Sentenza 26 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2002, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2002 |
Testo completo
0 0 9 6 8 /02 Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: 2 Dott. Fernando LUPI Presidente R.G. n. 5146/99 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Cron. 2573 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore Udienza 2 ottobre 2001 Dott. Camilla DI IASI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: LO AU, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marius Manconi e Vittorio G. Mocci, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Germanico n. 146, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE · " in persona del suo legale rappresentante pro tempore, I.N.P.S. 7 9 6 3 rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Ponturo, Fabrizio Correra e Fabio Fonzo ed elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 (presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto), giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro-Sezione Lavoro n. 168/98 del 26 ottobre 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. کلام di r.g. 20/1998). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 ottobre 2001 dal relatore cons. prof. Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso "per quanto di ragione". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al RE di Nuoro-Giudice del Lavoro l'I.N.P.S. conveniva in giudizio IN LO e il "Servizio contributi agricoli unificati" (S.C.A.U.) per sentir dichiarare che la convenuta LO non aveva titolo per essere iscritta negli elenchi agricoli per l'anno 1985 in quanto non aveva svolto attività di lavoro IC subordinato. Si costituiva in giudizio IN LO che contestava la fondatezza dell'avversa domanda giudiziale e ne chiedeva il rigetto;
2 nelle more del giudizio veniva soppresso il "Servizio contributi agricoli unificati" in forza dell'art. 19 della legge n. 724/1994 e il processo sotto tale profilo - continuava nei confronti dell'I.N.P.S. - ex-gestione-S.C.A.U.". L'adito RE accoglieva integralmente la domanda attorea e - su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio il Tribunale di Nuoro (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha rimarcato che: a) alla luce delle complessive emergenze processuali non risulta provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di BR agricola: la totale assenza di un vincolo di natura personale che assoggetti il prestatore d'opera al potere direttivo, disciplinare ed organizzativo del datore di lavoro;
il carattere discontinuo di prestazioni lavorative, fornite dalla lavoratrice "secondo le sue esigenze"; l'assunzione della ricorrente in considerazione del vincolo di affinità e la mancata sostituzione della stessa con altro dipendente, successivamente al cd. licenziamento per lo stato di gravidanza, nonchè l'assenza di altri dipendenti e di personale esperto destinato a coordinare ed indirizzare il lavoro della predetta, non consentono di qualificare il rapporto controverso come di lavoro 3 subordinato>>; b) appare pienamente condivisibile la valutazione operata dal RE, che ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalla resistente, odierna appellante, ritenendo inammissibile la prova testimoniale dedotta, in quanto genericamente formulata e pertanto inidonea a fornire la prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e comunque inammissibile perchè si chiede ai testi di qualificare come di "dipendenza" il rapporto intercorso tra le parti, trattandosi di giudizio non consentito al teste>>. z Per la cassazione di tale sentenza IN LO ha proposto el l ricorso sostenuto da tre motivi, a cui resiste l'I.N.P.S. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I -. Con il primo motivo la ricorrente - denunziando “violazione dell'art. 2094 cod. civ. in rapporto all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ." - addebita al Tribunale di Nuoro di avere costruito uno stereotipo del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura dove gli elementi per esso Tribunale rilevanti sono solamente due o tre, come parentela, mancanza della presenza costante del datore di lavoro e inammissibilità della prova, per cui in presenza degli stessi non solo non esiste rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, ma non è neanche possibile l'ammissione di nessuna prova per consentire alla parte di dimostrare con testi le sue tesi>>. 4 Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la sentenza impugnata per "violazione degli artt. 2697, 2727, 1362e segg. cod. civ. e 101 cod. proc. civ. in rapporto all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ." in quanto erroneamente non è stata ammessa la prova dedotta nell'interesse della LO e non si è tenuto conto che la iscrizione negli elenchi nominativi in agricoltura è atto assistito da presunzione di legittimità con efficacia iuris tantum>>; al riguardo conclude la ricorrente che la confessione stragiudiziale deve essere esaminata e valutata complessivamente e non nelle singole parole come spesse volte si fa e non si possono decidere cause così delicate solo ed esclusivamente in base ad una confessione accettata per alcuni suoi elementi come dogma senza che venga ammessa prova contraria e data la possibilità a controparte di provare i suoi assunti>>. Con il terzo motivo la ricorrente - denunziando "violazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. in rapporto all'art- 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ." - rileva che nelle controversie di previdenza e assistenza obbligatoria la condanna alle spese di lite dell'assicurato soccombente presuppone la manifesta infondatezza e la temerarietà della pretesa dello stesso, [mentre] nella specie da nessun elemento acquisito alla causa e, soprattutto, dal mancato accoglimento della domanda verificatosi per inosservanza di norme sostanziali del codice si può desumere sia la infondatezza che la temerarietà della lite>>. 5 II Il primo motivo di ricorso inerente la qualificazione del rapporto lavorativo di BR IC (se di natura subordinata ovvero autonoma), in quanto relativo prevalentemente a valutazione delle risultanze probatorie, e comunque di circostanze fattuali, si appalesa infondato e prima ancora - inammissibile in sede di legittimità.- -Al riguardo è da premettere in linea generale - che costituisce punto decisivo per la determinazione della natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro: a) la necessità di indagare sull'effettiva volontà negoziale delle parti emergente, oltre che dal TAR nomen iuris, dalla valutazione globale degli elementi che caratterizzano le cennate modalità di svolgimento del rapporto (Cass. n. 5214/1998); b) l'obbligo di accertare fondamentalmente l'esistenza del vincolo di subordinazione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. n. 326/1996); c) in ogni caso, l'opportunità di fare riferimento al criterio dell'effettività in merito alle modalità di esecuzione del rapporto quale indice dell'inserimento della prestazione lavorativa nella organizzazione di impresa (Cass. n. 4558/1999). 6 In particolare, con orientamento giurisprudenziale sicuramente prevalente (cfr., ex plurimis, Cass. 5960/1999) - e che qui vale ribadire l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento (cd. "vincolo di subordinazione") del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento dell'organizzazione aziendale) che deve essere concretamente ہے apprezzato in relazione alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione;
mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva. Con più specifico riferimento alla questione di merito deve, poi, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, rimarcarsi che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, sempre se sia sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che abbiano 7 indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (così, ex plurimis, Cass. 13857/1999). Nella specie il Giudice di appello ha sufficientemente motivato, sul punto della qualificazione del rapporto di lavoro de quo, escludendo la natura subordinata di tale rapporto sulla base dell'effettivo contenuto della prestazione lavorativa della LO avendo rilevato alla luce delle complessive emergenze processuali: la totale assenza di un vincolo di natura personale che ha assoggettato il prestatore d'opera al potere direttivo, disciplinare ed organizzativo del datore di lavoro;
il carattere discontinuo di prestazioni lavorative, ل ل ا ه fornite dalla lavoratrice “secondo le sue esigenze"; l'assunzione della ricorrente in considerazione del vincolo di affinità e la mancata sostituzione della stessa con altro dipendente successivamente al licenziamento per lo stato di gravidanza, nonchè l'assenza di altri dipendenti e di personale esperto destinato a coordinare ed indirizzare il lavoro della predetta>>; il Tribunale di Nuoro ha, altresì, esattamente ritenuto che quando - come nella specie - si sostiene l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra coniugi, parenti o affini la prova del vincolo della subordinazione deve essere particolarmente rigorosa (cfr. Cass. n. 7185/1996). 8 E', altresì, da ribadire che in sede di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diversa da quella espressa dal giudice di merito, essendo consentita, in tale sede, la sola denuncia degli errori di diritto o dei vizi di motivazione dei quali sarebbe oggetto la sentenza impugnata. Pervero, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi - desumibili, a parere del ricorrente, dalla parziale disamina di talune deposizioni testimoniali - non menzionati o non considerati (cfr. Cass. n. 12749/1993): come, nella specie, è di certo avvenuto per la sentenza del Tribunale di Nuoro. Si rivelano, di conseguenza, infondate le censure della ricorrente, in quanto la decisione della causa è stata assunta (giova ribadirlo) in base alla valutazione delle risultanze processuali considerate nel loro complesso - ritualmente acquisite, per cui sono da 9 ritenere inammissibili le doglianze relative at pretesi "vizi di motivazione", in relazione ai quali occorre precisare che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il W merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico- formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale di Nuoro, con congrua motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha correttamente ed esattamente deciso in merito alla prova della qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, tenuto conto che requisiti determinanti ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato sono 10 ravvisibili nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro potere che deve - estrinsecarsi in specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo) -, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del datore di lavoro;
questo mentre il rischio economico dell'attività lavorativa e la forma di retribuzione hanno, invece, carattere sussidiario (e sono utilizzabili specialmente quando nel caso concreto non emergano elementi univoci a favore dell'una o dell'altra PAR soluzione), fermo restando che l'accertamento sull'esistenza o meno del vincolo di subordinazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. n. 1237/2000), come è sicuramente avvenuto per il decisum in esame. -In particolare a conferma dell'inammissibilità delle censure proposte ora in sede di legittimità - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che 11 potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo come per le censure mosseconvincimento, ma non già, invece, ripetutamente, nella specie, dal ricorrente -quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può d essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore e rispondenza (alle aspettative della parte) della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica 0 con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice -come, nella specie, per la senza renderlo viziato ai sensi decisione del Tribunale di Nuoro - dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994). III/a - Con il secondo motivo di ricorso vengono sostanzialmente riproposte le censure concernenti la qualificazione del rapporto lavorativo de quo sotto i diversi profili della mancata ammissione della 12 prova testimoniale articolata dalla ricorrente nell'ambito del giudizio di merito e della rilevanza probatoria attribuita dal Giudice di appello alle dichiarazioni rese dalla LO in sede di verbale ispettivo. Per quanto concerne il primo dei cennati profili, le relative censure non si sottraggono al vizio di inammissibilità caratterizzante - come si è constatato il primo motivo di ricorso e ciò per le argomentazioni già esposte sub “capo II”, a cui è da aggiungere (in linea generale) che il ricorrente il quale, in sede di legittimità, denuncia la mancata ammissione di una prova testimoniale - ha l'onere di indicare specificatamente le circostanze che formavano oggetto della prova al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività dei fatti da provare e quindi delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, la Corte deve R D essere in grado di valutare solo sulla base delle deduzioni, contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. n. 3233/1995); nella specie, a conferma dell'inammissibilità del mezzo, non sono stati indicati nel ricorso per cassazione i "capitoli di prova" (o, quanto meno, le specifiche circostanze che formavano oggetto della richiesta ammissiva di prova testimoniale) che, oltretutto, il Giudice di merito aveva espressamente - considerato inammissibili in quanto genericamente formulati e, 13 pertanto, inidonei a fornire prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato>> -. III/b Il profilo della censure riguardanti la rilevanza probatoria attribuita dal Tribunale di Nuoro delle dichiarazioni rese dalla LO in sede di verbale ispettivo è, anch'esso, da respingere. Su tale punto ci si riporta a quanto di recente affermato dalla Sezioni Unite ai cui seguenti principi di diritto conclusivamente statuiti ci si uniforma: con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento e che deve risultare dall'iscrizione del lavoratore negli elenchi normativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del c.d. certificato sotitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 d. lgs. 1gt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi); pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o 14 il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale (anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi), non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione - giacchè quest'ultima, alla pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, men che meno, dall'interessato - sicchè lo stesso giudice deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa>>. Proprio, in applicazione dei cennati principi affermati dalle Sezioni Unite, [mentre deve provvedersi alla correzione ex art. 348, capoverso, cod. proc. civ. di quella parte della motivazione ove il Tribunale di Nuoro, applicando non correttamente gli artt. 2733 e 2735 cod. civ., ha impropriamente attribuito il valore di confessione stragiudiziale alle dichiarazioni della parte contenute nel verbale 15 ispettivo] si rimarca che, invece esattamente, il giudice di appello è pervenuto alla decisione della controversia mediante la comparazione e l'apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori: in particolare di tutte le circostanze fattuali - addotte dalle parti e processualmente acquisite - che sono state accuratamente descritte e motivatamente valutate alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata;
sicchè anche il terzo motivo di ricorso non può che venire respinto. IV -. Deve, invece, essere accolto il terzo motivo di ricorso perchè effettivamente il Tribunale di Nuoro ha posto a carico della ricorrente le spese di giudizio senza alcuna motivazione sulla manifesta infondatezza e temerarietà della domanda. La censura è sicuramente fondata in quanto oggetto della causa s i era la pretesa relativa ad una prestazione di carattere previdenziale - per l'accoglimento della quale si rendeva ovviamente necessario l'accertamento di alcuni requisiti, quali ad esempio una certa posizione contributiva (così in adesione a Cass. n. 14480/1999 che si è posta in condivisibile contrasto con il precedente costituito da Cass. n. 6827/1999) -, per cui, rientrando la relativa controversia nella previsione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., l'appellante non poteva essere tenuta al pagamento delle spese in conseguenza della soccombenza, a meno che non fosse stato accertato che la lite era secondo la - valutazione del giudice del merito manifestamente infondata e - 16 temeraria: sulla configurabilità di una situazione del genere non si rinviene alcuna motivazione nella decisione impugnata, dato che il Tribunale di Nuoro, omettendo di tener conto della natura della controversia, ha applicato la regola generale dell'art. 91 c.p.c.. Per questa parte la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio ad altro giudice, il quale valuterà se ricorrano o me- no le condizioni per porre a carico della ricorrente le spese del giudizio in applicazione della regola contenuta nell'art. 152 disp. att. c.p.c.. V -. In definitiva, alla stregua delle considerazioni esposte, debbono essere rigettati il secondo ed il terzo motivo di ricorso, mentre va accolto il terzo motivo e la sentenza va cassata con rinvio della causa ad altro giudice - che si designa nella Corte di Appello di Cagliari - che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso;
rigetta il primo ed il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata - in relazione al motivo T. accolto - e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di 3 . 3 3 1 G G 7 L E 1 8 N 5 L E - - A L E D de R n A t e O ' D I B e U S T A A I S E , E E D S R O A S S O G N R , I A I T G R T L O A L I Appello di Cagliari. S E E N D S I I L , L I D O O D B T M P O A I S A D E E N T S E Così deciso, in Roma, il giorno 2 ottobre 2001. Il Consigliere estensore 1. Vali 17 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 26 GEN. 2002 oggi, heiselle IK CANCELLIERE