Sentenza 29 aprile 1999
Massime • 1
La contravvenzione di cui agli artt. 36 e 38 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 119 è configurabile in concorso con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 118. Ciò in quanto gli interessi protetti sono diversi, giacché il decreto n. 118 mira ad impedire in ogni ipotesi la somministrazione di sostanze stilbeniche o ad azione tireostatica o estrogene, o altre sostanze ad effetto anabolizzante, mentre il decreto 119 si occupa in generale dei medicinali veterinari, prescrivendo una serie di adempimenti per consentire i controlli a causa della loro pericolosità per la specie cui è destinato il farmaco, per la persona che lo somministra e per il consumatore di alimenti ottenuti da animali così trattati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/1999, n. 7538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7538 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto Presidente del 29/4/1999
1. Dott. ACCATTATIS Vincenzo Consigliere SENTENZA
2. " ONORATO RL " N.1522
3. " TERESI LF " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE Francesco " 1558/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AN ES n. a Saluzzo il 17 dicembre 1949;
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 24 novembre 1998;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del De Nunzio, che ha concluso per rigetto del ricorso.
Udito il difensore Marzola Francesco - Cuneo -
Svolgimento del processo
CA CE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino in data 24 novembre 1998, con la quale veniva condannato per il reato di detenzione per il commercio di bovino, le cui carni erano trattate con anabolizzanti in modo da variare la composizione naturale e dell'illecito amministrativo di illecita somministrazione di sostanze anabolizzanti deducendo quali motivi la violazione dell'art.194 c.p.p., poiché era stato assunto in qualità di teste il dr. TM, il quale aveva svolto le funzioni di perito, esprimendo, quindi, apprezzamenti personali senza disporre perizia, che è il mezzo di prova deputato a fornire cognizioni scientifiche al giudice, e la violazione degli artt. 15 c.p. e 36 e 38 d.leg.vo n.119 del 1992 ed art.3 d.leg.vo, n.118 del 1992,in quanto erroneamente era stato ritenuto il concorso fra le due normative.
Motivi della decisione
I motivi dedotti sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Infatti è pacifico anche in ricorso che il teste dr. TM ha svolto le analisi sul capo bovino, sicché, come ben evidenziato dalla Corte torinese, il teste, persona particolarmente qualificata per specifica preparazione professionale, è stato sentito sui fatti accaduti sotto la sua diretta percezione ed inerenti alla sua abituale e speciale attività, onde l'apprezzamento diviene inscindibile con il fatto e non viola l'art. 194 c.p.p. (cfr. in termini Cass. sez.II 2 marzo 1996 n. 2322, Vezzolo rv.204031). Per quel che concerne il secondo motivo, relativo al preteso rapporto di specialità tra illecito amministrativo e fattispecie penale, contemplati dai decreti legislativi n. 118 e 119 del 1992, è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez.III 30 dicembre 1996 n. 11285, Isaia rv.206732), puntualmente indicata dai giudici torinesi, cui questo collegio aderisce per rilevarne la manifesta infondatezza.
Ed invero sono diversi gli interessi protetti, giacché il decreto legislativo n.118 del 1992 mira ad impedire in ogni ipotesi la somministrazione di sostanze stilbeniche o ad azione tireostatica o estrogene, diverse dagli stilbenici, o ad azione androgena o gestagena o altre sostanze ad effetto anabolizzante tranne i casi espressamente contemplati dall'art.6 primo comma d.l.vo n.118 del 1992, mentre l'altro decreto legislativo si occupa in generale dei medicinali veterinari, prescrivendo tutta una serie di adempimenti proprio per consentire un penetrante controllo a causa della loro pericolosità per la specie cui è destinato il farmaco, per la persona che lo somministra agli animali, per l'ambiente e per il consumatore di alimenti ottenuti dall'animale trattato. Inoltre, la funzione della disposizione dell'art.38 primo comma è quella di sanzionare l'omissione di vari adempimenti finalizzati ad un sistema di controllo più che di perseguire tutti i casi di comportamenti compiuti senza ottenere o richiedere la prescritta autorizzazione, nonostante tale scopo sussista in alcune ipotesi e finisca sempre con il rifluire in quello principale dell'esecuzione di opportuni controlli.
Il reato, nella fattispecie, era configurabile in concorso con l'illecito amministrativo previsto dall'art.3 d.l.vo n. 118 del 1992,in quanto le disposizioni richiamate sono previste con finalità
di controllo delle modalità di utilizzazione, sicché la loro violazione è punibile indipendentemente dalla sussistenza di altri tipi di illecito, giacché la relazione tra questi adempimenti e gli altri precetti non può essere configurata in termini di specialità, di sovrapposizione o successione di disposizioni, ma di reciproca autonomia, costituendo il controllo dell'utilizzazione dei farmaci e dei principi attivi un ulteriore arretramento della soglia di punibilità di comportamenti che Possono incidere nel loro effetto terminale sulla salute umana.
L'esegesi proposta esclude evidentemente ogni dubbio sulla razionalità delle previsioni normative e sanzionatorie, giacché un comportamento lesivo di una pluralità di difformi interessi viene contemplato in una molteplicità di autonomi precetti con differenti sanzioni, sicché la predetta analisi ermeneutica si impone quale interpretazione adeguatrice.
Non occorre trattare della deroga stabilita dall'art.9 terzo comma 1. n. 689 del 1981, perché non richiamata in ricorso e giacché la stessa, in base al preciso tenore letterale della norma, riguarda soltanto i rapporti tra norme penali e norme depenalizzate e non è estensibile a disposizioni ab origine amministrative, per il divieto di analogia in malam partem in diritto penale.
L'art.9 terzo comma 1. n. 689 del 1981 concerne, quindi, un fenomeno di successioni di leggi nel tempo e non la tematica della convergenza di norme eterogenee e riguarda perciò un rapporto tra illeciti disciplinati da leggi anteriori o dalla stessa l. n. 689 del 1981 e non da normativa posteriore.
Non sembra neppure accoglibile la tesi restrittiva dell'ambito di applicazione dell'art.3 del d.l.vo n. 118 del 1992,in base alla quale lo stesso non concernerebbe gli animali d'azienda destinati all'ingrasso.
Ed invero una simile esegesi contrasta con l'espressa previsione del comma terzo dello stesso articolo e con l'esclusione della possibilità di deroga di cui al comma primo dell'art.6 d.l.vo cit.. La complessiva e sistematica ermeneusi del decreto legislativo n.119 del 1992 in cui i trattamenti terapeutici sugli animali sono stati valutati dal legislatore come richiedenti tutta una serie di misure precauzionali a garanzia della loro stretta necessità, correttezza di esecuzione e riconoscibilità, dimostra pure sotto questo aspetto l'autonomia delle due disposizioni (art.3 d.l.vo n. 118 del 1992 ed art.36 primo comma d.l.vo n. 119 del 1992), nelle quali emergono differenti livelli di soglia di punibilità.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999