Sentenza 21 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/10/2003, n. 15715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15715 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
E N IO 6 8 Z 19 64842 A / R 4 T / IS , 157 1 5/03 6 LICA I 2 N G . се E .R BE R .P R D A LL TA L D E A U D E . IB I T B S A TR N N T E SE S 131 E I IA A IN NOME DEL P POL . R E N T A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo RIGGIO Presidente R.G.N. 10916/99 Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron. 320038 Dott. Michele D'ALONZO Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Ud. 09/04/03 SOTGIU Rel. ConsigliereDott. Simonetta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVETE SENTENZA N. 64842 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da UFFICIO II DD PALERMO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente 2003 15028 contro .. -1- IL IN SI SNC, in persona dei Soci ZA AR e FA US, entrambi anche in proprio, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CO FERINA,CASSAZIONE, difesa dall'avvocato giusta procura Notaio RUSSO LETIZIA in PALERMO, repertorio n. 12651 del 17 dicembre 1999; - resistente - avversO la sentenza n.35/98 della Commissione tributaria regionale di PALERMO, depositata il 06/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/03 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- } Svolgimento del processo La Commissione Tributaria Regionale di Palermo 'con sentenza 6 aprile 1998 ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'accertamento induttivo effettuato dall'Ufficio II.DD. dí Palermo relativamente agli imponibili ILOR per gli anni 1981,1982 e 1983, nei , perchéconfronti della s.n.c. Il Carrettino Siciliano fondati sull'unico rilievo della insufficienza della ricarica lorda dichiarata, rispetto ai prezzi correnti in campo nazionale e sulla piazza di Palermo. Il Ministero delle Finanze chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo. Né la Società intimata né il suo legale rappresentante si sono costituiti. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, adducendo la violazione dell'art.39 del DPR 29.9.73 n..600, nonché vizio di motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ignorato le ulteriori circostanze poste a fondamento dell'accertamento induttivo e sottolineate dall'Ufficio nel proprio atto d'appello, e cioè la mancata indicazione dei criteri usati per la valutazione delle rimanenze e la mancata allegazione del bilancio alle dichiarazioni riguardanti gli anni 1982 e 1983, circostanze concretanti le gravi omissioni e irregolarità che legittimano il ricorso all'accertamento induttivo. Il ricorso è inammissibile. La Commissione Regionale ha infatti fondato il proprio assunto su una duplice "ratio decidendi", affermando in relazione al contenuto degli avvisi di accertamento, richiamato nell'atto d'appello dell'Ufficio che, poiché "nessun rilievo è stato fatto sulla tenuta della contabilità", non poteva ritenersi circostanza valida a determinare il ricorso all'accertamento induttivo il solo rilievo relativo alla difformità della ricarica lorda dichiarata sugli acquisti, rispetto ai prezzi correnti in campo nazionale e sulla piazza palermitana. Per quanto alla mancata indicazione ,da parte dellaattiene, invece società, dei criteri usati per la valutazione delle rimanenze e alla mancata allegazione del bilancio alle 7 dichiarazioni dei redditi della società, ha respinto i rilievi affermando che "nessuno degli elementi posti dalla Amministrazione Finanziaria a base del suo accertamento induttivo" rispondeva ai requisiti richiesti per poter procedere, in presenza di contabilità regolare, ad accertamento induttivo. Il proposto ricorso investe soltanto tale capo della decisione, denunciando 1' omessa motivazione sul punto della sentenza impugnata, mentre non contesta l'affermazione relativa alla inidoneità del raffronto fra la ricarica operata dalla società contribuente e le medie utilizzate dall'Ufficio dell'Ufficio, a supporto dell'accertamento induttivo contestato. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, essendosi su tale capo della sentenza formato il giudicato. Non essendosi l'intimata , né il suo legale rappresentante costituiti, non vi è luogo a liquidazione di spese. POM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. IL PRES.SIDENTE, Roma, 9 aprile 2003 НурАйдаро IL RELATORE A M E DL R CAS IL CANCELLIERE P U S dott Luigi Riitano TE OR C DEPORNATOUR CANCELLERIA 21 OTT.2003 oggi, IL CANCELINERE C1 dott Luigi Rifano