Sentenza 9 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/12/2002, n. 17482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17482 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
1 7482 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPR MA Oggetto Risarcimento danni SEZIONE ERZ CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6881/99 Dott. Vincenzo Presidente CARBONE Dott. Paolo Consigliere VITTORIA Dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron. 41118 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Rep. Ud. 26/09/02 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CH IM RY, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO SPERATI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato CANTINELLI PA, giusta procura speciale per Notar Helmut Wirner di Monaco del 15/03/99 n. 1076/99; ricorrente
contro
FIRENZE AUTOSERVICE SRL, con sede in Sesto Fiorentino, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra 2002 DR ER, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 1763 AURELIA 190, presso 10 studio dell'avvocato CESARE TESTA, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
LC PA;
intimato - avversO la sentenza n. 87/99 del Giudice di pace di FIRENZE, emessa il 25/01/99 e depositata il 25/01/99 (R.G. 4478/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/09/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Cesare TESTA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta CESQUI, confermate in camera di consiglio dal P.M. Dott. Alberto RUSSO LIBERTINO, che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo e Motivi della decisione 1. Il giudice di pace di Firenze, con sentenza del 25 gennaio 1999, ha rigettato la domanda con la quale OA HA IA aveva chiesto la condanna in solido della srl Firenze Autoservice e di Paolo LC a pagargli la somma di lire 500.000 a titolo di risar- cimento dei danni che la convenuta, richiesta di pre- stare soccorso alla sua autovettura mediante carro at- trezzi, aveva prodotto al suo autoveicolo nel corso delle operazioni di soccorso.
2. Il giudice di pace, ha ritenuto che dagli atti di causa era emerso che il veicolo, intervenuto per stradale, era di proprietà della prestare il soccorso spa Centro Leasing ed era stato dato in locazione a Paolo LC, persona diversa dalla Società convenuta.
3. OA HA IA ha proposto ricorso con il quale ha chiesto che la sentenza sia cassata, adde- bitato alla decisione i seguenti errori: a) non avere preso in considerazione la deposizione testimoniale per mezzo della quale egli aveva fornito la prova del con- tratto di Soccorso stradale richiesto alla convenuta;
b) avere ritenuto non regolarmente effettuata la noti- ficazione dell'atto di citazione a Paolo LC, noti- ficazione che era stata effettuata ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. La srl Firenze Autoservice ha resistito con
contro
- ricorso. L'altro intimato Paolo LC non ha svolto atti- vità difensiva.
4. Ricorrendo una delle ipotesi di cui all'art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati rimessi al P.M. per le sue conclusioni sulla controversia ed il P.M. ha 3 concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato, per manifesta infondatezza. Il ricorrente ha depositato memoria.
5. Nei giudizi che si svolgono davanti al giudice di pace in controversie di valore inferiore a lire due milioni (sentenze da ritenersi sempre pronunciate se- condo equità, anche quando il giudice abbia fatto ap- plicazione di una norma di legge, con ○ senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità), la vio- lazione delle regole processuali può essere denunciata incondizionatamente, perché l'art. 113 citato non sot- trae il processo davanti al giudice di pace al rispetto di queste regole, le quali attengono alla tutela del diritto di difesa elevato a rango di diritto costitu- zionalmente protetto dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione (Cass. n. 11855/1993, nella motivazione) e perché l'equità del giudice di pace attiene alle sole norme sostanziali (Cass. n. 716/1999 SU). Contro le stesse sentenze il ricorso per cassazione non può essere proposto per violazione dell'art. 360 n.5 cod. proc. civ., quando l'enunciazione del criterio di equità adottato non sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di ra- dicale ed insanabile contraddittorietà della motivazio- 4 ne: sent. 15 ottobre 1999, n. 716/SU; 7 marzo 2001, n. 3290. 5.1. Con riferimento alla posizione della Firenze Auto Service la censura esposta nel ricorso si riduce ad una critica della motivazione, la quale non è ammis- sibile in questa sede, considerati i limiti dell'impu- gnazione delle sentenze del giudice di pace prima espo- sti.
5.2. Con riferimento alla posizione di Paolo Falco- ni, il giudice di pace, sostanzialmente, ha dichiarato la nullità della notificazione dell'atto di citazione al LC, rilevando che l'attore conosceva la resi- denza di costui avendogli inviato una lettera raccoman- data che si presumeva dovesse essere stata ricevuta dal destinatario. La nullità della notificazione ora indicata è stata correttamente dichiarata ed il ricorrente non ha neppu- re allegato di avere chiesto la rinnovazione della no- tificazione dell'atto di citazione, che avrebbe potuto sanare il precedente vizio.
6. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio debbono essere poste a carico del ricorrente, in base alla regola della SOC- combenza, in favore della Società Firenze Autoservice.
p. q. m.
5 La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricor- rente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in €..12 7.0. oltre onorari liquidati in eu- ro 450,00, in favore della Società Firenze Autoservice. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 26 settembre 2002. Luigi Francesco, Di Nanni, Estensore Il Presidente IL Dott.ssa Maria Ajello 09:22:02 A 16