Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2003, n. 15876
CASS
Sentenza 23 ottobre 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In relazione alla liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, trova applicazione il termine dilatorio di novanta giorni previsto dall'art. 7 della legge 20 marzo 1980 n. 75 per le "gestioni previdenziali indicate nel precedente art. 2", posto che fra gli ordinamenti previdenziali delle aziende autonome, richiamati da tale ultima norma, rientra anche l'ordinamento dell'Opera di previdenza e assistenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato (fattispecie relativa a liquidazione dell'indennità in epoca anteriore alla soppressione dell'Opera ex art. 1 legge n. 537 del 1993).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2003, n. 15876
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15876
    Data del deposito : 23 ottobre 2003

    Testo completo