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Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/03/2023, n. 13543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13543 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI RC, nato a [...] il [...]; 31 MAR 2023 _ avverso la ordinanza del Tribunale di Lucca del 18 aprile 2022 1,1-Ft-iN7IC2'TA Luana letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
\ letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Franca ZACCO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso e l'annullamento della ordinanza impugnata data la fondatezza del secondo motivo di impugnazione. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 13543 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 07/12/2022 RITENUTO IN FATTO Con ricorso del 4 maggio 2022 OL RC, tramite il suo difensore di fiducia, ha impugnato di fronte a questa Corte di cassazione la ordinanza con la quale, in data 19 aprile 2022, ore 9,20, il GI del Tribunale di Lucca ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Lucca in data 13 marzo 2022, notificato all'interessato il giorno 15 aprile alle ore 14.00, con il quale era, fra l'altro, fatto divieto al OL, essendo stato egli coinvolto, come già avvenuto a lui in altre precedenti occasioni, in disordini di piazza intervenuti in data 11 marzo 2022 al termine dell'incontro di calcio fra le compagini della AS SE TA 1905 e della AS GG 1919, di frequentare in determinate occasioni ambiti territoriali interessati allo svolgimento di manifestazioni sportive ed altri eventi a queste correlati;
a rinforzo di tale divieto era stato fatto obbligo al OL da parte del Questore CH di presentarsi, nei giorni in cui la squadra di calcio della AS GG 1919 disputava partite di calcio, sia nella città di Reggio Emilia che in trasferta, 20 minuti dopo l'inizio sia del primo tempo della partita di calcio che 20 minuti dopo l'inizio del secondo tempo della medesima partita presso la Questura di Reggio Emilia. Il OL ha affidato le sue doglianze a tre motivi di impugnazione;
con il primo di essi il ricorrente, ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte colui il quale viene attinto da provvedimento del tipo di quelli di cui ora si tratta deve avere a sua disposizione almeno il termine di 48 ore per proporre le proprie osservazioni prima che il provvedimento questorile sia convalidato dall'Autorità giudiziaria. Nel caso di specie tale termine non sarebbe stato rispettato, posto che lo stesso, dovendo essere rapportato alla possibilità per l'interessato di prendere visione degli atti, deve essere fatto decorrere dal momento in cui il competente Pm ha chiesto che si procedesse alla convalida di cui sopra;
essendo tale adempimento intervenuto alle ora 11 del giorno 18 aprile 2022, la successiva convalida, occorsa o lo stesso giorno o, al più tardi, alle ore 9,20 del successivo 19 aprile 2022, è stata formalizzata dal GI CH prima che fosse interamente decorso il termine dilatorio di 48 ore utilizzabile per la redazione di note difensive da parte del soggetto destinatario del divieto e dell'obbligo di presentazione. Con un secondo motivo di ricorso la difesa del OL ha lamentato, sotto il profilo della violazione di legge, la tardività della richiesta di convalida del provvedimento da parte del Pm, essendo stata formulata siffatta istanza 2 da parte dell'organo in discorso oltre il termine di 48 ore decorrente dall'avvenuta notificazione del provvedimento questorile all'interessato. Con l'ultimo motivo è stata censurata, sotto il profilo della omessa motivazione, la scelta del GI di Lucca di convalidare il provvedimento anche nella parte in cui è stata prescritta la presentazione del , AR presso gli Ufficio della Questura di Reggio Emilia due volte anche in occasione degli incontri di calcio disputati dalla squadra della AS GG 1919 anche al di fuori della città di Reggio Emilia. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, risultato parzialmente fondato, deve essere, pertanto, accolto per quanto di ragione. Non meritevoli di accoglimento, sia pure con diverse formule, sono i primi due motivi di impugnazione. Il primo di essi è, infatti, inammissibile;
sostiene, infatti, il ricorrente che il termine dilatorio di 48 ore entro il quale il destinatario del provvedimento è legittimato a presentare le proprie osservazioni avverso il provvedimento del Questore impositivo del divieto e delle correlative prescrizioni debba decorrere dal momento in cui il Pm formuli al Tribunale la richiesta di convalida e che, non essendo nell'occasione stato rispettato detto termine la ordinanza è, oramai, divenuta inefficace. Tale tesi è errata. Prevede, infatti, la scarna previsione legislativa, la cui applicazione è stata arricchita di contenuti in sede interpretazione giurisprudenziale, che il Questore, ricorrendo le condizioni di astratta legittimazione alla adozione del provvedimento di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989, possa emettere la relativa ordinanza contenente i divieti di accesso a determinati luoghi. Tale ordinanza, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione legislativa, può essere arricchita dalla prescrizione imposta di "comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato (...) nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1". Tale provvedimento, una volta notificato all'interessato (con la avvertenza fatta a questo che egli ha facoltà di presentare, personalmente o a 3 mezzo di difensore, memorie di fronte al giudice competente per la sua convalida), è immediatamente comunicato al Pm il quale, nelle 48 ore successive all'avvenuta notificazione all'interessato, ne chiede la convalida al GI del Tribunale territorialmente competente;
questi, nelle 48 ore successive ed entro le 96 ore dall'avvenuta notificazione deve provvedere alla convalida a pena di perdita di efficacia del provvedimento. Ciò posto si osserva che l'argomento dedotto dal ricorrente, onde far rilevare che il termine di 48 ore concesso al ricorrente per esercitare, attraverso la presentazione di memorie ed osservazioni, il diritto di difesa in sede di convalida dell'ordinanza del Questore debba decorrere dal momento in cui il Pm ha chiesto la convalida non ha pregio alcuno. Infatti una prima osservazione, di carattere logico-sistematico, balza agli occhi: se si seguisse la tesi del ricorrente, atteso che non è prevista alcuna notizia nei confronti del soggetto attinto dalla misura del fatto che il Pm ne ha chiesto la convalida, il termine invocato, posto a tutela del diritto di difesa, inizierebbe a decorrere in un momento del tutto ignoto al soggetto che di tale termine si dovrebbe giovare, rendendo in tale modo del tutto evanescente o almeno aleatoria la tutela che gli deriverebbe dalla esistenza di tale incerto termine;
è, pertanto, del tutto coerente con la stessa finalità cui l'esistenza di detto termine è strumentale, ancorare la sua decorrenza a partire dal momento, per lui certo e conosciuto, in cui il soggetto ha ricevuto la notificazione del provvedimento di divieto con prescrizioni;
né una tale previsione si pone in contrasto sostanziale con l'esercizio del diritto di difesa, come parrebbe adombrare il ricorrente laddove rileva che solo dopo la avvenuta richiesta di convalida da parte del Pm il fascicolo contenente gli atti del subprocedimento che ha condotto alla adozione del provvedimento questorile, depositato a questo punto presso l'ufficio del giudice che dovrà provvedere alla eventuale convalida, è accessibile alla difesa del destinatario di quello;
infatti, anche a non voler considerare che, in ogni caso, il provvedimento impositivo di divieti e prescrizioni deve già contenere una sua autonoma motivazione di tal che gli elementi in base ai quali il provvedimento è stato assunto già sono, a decorrere dalla sua notificazione, conosciuti dal destinatario dell'atto, si deve ricordare che gli elementi che hanno costituito la base documentale per l'adozione del provvedimento non solo sono custoditi presso l'Ufficio che ha adottato la misura (cioè presso la Questura) ma hanno formato oggetto di "immediata" trasmissione anche all'ufficio della Procura della Repubblica ove gli stessi, così come presso la Questura, sono accessibili sia all'interessato che al suo difensore, onde poterli visionare ed estrarne, se 4 necessario, copia al fine di esercitare compiutamente il diritto di difesa e ciò, evidentemente avviene anche prima che il Pm abbia fatto richiesta alla Autorità giudiziaria di convalidare il provvedimento del Questore. Vi è, infine, da osservare, quale argomento legato alla corretta funzionalità dell'istituto - la quale deve sostenere anche le "prove di resistenza" che, sebbene ancorate a presupposti di carattere materiale che sottopongono l'applicazione della norma ad una forma di stress che la ordinaria prassi di fatto non determina non per questo debbono essere considerati estranee alle possibili forme di manifestazione della realtà effettuale - che, laddove il Pm utilizzasse integralmente il termine a lui concesso per richiedere la convalida - anche a prescindere dal fatto che analoga scelta fosse operata anche dal soggetto che è risultato destinatario del provvedimento del Questore per formalizzare le sue osservazioni - la necessaria sommatoria dei due termini di 48 ore (il primo utilizzato dal Pm per richiedere la convalida, il secondo a disposizione della difesa - con la conseguente irritualità di una convalida intervenuta prima della sua scadenza - per articolare le proprie eventuali osservazioni) renderebbe materialmente impossibile per il giudice rispettare il termine massimo delle 96 ore complessive per procedere alla convalida, essendo stato il predetto margine già completamente consumato nel rendere possibili i precedenti adempimenti procedurali. Alla luce dei rilievi dianzi svolti il primo motivo di impugnazione è, pertanto, manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Infondato è il secondo motivo di ricorso;
con esso il ricorrente, richiamando un minoritario precedente di questa Corte, rileva che il provvedimento applicativo di divieto e prescrizioni a suo carico sarebbe divenuto inefficace in quanto, essendo stato lo stesso a lui notificato in data 15 aprile 2022 alle ore 14,00, la relativa richiesta di convalida da parte del Pm sarebbe stata tardivamente presentata in quanto al momento in cui è stato compiuto siffatto adempimento, cioè alle ore 11,00 del 18 aprile 2022, già erano decorse le 48 ore utilizzabili dalla Procura della Repubblica a tale fine. L'assunto, secondo il quale sarebbe in sostanza perentorio anche il termine che è dato al Pm per richiedere la convalida del provvedimento del Questore, come si è detto, è infondato. Rileva, al proposito, il Collegio che, come diligentemente ricordato dalla ricorrente difesa, in almeno una recente occasione questa stessa Corte, anzi 5 (Le la medesima Sezione ora investita della presente questione, ebbe effettivamente a sostenere che in tema di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni agonistiche, il mancato rispetto, da parte del Pm, del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del Questore per la presentazione della richiesta di convalida comporta l'inefficacia della misura, pur ove la convalida del giudice sia intervenuta nel termine complessivo di novantasei ore da detta notifica (Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 ottobre 2021, n. 35979). Tale decisione, che a sua volta si rifaceva ad un altro, più risalente, precedente di questa Corte (si veda, infatti, sostanzialmente negli stessi termini: Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 aprile 2011, n. 15503), era declinata nel senso che sia il termine fissata al Pm per la richiesta della convalida, sia quello successivamente imposto al giudice per provvedere ad essa siano entrambi termini perentori, di tal che non solamente l'eventuale infrazione del termine complessivo, ma anche l'eventuale tardività della presentazione della richiesta da parte dell'organo della pubblica accusa determinano l'intervenuta inefficacia della misura disposta dal Questore. Nello sviluppare la illustrata tesi ermeneutica - la quale richiama a proprio conforto, peraltro, una precedente sentenza delle Sezioni unite di questa Corte (si tratta della sentenza di Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 3 febbraio 2006, n. 4442, la quale, in verità, non è chiarissima sul punto specificamente ora controverso) - la Corte allora giudicante ha, in estrema sintesi, affermato che il nodo interpretativo che deve essere sciolto risiede nella funzione da attribuire alla congiunzione "e" che coordina le due proposizioni contenute nella seguente espressione normativa contenuta nel comma 3 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989: "le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il Pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto (cioè 48 ore dalla notificazione del provvedimento all'interessato ndr) e se il giudice non dispone la convalida nelle 48 ore successive"; in sostanza si osserva che se alla congiunzione "e" si attribuisce significato disgiuntivo (nel qual caso, tuttavia, e facile osservare che laddove avesse voluto •raggiungere tale scopo il legislatore avrebbe dovuto, più correttamente, usare la congiunzione "o", la quale ha puntuali finalità disgiuntive) la inosservanza anche di uno solo dei due termini indicati comporta la inefficacia sopravvenuta della ordinanza questorile. 6 Ritiene questo Collegio, peraltro in conformità con la giurisprudenza maggioritaria, che sia più aderente non solo al dettato legislativo (cui peraltro l'interprete è tenuto a porgere rispetto, alla luce della disposizione contenuta nell'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, secondo la quale "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole"), ma anche alla logica che presiede l'applicazione dell'istituto ritenere che mentre il termine previsto per la formulazione della richiesta di convalida da parte del Pm sia un termine sostanzialmente ordinatorio, i connotati del termine perentorio siano caratteristici esclusivamente del termine di 96 ore previsto, a pena di inefficacia della misura, per la adozione del provvedimento appunto di convalida. In primo luogo, milita - al di là del certamente non trascurabile dato formale offerto dall'uso fatto dal legislatore della congiunzione "e" che ha, di regola, funzione copulativa e non disgiuntiva - la circostanza che la richiesta del Pm si pone come un momento meramente formale della procedura, frutto di una valutazione esclusivamente delibativa della esistenza dei presupposti di carattere esteriore legittimanti l'adozione del provvedimento del Questore;
parrebbe, pertanto, singolare che l'eventuale mancato rispetto di un profilo solo formale della procedura potesse avere la conseguenza di caducarne del tutto gli effetti. Ma, a riprova della poziorità della interpretazione che qui si preferisce si evidenziano le ulteriori problematiche che si porrebbero ove si ritenesse migliore la ermeneusi ora avversata. Infatti, laddove si dovessero considerare í due termini non come gli addendi di un unico, più ampio termine, ma come due autonomi termini ciascuno di per sé rilevante, si porrebbe il problema della loro coordinazione, essendo evidente che, aderendo alla tesi della autonoma rilevanza del termine fissato per il Pm, il successivo termine per il giudice (le 48 ore successive) dovrebbe essere computato, per coerenza, a partire non dalla scadenza del termine massimo concesso al Pm (e da questo in ipotesi in parte non utilizzato), ma dal momento, anteriore alle 48 ore dall'avvenuta notificazione del provvedimento del Questore, in cui il Pm ha materialmente fatto la richiesta di convalida;
ma sorgerebbe, a questo punto, la necessità di armonizzare i tempi di tali adempimenti (la richiesta di convalida e eventuale successiva convalida) con la facoltà concesse all'interessato di presentare le proprie osservazioni. AkI 7 Potrebbe, pertanto, accadere che, avendo il Pm formulato la richiesta di convalida in tempi particolarmente brevi, ma dovendo comunque il giudice attendere quanto meno 48 ore per procedere alla convalida, onde dare all'interessato la possibilità di redigere le sue osservazioni, il termine entro il quale il GI potrebbe legittimamente convalidare il provvedimento del Questore, ristretto in questo autentico "letto di Procuste" costituito da un termine dilatorio (quello concesso alla parte per difendersi) e da un termine acceleratorio (quello entro il quale deve provvedere alla convalida) ambedue contemporaneamente decorrenti, sia pure con verso e funzioni sostanzialmente opposte, potrebbe essere ingiustificabilmente compresso con evidente detrimento per il sereno e disteso esercizio della funzione giudiziaria. D'altra parte, anche successivamente alla sentenza citata dal ricorrente (oltre che con numerose precedenti decisioni di cui si fa cenno nella ricordata sentenza Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 ottobre 2021, n. 35979) questa Corte, tornando sull'argomento, ha ribadito che "il superamento di detto termine (si allude appunto a quello attribuito al Pm per formulare la richiesta di convalida al giudice del provvedimento del Questore ndr) non è causa di inefficacia della misura;
come, infatti, ripetutamente affermato da questa Corte, le prescrizioni de quibus cessano di avere efficacia soltanto nell'ipotesi in cui il giudice, provvedendo sulla richiesta del Pm, non disponga la convalida entro le 96 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato. Non è prevista, infatti, un'autonoma sanzione per la mancata formulazione, da parte del Pm, delle istanze al GI nel rispetto delle 48 ore decorrenti dalla notifica del provvedimento all'interessato. L'inefficacia del provvedimento del Questore consegue, al contrario, per ogni sua parte, unicamente se il Pm, nelle 48 ore successive alla notifica del provvedimento all'interessato, emette decreto motivato con il quale dichiara che non sussistono i presupposti per richiedere la convalida al GI. L'orientamento minoritario in senso contrario, pur emerso nella giurisprudenza di questa Corte (è richiamata la sola sentenza Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 aprile 2011, n. 15503, ndr) e che appare fare leva sul fatto che il momento di deposito della richiesta di convalida del Pm costituirebbe "elemento che incide sulla effettività e completezza dell'esercizio del diritto di difesa", non appare in effetti confrontarsi con il dato letterale della norma che, impiegando significativamente la congiunzione "e" in luogo della disgiuntiva "o", rende - evidente come l'inefficacia del provvedimento possa conseguire solo quando, congiuntamente, il Prn non avanzi la richiesta di convalida nel termine di 48 ore e il GI, a propria volta, non disponga la convalida nelle 48 ore successive, 8 divenendo dunque determinante il solo superamento delle complessive 96 ore dalla notifica del provvedimento" (Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 novembre 2021, n. 41170). Per le esposte ragioni il secondo motivo di impugnazione deve essere rigettato. Fondato è, viceversa, il terzo motivo svolto dalla ricorrente difesa;
con esso si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla previsione della doppia presentazione agli uffici della Questura della città di Reggio Emilia da parte del OL non solo in occasione delle competizioni calcistiche che la squadra della AS GG 1919 dovesse giocare presso le mura amiche) ma anche in occasione di quelle disputate lontano da queste. Il motivo è, come detto, fondato;
invero, è lo stesso legislatore che, nel prevedere che i divieti di frequentare i luoghi ove si svolgono eventi sportivi o comunque luoghi a tali eventi connessi possano essere presidiati da particolari prescrizioni volte ad assicurarne il rispetto, consente, pur dovendosi tenere conto della attività lavorativa svolta del soggetto interessato, di disporre l'obbligo di presentazione personale di costui presso determinati Ufficio di polizia anche più volte, deve intendersi, nella stessa giornata. E', infatti, evidente che, considerata la durata, generalmente predeterminata (e certamente predeterminata nel caso di specie atteso il tipo di disciplina sportiva cui si riferisce il divieto imposto), di una competizione sportiva, il soggetto, una volta assolto l'obbligo di presentazione, potrebbe, ove questo fosse unico nella giornata, portarsi presso i luoghi a lui vietati, in tal modo eludendo lo strumento di rafforzamento del divieto. Deve, tuttavia, convenirsi con il ricorrente nel senso che una tale evenienza è molto meno realistica nel caso in cui la competizione sportiva si svolga, come può avvenire nel caso delle partite di calcio giocate "in trasferta", a notevole distanza rispetto al luogo ove il soggetto abbia l'obbligo, presidiato in caso di ingiustificata omessa ottemperanza dalla sanzione penale, di presentarsi durante lo svolgimento della competizione sportiva;
in un tale caso, ritiene il Collegio, la reiterazione dell'obbligo di presentazione, seppure può essere considerata astrattamente giustificabile sulla base del tenore normativo che in via astratta lo consente, deve trovare nella motivazione del provvedimento impositivo - non potendo la stessa essere intesa come una inutile vessazione ma dovendo essere data alla sia pur parziale privazione della libertà personale una logica spiegazione - una 9 puntuale ragion d'essere, non potendo considerarsi sufficiente, data la possibile sproporzione sanzionatoria, il semplice richiamo alla ordinaria finalità di rafforzamento del divieto cui è preordinata la prescrizione in questione, potendo, in una situazione quale quella ultima descritta, essere garantita l'esigenza di meglio assicurare il rispetto del divieto imposto con l'ordinanza del Questore con uno strumento, in assenza di ragioni ostative, parimenti efficace ma meno invasivo della libertà personale del soggetto interessato. Come, infatti, questa Corte ha rilevato, in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'obbligo di duplice presentazione all'autorità di pubblica sicurezza non è legittimamente imposto laddove, in ragione della distanza del luogo di competizione da quello di presentazione, non sia in ogni modo possibile, per l'interessato, raggiungere il luogo dell'incontro In tempi ravvicinati (Corte di cassazione, Sezione III penale 16 novembre 2017, n. 52437). Deve, pertanto, concludersi che nel caso di specie, la generalizzata estensione dell'obbligo di presentazione per due volte nel corso dello svolgimento della medesima competizione sportiva, anche nella ipotesi in cui questa si svolga ad una distanza tale da non consentire, con i mezzi ragionevolmente a disposizione dell'interessato, a quest'ultimo il raggiungimento di uno dei luoghi per i quali viga il divieto imposto dal Questore nei tempi disciplinati dal provvedimento stesso (cioè, di regola, quelli in cui la competizione si svolge e quelli immediatamente precedenti e successivi ad essa), risulta priva di un'idonea motivazione. La ordinanza deve, pertanto, essere annullata sul punto, con rinvio per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Lucca, in diversa composizione personale.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo della doppia presentazione presso l'autorità di pubblica sicurezza per gli incontri disputati in trasferta e rinvia al Tribunale di Lucca per nuovo esame. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
\ letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Franca ZACCO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso e l'annullamento della ordinanza impugnata data la fondatezza del secondo motivo di impugnazione. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 13543 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 07/12/2022 RITENUTO IN FATTO Con ricorso del 4 maggio 2022 OL RC, tramite il suo difensore di fiducia, ha impugnato di fronte a questa Corte di cassazione la ordinanza con la quale, in data 19 aprile 2022, ore 9,20, il GI del Tribunale di Lucca ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Lucca in data 13 marzo 2022, notificato all'interessato il giorno 15 aprile alle ore 14.00, con il quale era, fra l'altro, fatto divieto al OL, essendo stato egli coinvolto, come già avvenuto a lui in altre precedenti occasioni, in disordini di piazza intervenuti in data 11 marzo 2022 al termine dell'incontro di calcio fra le compagini della AS SE TA 1905 e della AS GG 1919, di frequentare in determinate occasioni ambiti territoriali interessati allo svolgimento di manifestazioni sportive ed altri eventi a queste correlati;
a rinforzo di tale divieto era stato fatto obbligo al OL da parte del Questore CH di presentarsi, nei giorni in cui la squadra di calcio della AS GG 1919 disputava partite di calcio, sia nella città di Reggio Emilia che in trasferta, 20 minuti dopo l'inizio sia del primo tempo della partita di calcio che 20 minuti dopo l'inizio del secondo tempo della medesima partita presso la Questura di Reggio Emilia. Il OL ha affidato le sue doglianze a tre motivi di impugnazione;
con il primo di essi il ricorrente, ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte colui il quale viene attinto da provvedimento del tipo di quelli di cui ora si tratta deve avere a sua disposizione almeno il termine di 48 ore per proporre le proprie osservazioni prima che il provvedimento questorile sia convalidato dall'Autorità giudiziaria. Nel caso di specie tale termine non sarebbe stato rispettato, posto che lo stesso, dovendo essere rapportato alla possibilità per l'interessato di prendere visione degli atti, deve essere fatto decorrere dal momento in cui il competente Pm ha chiesto che si procedesse alla convalida di cui sopra;
essendo tale adempimento intervenuto alle ora 11 del giorno 18 aprile 2022, la successiva convalida, occorsa o lo stesso giorno o, al più tardi, alle ore 9,20 del successivo 19 aprile 2022, è stata formalizzata dal GI CH prima che fosse interamente decorso il termine dilatorio di 48 ore utilizzabile per la redazione di note difensive da parte del soggetto destinatario del divieto e dell'obbligo di presentazione. Con un secondo motivo di ricorso la difesa del OL ha lamentato, sotto il profilo della violazione di legge, la tardività della richiesta di convalida del provvedimento da parte del Pm, essendo stata formulata siffatta istanza 2 da parte dell'organo in discorso oltre il termine di 48 ore decorrente dall'avvenuta notificazione del provvedimento questorile all'interessato. Con l'ultimo motivo è stata censurata, sotto il profilo della omessa motivazione, la scelta del GI di Lucca di convalidare il provvedimento anche nella parte in cui è stata prescritta la presentazione del , AR presso gli Ufficio della Questura di Reggio Emilia due volte anche in occasione degli incontri di calcio disputati dalla squadra della AS GG 1919 anche al di fuori della città di Reggio Emilia. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, risultato parzialmente fondato, deve essere, pertanto, accolto per quanto di ragione. Non meritevoli di accoglimento, sia pure con diverse formule, sono i primi due motivi di impugnazione. Il primo di essi è, infatti, inammissibile;
sostiene, infatti, il ricorrente che il termine dilatorio di 48 ore entro il quale il destinatario del provvedimento è legittimato a presentare le proprie osservazioni avverso il provvedimento del Questore impositivo del divieto e delle correlative prescrizioni debba decorrere dal momento in cui il Pm formuli al Tribunale la richiesta di convalida e che, non essendo nell'occasione stato rispettato detto termine la ordinanza è, oramai, divenuta inefficace. Tale tesi è errata. Prevede, infatti, la scarna previsione legislativa, la cui applicazione è stata arricchita di contenuti in sede interpretazione giurisprudenziale, che il Questore, ricorrendo le condizioni di astratta legittimazione alla adozione del provvedimento di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989, possa emettere la relativa ordinanza contenente i divieti di accesso a determinati luoghi. Tale ordinanza, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione legislativa, può essere arricchita dalla prescrizione imposta di "comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato (...) nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1". Tale provvedimento, una volta notificato all'interessato (con la avvertenza fatta a questo che egli ha facoltà di presentare, personalmente o a 3 mezzo di difensore, memorie di fronte al giudice competente per la sua convalida), è immediatamente comunicato al Pm il quale, nelle 48 ore successive all'avvenuta notificazione all'interessato, ne chiede la convalida al GI del Tribunale territorialmente competente;
questi, nelle 48 ore successive ed entro le 96 ore dall'avvenuta notificazione deve provvedere alla convalida a pena di perdita di efficacia del provvedimento. Ciò posto si osserva che l'argomento dedotto dal ricorrente, onde far rilevare che il termine di 48 ore concesso al ricorrente per esercitare, attraverso la presentazione di memorie ed osservazioni, il diritto di difesa in sede di convalida dell'ordinanza del Questore debba decorrere dal momento in cui il Pm ha chiesto la convalida non ha pregio alcuno. Infatti una prima osservazione, di carattere logico-sistematico, balza agli occhi: se si seguisse la tesi del ricorrente, atteso che non è prevista alcuna notizia nei confronti del soggetto attinto dalla misura del fatto che il Pm ne ha chiesto la convalida, il termine invocato, posto a tutela del diritto di difesa, inizierebbe a decorrere in un momento del tutto ignoto al soggetto che di tale termine si dovrebbe giovare, rendendo in tale modo del tutto evanescente o almeno aleatoria la tutela che gli deriverebbe dalla esistenza di tale incerto termine;
è, pertanto, del tutto coerente con la stessa finalità cui l'esistenza di detto termine è strumentale, ancorare la sua decorrenza a partire dal momento, per lui certo e conosciuto, in cui il soggetto ha ricevuto la notificazione del provvedimento di divieto con prescrizioni;
né una tale previsione si pone in contrasto sostanziale con l'esercizio del diritto di difesa, come parrebbe adombrare il ricorrente laddove rileva che solo dopo la avvenuta richiesta di convalida da parte del Pm il fascicolo contenente gli atti del subprocedimento che ha condotto alla adozione del provvedimento questorile, depositato a questo punto presso l'ufficio del giudice che dovrà provvedere alla eventuale convalida, è accessibile alla difesa del destinatario di quello;
infatti, anche a non voler considerare che, in ogni caso, il provvedimento impositivo di divieti e prescrizioni deve già contenere una sua autonoma motivazione di tal che gli elementi in base ai quali il provvedimento è stato assunto già sono, a decorrere dalla sua notificazione, conosciuti dal destinatario dell'atto, si deve ricordare che gli elementi che hanno costituito la base documentale per l'adozione del provvedimento non solo sono custoditi presso l'Ufficio che ha adottato la misura (cioè presso la Questura) ma hanno formato oggetto di "immediata" trasmissione anche all'ufficio della Procura della Repubblica ove gli stessi, così come presso la Questura, sono accessibili sia all'interessato che al suo difensore, onde poterli visionare ed estrarne, se 4 necessario, copia al fine di esercitare compiutamente il diritto di difesa e ciò, evidentemente avviene anche prima che il Pm abbia fatto richiesta alla Autorità giudiziaria di convalidare il provvedimento del Questore. Vi è, infine, da osservare, quale argomento legato alla corretta funzionalità dell'istituto - la quale deve sostenere anche le "prove di resistenza" che, sebbene ancorate a presupposti di carattere materiale che sottopongono l'applicazione della norma ad una forma di stress che la ordinaria prassi di fatto non determina non per questo debbono essere considerati estranee alle possibili forme di manifestazione della realtà effettuale - che, laddove il Pm utilizzasse integralmente il termine a lui concesso per richiedere la convalida - anche a prescindere dal fatto che analoga scelta fosse operata anche dal soggetto che è risultato destinatario del provvedimento del Questore per formalizzare le sue osservazioni - la necessaria sommatoria dei due termini di 48 ore (il primo utilizzato dal Pm per richiedere la convalida, il secondo a disposizione della difesa - con la conseguente irritualità di una convalida intervenuta prima della sua scadenza - per articolare le proprie eventuali osservazioni) renderebbe materialmente impossibile per il giudice rispettare il termine massimo delle 96 ore complessive per procedere alla convalida, essendo stato il predetto margine già completamente consumato nel rendere possibili i precedenti adempimenti procedurali. Alla luce dei rilievi dianzi svolti il primo motivo di impugnazione è, pertanto, manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Infondato è il secondo motivo di ricorso;
con esso il ricorrente, richiamando un minoritario precedente di questa Corte, rileva che il provvedimento applicativo di divieto e prescrizioni a suo carico sarebbe divenuto inefficace in quanto, essendo stato lo stesso a lui notificato in data 15 aprile 2022 alle ore 14,00, la relativa richiesta di convalida da parte del Pm sarebbe stata tardivamente presentata in quanto al momento in cui è stato compiuto siffatto adempimento, cioè alle ore 11,00 del 18 aprile 2022, già erano decorse le 48 ore utilizzabili dalla Procura della Repubblica a tale fine. L'assunto, secondo il quale sarebbe in sostanza perentorio anche il termine che è dato al Pm per richiedere la convalida del provvedimento del Questore, come si è detto, è infondato. Rileva, al proposito, il Collegio che, come diligentemente ricordato dalla ricorrente difesa, in almeno una recente occasione questa stessa Corte, anzi 5 (Le la medesima Sezione ora investita della presente questione, ebbe effettivamente a sostenere che in tema di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni agonistiche, il mancato rispetto, da parte del Pm, del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del Questore per la presentazione della richiesta di convalida comporta l'inefficacia della misura, pur ove la convalida del giudice sia intervenuta nel termine complessivo di novantasei ore da detta notifica (Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 ottobre 2021, n. 35979). Tale decisione, che a sua volta si rifaceva ad un altro, più risalente, precedente di questa Corte (si veda, infatti, sostanzialmente negli stessi termini: Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 aprile 2011, n. 15503), era declinata nel senso che sia il termine fissata al Pm per la richiesta della convalida, sia quello successivamente imposto al giudice per provvedere ad essa siano entrambi termini perentori, di tal che non solamente l'eventuale infrazione del termine complessivo, ma anche l'eventuale tardività della presentazione della richiesta da parte dell'organo della pubblica accusa determinano l'intervenuta inefficacia della misura disposta dal Questore. Nello sviluppare la illustrata tesi ermeneutica - la quale richiama a proprio conforto, peraltro, una precedente sentenza delle Sezioni unite di questa Corte (si tratta della sentenza di Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 3 febbraio 2006, n. 4442, la quale, in verità, non è chiarissima sul punto specificamente ora controverso) - la Corte allora giudicante ha, in estrema sintesi, affermato che il nodo interpretativo che deve essere sciolto risiede nella funzione da attribuire alla congiunzione "e" che coordina le due proposizioni contenute nella seguente espressione normativa contenuta nel comma 3 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989: "le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il Pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto (cioè 48 ore dalla notificazione del provvedimento all'interessato ndr) e se il giudice non dispone la convalida nelle 48 ore successive"; in sostanza si osserva che se alla congiunzione "e" si attribuisce significato disgiuntivo (nel qual caso, tuttavia, e facile osservare che laddove avesse voluto •raggiungere tale scopo il legislatore avrebbe dovuto, più correttamente, usare la congiunzione "o", la quale ha puntuali finalità disgiuntive) la inosservanza anche di uno solo dei due termini indicati comporta la inefficacia sopravvenuta della ordinanza questorile. 6 Ritiene questo Collegio, peraltro in conformità con la giurisprudenza maggioritaria, che sia più aderente non solo al dettato legislativo (cui peraltro l'interprete è tenuto a porgere rispetto, alla luce della disposizione contenuta nell'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, secondo la quale "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole"), ma anche alla logica che presiede l'applicazione dell'istituto ritenere che mentre il termine previsto per la formulazione della richiesta di convalida da parte del Pm sia un termine sostanzialmente ordinatorio, i connotati del termine perentorio siano caratteristici esclusivamente del termine di 96 ore previsto, a pena di inefficacia della misura, per la adozione del provvedimento appunto di convalida. In primo luogo, milita - al di là del certamente non trascurabile dato formale offerto dall'uso fatto dal legislatore della congiunzione "e" che ha, di regola, funzione copulativa e non disgiuntiva - la circostanza che la richiesta del Pm si pone come un momento meramente formale della procedura, frutto di una valutazione esclusivamente delibativa della esistenza dei presupposti di carattere esteriore legittimanti l'adozione del provvedimento del Questore;
parrebbe, pertanto, singolare che l'eventuale mancato rispetto di un profilo solo formale della procedura potesse avere la conseguenza di caducarne del tutto gli effetti. Ma, a riprova della poziorità della interpretazione che qui si preferisce si evidenziano le ulteriori problematiche che si porrebbero ove si ritenesse migliore la ermeneusi ora avversata. Infatti, laddove si dovessero considerare í due termini non come gli addendi di un unico, più ampio termine, ma come due autonomi termini ciascuno di per sé rilevante, si porrebbe il problema della loro coordinazione, essendo evidente che, aderendo alla tesi della autonoma rilevanza del termine fissato per il Pm, il successivo termine per il giudice (le 48 ore successive) dovrebbe essere computato, per coerenza, a partire non dalla scadenza del termine massimo concesso al Pm (e da questo in ipotesi in parte non utilizzato), ma dal momento, anteriore alle 48 ore dall'avvenuta notificazione del provvedimento del Questore, in cui il Pm ha materialmente fatto la richiesta di convalida;
ma sorgerebbe, a questo punto, la necessità di armonizzare i tempi di tali adempimenti (la richiesta di convalida e eventuale successiva convalida) con la facoltà concesse all'interessato di presentare le proprie osservazioni. AkI 7 Potrebbe, pertanto, accadere che, avendo il Pm formulato la richiesta di convalida in tempi particolarmente brevi, ma dovendo comunque il giudice attendere quanto meno 48 ore per procedere alla convalida, onde dare all'interessato la possibilità di redigere le sue osservazioni, il termine entro il quale il GI potrebbe legittimamente convalidare il provvedimento del Questore, ristretto in questo autentico "letto di Procuste" costituito da un termine dilatorio (quello concesso alla parte per difendersi) e da un termine acceleratorio (quello entro il quale deve provvedere alla convalida) ambedue contemporaneamente decorrenti, sia pure con verso e funzioni sostanzialmente opposte, potrebbe essere ingiustificabilmente compresso con evidente detrimento per il sereno e disteso esercizio della funzione giudiziaria. D'altra parte, anche successivamente alla sentenza citata dal ricorrente (oltre che con numerose precedenti decisioni di cui si fa cenno nella ricordata sentenza Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 ottobre 2021, n. 35979) questa Corte, tornando sull'argomento, ha ribadito che "il superamento di detto termine (si allude appunto a quello attribuito al Pm per formulare la richiesta di convalida al giudice del provvedimento del Questore ndr) non è causa di inefficacia della misura;
come, infatti, ripetutamente affermato da questa Corte, le prescrizioni de quibus cessano di avere efficacia soltanto nell'ipotesi in cui il giudice, provvedendo sulla richiesta del Pm, non disponga la convalida entro le 96 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato. Non è prevista, infatti, un'autonoma sanzione per la mancata formulazione, da parte del Pm, delle istanze al GI nel rispetto delle 48 ore decorrenti dalla notifica del provvedimento all'interessato. L'inefficacia del provvedimento del Questore consegue, al contrario, per ogni sua parte, unicamente se il Pm, nelle 48 ore successive alla notifica del provvedimento all'interessato, emette decreto motivato con il quale dichiara che non sussistono i presupposti per richiedere la convalida al GI. L'orientamento minoritario in senso contrario, pur emerso nella giurisprudenza di questa Corte (è richiamata la sola sentenza Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 aprile 2011, n. 15503, ndr) e che appare fare leva sul fatto che il momento di deposito della richiesta di convalida del Pm costituirebbe "elemento che incide sulla effettività e completezza dell'esercizio del diritto di difesa", non appare in effetti confrontarsi con il dato letterale della norma che, impiegando significativamente la congiunzione "e" in luogo della disgiuntiva "o", rende - evidente come l'inefficacia del provvedimento possa conseguire solo quando, congiuntamente, il Prn non avanzi la richiesta di convalida nel termine di 48 ore e il GI, a propria volta, non disponga la convalida nelle 48 ore successive, 8 divenendo dunque determinante il solo superamento delle complessive 96 ore dalla notifica del provvedimento" (Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 novembre 2021, n. 41170). Per le esposte ragioni il secondo motivo di impugnazione deve essere rigettato. Fondato è, viceversa, il terzo motivo svolto dalla ricorrente difesa;
con esso si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla previsione della doppia presentazione agli uffici della Questura della città di Reggio Emilia da parte del OL non solo in occasione delle competizioni calcistiche che la squadra della AS GG 1919 dovesse giocare presso le mura amiche) ma anche in occasione di quelle disputate lontano da queste. Il motivo è, come detto, fondato;
invero, è lo stesso legislatore che, nel prevedere che i divieti di frequentare i luoghi ove si svolgono eventi sportivi o comunque luoghi a tali eventi connessi possano essere presidiati da particolari prescrizioni volte ad assicurarne il rispetto, consente, pur dovendosi tenere conto della attività lavorativa svolta del soggetto interessato, di disporre l'obbligo di presentazione personale di costui presso determinati Ufficio di polizia anche più volte, deve intendersi, nella stessa giornata. E', infatti, evidente che, considerata la durata, generalmente predeterminata (e certamente predeterminata nel caso di specie atteso il tipo di disciplina sportiva cui si riferisce il divieto imposto), di una competizione sportiva, il soggetto, una volta assolto l'obbligo di presentazione, potrebbe, ove questo fosse unico nella giornata, portarsi presso i luoghi a lui vietati, in tal modo eludendo lo strumento di rafforzamento del divieto. Deve, tuttavia, convenirsi con il ricorrente nel senso che una tale evenienza è molto meno realistica nel caso in cui la competizione sportiva si svolga, come può avvenire nel caso delle partite di calcio giocate "in trasferta", a notevole distanza rispetto al luogo ove il soggetto abbia l'obbligo, presidiato in caso di ingiustificata omessa ottemperanza dalla sanzione penale, di presentarsi durante lo svolgimento della competizione sportiva;
in un tale caso, ritiene il Collegio, la reiterazione dell'obbligo di presentazione, seppure può essere considerata astrattamente giustificabile sulla base del tenore normativo che in via astratta lo consente, deve trovare nella motivazione del provvedimento impositivo - non potendo la stessa essere intesa come una inutile vessazione ma dovendo essere data alla sia pur parziale privazione della libertà personale una logica spiegazione - una 9 puntuale ragion d'essere, non potendo considerarsi sufficiente, data la possibile sproporzione sanzionatoria, il semplice richiamo alla ordinaria finalità di rafforzamento del divieto cui è preordinata la prescrizione in questione, potendo, in una situazione quale quella ultima descritta, essere garantita l'esigenza di meglio assicurare il rispetto del divieto imposto con l'ordinanza del Questore con uno strumento, in assenza di ragioni ostative, parimenti efficace ma meno invasivo della libertà personale del soggetto interessato. Come, infatti, questa Corte ha rilevato, in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'obbligo di duplice presentazione all'autorità di pubblica sicurezza non è legittimamente imposto laddove, in ragione della distanza del luogo di competizione da quello di presentazione, non sia in ogni modo possibile, per l'interessato, raggiungere il luogo dell'incontro In tempi ravvicinati (Corte di cassazione, Sezione III penale 16 novembre 2017, n. 52437). Deve, pertanto, concludersi che nel caso di specie, la generalizzata estensione dell'obbligo di presentazione per due volte nel corso dello svolgimento della medesima competizione sportiva, anche nella ipotesi in cui questa si svolga ad una distanza tale da non consentire, con i mezzi ragionevolmente a disposizione dell'interessato, a quest'ultimo il raggiungimento di uno dei luoghi per i quali viga il divieto imposto dal Questore nei tempi disciplinati dal provvedimento stesso (cioè, di regola, quelli in cui la competizione si svolge e quelli immediatamente precedenti e successivi ad essa), risulta priva di un'idonea motivazione. La ordinanza deve, pertanto, essere annullata sul punto, con rinvio per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Lucca, in diversa composizione personale.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo della doppia presentazione presso l'autorità di pubblica sicurezza per gli incontri disputati in trasferta e rinvia al Tribunale di Lucca per nuovo esame. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente