poi giungere all'annullamento della originaria pronuncia rescindente, della sentenza del giudice di rinvio e di quella di cassazione sul giudizio di rinvio". 3 Ciò detto, pur essendo necessaria l'esperibilità del ricorso straordinario indipendentemente ed autonomamente dallo svolgimento della fase rescissoria, non può però giustificarsi una deroga rispetto al chiaro disposto della norma che fissa la decorrenza del termine di presentazione del ricorso straordinario espressamente dalla data di deposito della motivazione della sentenza. Trattandosi di un ricorso extra-ordinem che già introduce in via eccezionale una deroga alla irrevocabilità del giudicato, non si possono ammettere interpretazioni estensive .di una previsione normativa che appare volta a tutelare la stabilità del giudicato e che ne ammette la revocabilità entro un termine predefinito non suscettibile di essere ampliato discrezionalmente in forza di riferimenti, peraltro non sempre facilmente verificabili, alla data di effettiva conoscenza del provvedimento, in assenza della previsione di un sistema di notificazione-comunicazione alle parti del deposito delle sentenze emesse all'esito del giudizio di legittimità. Basti considerare come anche nel caso in esame il ricorrente abbia dedotto l'omessa conoscenza del provvedimento rescindente facendo riferimento unicamente al momento della formale notifica dell'avviso di fissazione della udienza del giudizio di rinvio nella fase rescissoria, senza fornire alcuna dimostrazione dell'impossibilità di averne preso conoscenza effettiva in epoca antecedente, tenuto conto dell'amplissimo intervallo temporale di circa quattro anni decorso dal deposito della sentenza di annullamento parziale e considerato che la conoscibilità delle sentenze emesse dalla Corte di cassazione viene garantita dopo la loro pubblicazione attraverso l'accesso ai servizi di cancelleria da parte degli interessati, non essendo previste forme di comunicazione o avvisi di deposito alle parti, e non trovando, per ovvie ragioni, neppure applicazione il disposto di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. che prevede la comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza depositata fuori termine ai soli fini della decorrenza dei termini di impugnazione ordinaria. Va, altresì, osservato che non possono trovare applicazione in questa materia, rispetto al rimedio del ricorso straordinario, stante la sua già più volte ribadita natura di impugnazione extra ordinem, i principi elaborati dalla giurisprudenza anche della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, in tema di onere della prova della conoscenza del procedimento, e che pongono a carico dell'autorità giudiziaria la necessaria verifica ed il conseguente accertamento della effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato (si pensi alla giurisprudenza formatasi in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna;
vedi Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017, dep. 2018, Rv. Murgia, 271944; Sez. 5, n. 139 del 14/10/2015, dep. 2016, Cogliandro, Rv. 265678). 4 Trattandosi della conoscibilità di un provvedimento che rappresenta l'epilogo decisorio dell'intero procedimento penale, dopo l'esaurimento di tutte le diverse fasi e gradi di giudizio, non più soggetto ad impugnazione, fatti salvi i diversi istituti previsti per il processo c.d. in assenza (rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen.) - di recente ampliati attraverso la previsione della restituzione nel termine per proporre impugnazione (vedi art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) - non è ravvisabile alcuna lesione dei diritti di difesa nella previsione di un termine amplissimo (180 giorni) entro il quale il ricorso straordinario può essere proposto per denunciare errori di fatto afferenti al procedimento svoltosi nel corso del giudizio di legittimità, per la necessità di non posticipare senza un limite di tempo massimo prestabilito in modo certo la irrevocabilità del giudicato. Rientra nella discrezionalità delle scelte legittime del legislatore stabilire i tempi per la proposizione dei mezzi di impugnazione e di dettare la disciplina dei rimedi interni alle singole fasi o gradi del giudizio, e dei mezzi di impugnazione ordinari e straordinari. Basti considerare, per fare un raffronto con il processo civile, pur nella diversità degli interessi sottesi alla salvaguardia della stabilità del giudicato e della irrevocabilità della decisione, il disposto dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. secondo cui "Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza", e che anche per l'analogo rimedio straordinario della revocazione per errore di fatto previsto dall'art.391-bis cod. proc. civ. contro le decisioni emesse dalla Corte di cassazione è previsto che la revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero, in difetto ed indipendentemente da tale notificazione, entro il termine massimo di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento che coincide approssimativamente con il termine di 180 giorni previsto in sede penale. Del resto, il giudizio penale in cassazione prevede anche forme di definizione senza previa fissazione di una udienza e senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (c.d. pronunce di inammissibilità de plano), rispetto alle quali è espressamente previsto il rimedio del ricorso straordinario a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. senza deroghe alla decorrenza iniziale del termine di impugnazione dalla data del deposito della decisione e senza che sia prevista alcuna comunicazione o avviso alla parte del provvedimento decisorio utile ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, in ragione dell'implicito riferimento all'onere di diligenza che grava in capo all'interessato di assumere informazioni sull'esito del ricorso per cassazione, tanto più quando, come nel caso di specie, 5 non vi sia dubbio alcuno sulla conoscenza della sua pendenza perché promosso dalla stessa parte interessata all'impugnazione. In conclusione, essendo abbondantemente decorso il termine di proposizione previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 2. Alla declaratoria di namnnissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Non si ritiene, invece, di disporre la condanna anche al pagamento della prevista sanzione pecuniaria tenuto conto della peculiarità della questione dedotta con il ricorso straordinario.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 aprile 2023 1:1 Consigliere estensore Il residente