Sentenza 3 luglio 2017
Massime • 1
In tema di revoca delle misure cautelari, non può costituire "elemento nuovo" idoneo a superare il giudicato cautelare la sopravvenuta diversa e più favorevole valutazione operata nei confronti di un diverso soggetto coindagato dello stesso reato.
Commentario • 1
- 1. il significato di "elemento nuovo"Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 15 dicembre 2023
1. La questione Il Tribunale del riesame di Lecce rigettava un appello proposto avverso un provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva a sua volta rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere, applicata all'indagato in relazione al delitto di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 90. Ciò posto, avverso questo provvedimento il difensore dell'indagato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione per non essere stati considerati gli elementi di novità, offerti dalla difesa, in grado di influire sul giudizio di permanenza delle esigenze cautelari, in relazione all'interrogatorio confessorio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/07/2017, n. 39346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39346 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2017 |
Testo completo
AND 39346-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez..1345 Francesco Ippolito -Presidente - Stefano Mogini CC 03/07/2017- Pierluigi Di Stefano R.G.N. 20927/2017 Orlando Villoni Alessandra Bassi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NA AN CA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/02/2017 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Antonio Trimboli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione specializzata per il riesame, ha rigettato l'appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza pronunciata il 18 maggio 2016, con cui il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha respinto la richiesta di revoca, o di sostituzione con altra meno afflittiva, della misura degli arresti domiciliari applicata a ANluca NA, in relazione al reato di partecipazione ad associazione finalizzata ad attività di narcotraffico. 1 сер 1.1. A fondamento della decisione, il Collegio della cautela ha rilevato che, in ordine al titolo restrittivo originario, si è ormai formato il c.d. giudicato cautelare (avendo questa Corte dichiarato inammissibile, in quanto fondato su motivi di puro merito, il ricorso avverso l'ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen., pronunciandosi comunque incidentalmente sulla coerenza logica dell'apparato argomentativo del provvedimento); che gli elementi dedotti dal ricorrente non introducono nessun elemento di novità rispetto al quadro già delibato in sede di ricorso per riesame, là dove - nell'interrogatorio e nella memoria difensiva - l'indagato si è limitato a ribadire la versione dei fatti già resa in precedenza;
che non dà luogo ad alcuna disparità di trattamento la circostanza che i concorrenti nel reato associativo siano stati medio tempore sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, cioè alla stessa misura cui risulta essere assoggettato anche NA, a nulla rilevando che ai medesimi siano contestati anche alcuni reati- fine.
2. Ricorre avverso l'ordinanza AN CA NA, a mezzo del difensore Avv. Emanuele Genovese, e ne chiede l'annullamento per violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, lett. c), e 292 cod. proc. pen. Il ricorrente evidenzia che il Tribunale ha confermato il provvedimento reiettivo della richiesta di revoca o di sostituzione della misura degli arresti domiciliari senza verificare, da un lato, l'attuale persistenza del pericolo di reiterazione criminosa essendo stato l'indagato medio tempore sospeso dalla - funzione di appartenente alla Polizia di Stato -; dall'altro lato, l'adeguatezza di una misura più gradata a fronteggiare i pericula libertatis.
3. Nei motivi nuovi depositati in cancelleria, l'Avv. Antonio Trimboli ribadisce i motivi di ricorso e sottolinea come il Tribunale non abbia considerato quanto dedotto nell'appello cautelare in merito: a) all'avvenuta interruzione di ogni rapporto dell'assistito con il duo ZA già da oltre 14 mesi prima dell'adozione della cautela;
b) al rilevante iato temporale fra i fatti e l'adozione della cautela;
c) all'assenza di un'ulteriore attività illecita successivamente ai fatti;
d) alla modifica in melius del trattamento cautelare applicato nei confronti dei coindagati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va pertanto disatteso. 2 2. Il ricorrente censura le valutazioni espresse dal Tribunale di Reggio Calabria con riferimento alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura, per un verso, riproponendo le doglianze già dedotte in appello;
dall'altro lato, sottoponendo al vaglio di questa Corte circostanze sopravvenute alla decisione del Collegio del riesame.
3. Ed invero, quanto alla dedotta sospensione dalla funzione di appartenente alla Polizia di Stato disposta medio tempore nei confronti del ricorrente (dedotta nel ricorso) ed all'intervenuta interruzione dei rapporti con EZ e PA da epoca risalente (dedotta con i motivi aggiunti), va notato che si tratta di circostanze non poste a base dell'originaria istanza de libertate, che non sono state ovviamente vagliate dal Tribunale calabrese e che, in quanto extra devolutum, non sono delibabili in questa Sede.
4. Quanto alle restanti doglianze, occorre riaffermare il principio di diritto applicato dal Collegio della cautela là dove ha evidenziato che sulla quaestio de libertate concernente la posizione del ricorrente si è ormai formato il c.d. giudicato cautelare, non scalfito dagli elementi dedotti a base dell'istanza ex art. 299 cod. proc. pen., in quanto privi di novità.
4.1. Nell'addivenire a tale conclusione, il Tribunale ha fatto buon governo dei consolidati principi espressi in materia da questa Corte, secondo cui le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (ex plurimis Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 26362701; Sez. 6, n. 7375 del 03/12/2009 Rv. 246026; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 Rv. 235908). 263627 Ed invero, in assenza di una norma processuale che determini l'efficacia delle decisioni assunte nell'ambito dei procedimenti incidentali de libertate, sin dagli esordi del nuovo codice di rito, la giurisprudenza ha sentito la necessità di garantire anche in questa materia, pur connotata da un'intrinseca dinamicità e provvisorietà delle decisioni, le esigenze di salvaguardia della certezza delle situazioni giuridiche nonché di economia processuale, ed ha quindi elaborato il principio del cd. giudicato cautelare (o giudicato rebus sic stantibus ovvero del ne bis in idem cautelare), in forza del quale, in assenza di elementi di novità, non è più possibile attivare un nuovo sindacato in ordine alla sussistenza dei presupposti fondanti il provvedimento limitativo della libertà personale già sottoposto al vaglio del giudice del riesame. 3 4.2. Tanto si è realizzato nel caso di specie, nel quale NA - come congruamente evidenziato dal Tribunale ha contestato la sussistenza del - periculum libertatis facendo richiamo a circostanze già dedotte e, dunque, già delibate nel decidere il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. (quali la condizione d'incensuratezza, la regolarità della situazione familiare e la circostanza che il luogo degli arresti domiciliari è diverso da quello di commissione dei fatti). D'altra parte, la mera protesta d'innocenza da parte dell'imputato in interrogatorio e nella memoria non può, di per sé, ritenersi idonea a superare lo sbarramento processuale derivante dal cd. giudicato cautelare, che richiede l'allegazione difensiva di elementi oggettivi specifici, diversi da quelli già sottoposti all'apprezzamento del giudice de libertate, non surrogabili da semplici prospettazioni difensive. D'altronde, che gli elementi abbiano o meno carattere di novità, tanto da poter assumere rilievo ai fini di una diversa decisione, è giudizio di fatto demandato al giudice di merito, la cui valutazione può risultare oggetto di specifiche censure in sede di legittimità soltanto se inquadrabili nelle previsioni di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 4102 del 04/11/1991, Caso, Rv. 188670).
4.3. Infine, il provvedimento è esente dal denunciato vizio motivazionale nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto irrilevante ai fini della rivalutazione in punto di scelta della misura la circostanza che i coindagati del NA siano stati medio tempore sottoposti agli arresti domiciliari in sostituzione della custodia in carcere. Ed invero, in materia cautelare, la posizione processuale di ciascuno dei coindagati o coimputati è autonoma dal momento che la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., ed in particolare quella di cui alla lett. c) di tale norma, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato da ciascuno dei correi alla realizzazione dell'illecito, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, di tal che del tutto giustificata può essere l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto reato. Ne discende che, non può costituire "elemento nuovo" idoneo a superare il c.d. giudicato cautelare già formatosi in punto di sussistenza e permanenza delle esigenze cautelari la diversa e più favorevole valutazione operata nei confronti di diverso soggetto, pur indagato o imputato dello stesso reato (Sez. 2, n. 5165 del 04/11/1999, Candela, Rv. 214667). Ad ogni modo, il Collegio dell'appello cautelare ha bene esplicitato le ragioni per le quali la sostituzione della custodia in carcere nei confronti dei coindagati con la stessa misura quella di cui all'art. 284 cod. proc. pen. - applicata ab 4 Coff origine al NA non possa ritenersi foriera di nessuna disparità di trattamento, con considerazioni puntuali ed esenti da discrasie logiche, pertanto incensurabili col ricorso ex art. 606 stesso codice.
5. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 3 luglio 2017 Il consigliere estensore Il Presidente Alessandra Bassi DEPOSITATO IN CANCELLERIA Ippolito 2017 AGO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 2 2 Piera Esposito IL M A E R P 5