Sentenza 11 giugno 2008
Massime • 1
L'opposizione al decreto con cui è stata liquidata l'indennità dovuta ai consulenti tecnici del pubblico ministero deve essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento, la quale, nel caso il decreto sia stato adottato nel corso delle indagini preliminari, avviene per l'imputato attraverso la notifica dell'avviso previsto dall'art. 415 bis, cod. proc. pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/06/2008, n. 30048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30048 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 11/06/2008
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 1340
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 024415/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ZO NA;
2) CC TO;
3) LO ND;
4) RE NZ;
5) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 28/02/2005 TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPANATO GRAZIANA;
lette/sentite le conclusioni del P.G., che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
ZO IA, LO AN, RE VI, UC RO, attraverso il loro difensore di fiducia hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza resa in data 28.2.2005 dal Tribunale di Milano con la quale veniva dichiarata inammissibile per tardività l'opposizione presentata il 23.12.04 avverso i decreti di liquidazione emessi il 28.2.2002, il 15.3.02 ed il 5.4.02 nei confronti del consulenti tecnici del PM.
I ricorrenti deducono violazione di legge in quanto il giudice dell'opposizione ha affermato che attraverso la comunicazione ex art.415 bis c.p.p. il difensore è venuto a conoscenza degli atti di indagine effettuate dal PM, per cui da tale data decorre il termine di venti giorni per l'opposizione contro i decreti di liquidazione in oggetto, mentre a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 168 e 170 detto termine decorre dalla comunicazione del deposito del provvedimento di liquidazione.
Inoltre i ricorrenti deducono violazione di legge a sensi dell'art.125 c.p.p., comma 3 perché il provvedimento impugnato risulta essere carente di motivazione con riferimento alla nullità dedotta. Il P.G. ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
Il giudice dell'opposizione ha sottolineato che a sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 170, l'opposizione al decreto di pagamento deve essere effettuata entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione del medesimo;
che la decadenza può essere rilevata d'ufficio e che nel caso di specie essa sussiste in quanto con gli avvisi ex art. 415 bis c.p.p., notificati in data 28.1.2003 27.7.2003 nell'ambito del procedimento n. 12308/99 ed in data 27.7.2003 relativamente nell'ambito del procedimento n. 13086/99 gli imputati sono stati messi in condizione di conoscere i decreti di liquidazione dei compensi spettanti ai consulenti, mentre l'opposizione è stata proposta in data 23.12.2004;
che, trattandosi di attività svolta nell'ambito delle indagini preliminari i decreti non dovevano ne' potevano essere comunicati ai difensori, perché coperti dal segreto istruttorio;
che era legittimo tenere conto della presa di conoscenza avuta attraverso l'avviso ex art. 415 bis c.p.p.. La soluzione adottata dal Tribunale di Milano è corretta:
i decreti di liquidazione dei compensi non andavano resi noti ai difensori nel corso delle indagini preliminari e l'avviso di cui innanzi ha posto gli stessi nella condizione di conoscere tutti gli atti svolti dal PM, ivi compresa l'attività liquidatoria dei compensi per le consulenze.
In base al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, comma 3, come sottolineato dallo stesso giudice dell'opposizione, un secondo avviso è previsto solo per il beneficiario del compenso, mentre per le altre parti è prevista esclusivamente la comunicazione del decreto al momento in cui cessa il segreto istruttorio, comunicazione che si deve ritenere adempiuta con l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. che riguarda il deposito della documentazione relativa alle indagini espletate dal PM e della facoltà di prenderne visione e copia. Pertanto non sussiste l'errore procedimentale dedotto, ne' sussiste nullità dell'ordinanza per assoluta carenza della motivazione, posto che la medesima contiene ampia e corretta argomentazione sul punto, costituente, per altro, l'unico tema affrontato dal tribunale e dal ricorso per cassazione.
L'infondatezza del medesimo ne comporta il rigetto e la conseguente condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2008