Sentenza 9 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/2002, n. 9926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9926 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2002 |
Testo completo
A E L A0 9 9 2 6 / N L O E I " D Z 7 99 A 1 9 R REP U 3 . T . T S I N R OLO ITALIANO G A 7 ' E 5 L R 9 L 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto E - A 5 D - D I 3 1 sezione civile sanzione amministrativa: S E E N T G N E E G S composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: opposizione e disciplina E S I E L A " Presidente delle spese di causa.dr. Antonio Saggio dr. Giammarco Cappuccio Consigliere R.G. N. 22411/00 dr. Giuseppe Marziale Consigliere dr. Salvatore Salvago Consigliere Cron. 27031 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 12.04.2002 SE NTE NZA su ricorso iscritto al n° 22411 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto DA SOC. NG RT di EN NG e C., s.n. c., in persona della titolare, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Colarusso, presso il quale elettiva- mente domicilia in Roma alla V. Nomentana n. 293, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE CONTRO 1) SOCIETA' ESATTORIALE ALTO LAZIO, S.E.A.L. s.p.a., con sede in Civita Castellana (Viterbo). 2) COMUNE DI MONTEROSI (VT), in persona del legale 879 2002 - 2 - rappresentante p.t. INTIMATI avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, n. 286/ 99 del 26 ottobre 12 novembre 1999. Udita, all'udienza del 12 aprile 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentiti l'avv. Colarusso e il P.M. dr. Guido Raimondi che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 12 novembre 1999, il giudice unico presso il Tribunale di Viterbo ha accolto l'opposi- zione della Società TO NI di Domenica An- gelini s.n.c. alla cartella esattoriale della S. E.A. L. s.p.a. emessa per il pagamento di una sanzione irroga- ta con verbale della polizia municipale del comune di Monterosi nel 1994, perchè all'epoca della violazione il veicolo con il quale la stessa era stata commessa, già risultava dal P.R.A. trasferito a terzi. Nel corso del giudizio, instaurato solo contro la so- cietà esattoriale, era autorizzata la chiamata in cau- sa del comune di Monterosi del quale l'opponente chie- deva la condanna alle spese di causa, per avere erro- neamente iscritto a ruolo la sanzione. Il tribunale, rilevato che la società esattoriale non 3 si era opposta all'annullamento della cartella e che il comune, con la sua contumacia, aveva evidenziato di non voler contestare la domanda dell'attore, riteneva concorrere giusti motivi per compensare le spese del giudizio. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- corso con unico motivo la Soc. TO NI;
la S.E.A.L. s.p.a. e il comune di Monterosi non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE L'unico motivo di ricorso censura la sentenza per avere compensato le spese con una insufficiente e illogica motivazione, collegando alla contumacia del comune un'omessa contestazione della domanda che non ha abbreviato ma ha ritardato la controversia. Nel corso del giudizio durato oltre due anni s'era au- torizzata la chiamata in causa del comune intimato, si erano sentiti testi e disposti numerosi rinvii con ri- levanti esborsi per spese processuali dell'opponente, al quale non si era riconosciuto alcun rimborso per la mancata difesa del comune, rimasto contumace. Rileva il ricorrente che causa dell'iscrizione a ruolo è stato un errore del P.R.A. e che del tutto illogico è far ricadere su di lui questa condotta scorretta, quando sarebbe bastato che l'ente locale disponesse lo 4 sgravio della cartella per far chiudere la causa.
1.1. Il ricorso è infondato. Come rileva lo stesso ricorrente causa dell'errore del comune, nel chiedere l'iscrizione a ruolo delle somme di cui alla sanzione, é stata la comunicazione inesat- ta del P.R.A. sull'intestatario del veicolo al momento della violazione. Dato atto che la cartella esattoriale è stata emessa per un errore del comune indotto dal P. R.A., il tribu- nale ha rilevato che la condotta processuale dell'ente locale, rimasto contumace, non ha contestato in nessun modo le deduzioni della società opponente. Non vi é quindi nessuna illogicità nella decisione di compensazione delle spese di causa, che comunque non deve neppure essere sorretta da motivazione, quando il giudice eserciti la sua discrezionalità per la concor- renza dei giusti motivi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c. (tra molte, Cass. 14 giugno 1999 n. 5909, 8 ottobre 1997 n. 9762, 13 novembre 1996 n. 9939 e in senso solo parzialmente contrario, Cass. 5 maggio 1999 n. 4455). La lunghezza del giudizio e l'ammissione di prove te- stimoniali lamentate in ricorso non dipendono dal com- portamento processuale del comune contumace. Deve ritenersi logica e sufficiente la motivazione della sentenza sul punto delle spese e il ricorso de- 5 ve essere rigettato. a carico del ricor- Nulla per le spese che restano rente che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio del 12 aprile 2002. Il presidente Han Il consigliere estensore Solu CORTE SUP P Depositate and Maria 1 9LUG. A FUNZI (0% TELERIA rotone) t be to E " 7 1 . 3 T . R N A ' 7 L D 6 L 9 E S 1 D - T 5 I N - E 3 S N S E E E " G S G I E A L