Sentenza 12 luglio 2001
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5973 del 23https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 23/02/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 23/02/2022), n.5973 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere – Dott. SOLAINI Luca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 26339/2016 proposto da: Fochi Sud s.r.l., in Amministrazione straordinaria, nella persona dei Commissari Liquidatori pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Concetta M. Rita Trovato, e Andrea Carroli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2001, n. 9470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9470 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBL9470/0 1 AULA "B" oggetto IN NOME DEL POLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IANNIRUBERTO Presidente R.G.N.10931/99 Dott. Giuseppe MILEO Consigliere R.G.N.13703/99 Dott. Vincenzo MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Giovanni VIDIRI Consigliere Cron. 21788 Dott. Guido LAMORGESE Consigliere Dott. Antonio Rep.ha pronunciato la seguente SE NT E NZA sul ricorso proposto UD.10.04.2001 da S NA MI AR O OR LA, con il rapp.to e difeso dall'avv. n. 04,quale elett.te domicilia in Roma, piazza Mincio, presso l'avv. Maria Francesca Corradi, giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
A. N. M. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' già A.T.A.N. Azienda Tranvie Autofilovie di Napoli, in h 1764 1 persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., ing. Renato Muratore, rapp.to e difeso dall'avv. Gaetano Rizzo, con il quale elett.te domicilia in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura speciale a margine del controricorso, - controricorrente e
contro
I. N. P. S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., prof. ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Morielli, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris, presso quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta procura speciale in atti, costituito solo con procura - e da A. N. M. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' già A.T.A.N. Azienda Tranvie Autofilovie di Napoli, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., ing. Renato Muratore, rapp.to e difeso dall'avv. Gaetano Rizzo, con il quale elett.te domicilia in Roma, piazza Cancelleria della Corte Suprema di Cavour, presso la Cassazione, giusta procura speciale a margine del 2 controricorso con ricorso incidentale, - ricorrente incidentale A
contro
AR OS NA MI intimato avverso il ricorso incidentale e
contro
I. N. P. S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, - intimato avverso il ricorso incidentale per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 02289/98 del 08.05/01.06.1998, R.G. n. 42882/94, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 aprile 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Luigi Cantarini per l'NP, e Gaetano Rizzo per l'Azienda; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per la riunione dei ricorsi e per l'accoglimento di entrambi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 19 aprile 31 maggio 1993 il Pretore di Napoli rigettava la domanda proposta da MA GL, dipendente dell'A.T.A.N. --- Azienda Tranvie Autofilovie di Napoli (in appresso Atan), oggi A. 3 N. M. - AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' (in appresso Anm) e da lavoratori diretta al riconoscimento in loroaltri due favore, a carico dell'Atan, e successivamente anche dell'NP - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, quest'ultimo chiamato in causa a seguito di istanza dell'Atan, del diritto al godimento degli sgravi fiscali di cui all'art. 18 del d.l. n. 918 del 1968 e alla condanna dell'Atan alla restituzione della quota di loro spettanza (1,50% fino al 1984 e 0,75% per il 1985), trattenuta dall'Azienda e versata all'NP, nei limiti della prescrizione decennale. Tribunale di Napoli rigettava l'appelloI l e dagli altri due dalloproposto GL lavoratori%;B spese del grado interamente compensate tra tutte le parti. Osservava il Tribunale: era pacifica, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 1991 1'applicabilità degli sgravi contributivi di cui all'art. 18, secondo comma, del d.l. n. 918 del 1968, convertito in legge n. 1089 del 1968, anche alle aziende di trasporto, ed altrettanto pacifica, pertanto, il diritto alla restituzione della quota di contributi al personale di esse а cui carico eranc stati indebitamente trattenuti dall'Atan e versati all'NP; successivamente era intervenuto il legislatore con vari decreti legge, di cui l'ultimo 4 n. 71 del 1993, convertito in legge n. 151 del 1993, che aveva disposto la restituzione, a domanda dei singoli dipendenti, dall'NP delle dette quote nel rispetto dei termini generali di prescrizione, in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione monetaria e interessi entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima rata, dal 1992, e senza possibilità di compensazione con le somme dovute all'NP ed esposte nelle denunce contributive mensili;
il detto divieto di compensazione rivelava la volontà del legislatore di regolare, in primo luogo, il rapporto tra NP e le aziende beneficiarie;
ne conseguiva che i dipendenti, conformità peraltro alla giurisprudenza diin legittimità, aveva titolo alla restituzione dei contributi indebitamente trattenuti e versati all'NP solo nei confronti del datore di lavoro;
la con sentenza n. 320 del 1995 Corte Costituzionale dichiarato la legittimità dei limiti, tempi e aveva modi di restituzione prevista dalla normativa citata, ed essi andavano applicati anche al rapporto tra i dipendenti richiedenti e il datore di lavoro;
in assunta ex lege dal realtà, attesa la responsabilità datore per il pagamento dei contributi anche per la quota a carico dei dipendenti, tutte le vicende che 5 all'obbligo di interessavano il rapporto relativo pagamento dei contributi non potevano non ripercuotersi parallelo e sottostante rapporto sul tra il datore di lavoro ed i suoi dipendenti, tanto più che l'intento del legislatore nel definire le modalità di restituzione era principalmente quello di stabilire un certo equilibrio fra le imprese. GL MA propone avversO la predetta sentenza ricorso per cassazione affidato а due motivi di censura. L' Anm si è costituita con controricorso, volta ricorso incidentaleproponendo a sua condizionato affidato ad unico motivo di censura, e ha depositato memoria illustrativa. L'NP si è costituito solo con procura. GL MA e l'NP non si sono costituiti avverso il ricorso incidentale. Motivi della decisione Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, essendo essi proposti avverso la medesima sentenza. Con il primo motivo di ricorso principale GL MA denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2041 e 2115 c. c., 19 della legge n. 218 del 1952, 18 della legge n. 918 del 1968, 1, terzo comma, del d.l. 19 marzo 1973, n. 71, convertito in legge 20 maggio 1993, n. 6 h 151, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: essendo il rapporto previdenziale tra dipendente e datore di lavoro completamente autonomo dall'altro tra datore di lavoro e NP, l'azione di restituzione proposta nei confronti del datore di lavoro è fondata anche prima della restituzione delle quote di sgravi a quest'ultimo da parte dell'NP; i limiti, i tempi e le modalità di restituzione di cui alla norma invocata non erano applicabili alla domanda di restituzione avanzata dai dipendenti nei confronti del datore di lavoro. Con il secondo motivo di ricorso principale GL MA denunzia violazione e falsa applicazione n. 55 del 1935, 2946 c.c., 22 del degli artt. 55 del r.d.l. 1993, n. 463, convertito in legge 11 d.l. 12 settembre novembre 1983, n. 638, e 416 c.p.c., il tutto in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.: non era condivisibile la tesi del Tribunale che sulle somme in restituzione, rateizzate in dieci anni, non fossero dovuti interessi e rivalutazione monetaria. I motivi, da trattarsi congiuntamente per intima connessione e parziale sovrapposizione fra essi, sono fondati. Va premessa la natura cd. retributiva della domanda di restituzione, cui è legittimato passivo il datore di lavoro, delle somme, ritenute dallo stesso in danno dei propri 7 h dipendenti a titolo di contributi non dovuti, e rimesse all'NP. Sono già affermati da questa Corte i principi, secondo cui "in tema di obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie, il datore di lavoro che, ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218 responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei lavoratori, che egli trattiene sulla retribuzione corrisposta ai medesimi è direttamente obbligato verso l'ente, anche per la parte a carico dei lavoratori, dei quali non è rappresentante ex lege;
egli, pertanto, in ipotesi di indebito versamento contributivo, è l'unico legittimato all'azione di ripetizione, anche con riguardo alla quota predetta, nei confronti dell'ente previdenziale, mentre il lavoratore che abbia subito l'indebita trattenuta sulla retribuzione può eventualmente agire nei confronti del datore di lavoro che ha eseguito la trattenuta stessa" (giurisprudenza costante, cfr. per tutte Cass. 30 dicembre 1993 n. 12993, 17 febbraio 1994 n. 1536, 8 luglio 1995 n.7524, 15 dicembre 1995 n. 12855, 2^ novembre 1996 n. 10181, Cass. 21 dicembre 1998, n. 12758). Si è sostenuto in proposito che la legge, ponendo a carico del datore di lavoro e del lavoratore i contributi per gli enti di previdenza e di assistenza, stabilisce che 1 primo è responsabile del relativo versamento anche per la 8 parte a carico del secondo, nei confronti del quale ha diritto di rivalsa, attuabile mediante trattenuta (art. 2115 C.C. e 19 legge 04 aprile 1952, n. 218). Insorgono, così, due distinti rapporti, l'uno (pubblicistico) contributivo, intercorrente (esclusivamente) fra datore di lavoro ed ente previdenziale cui i contributi devono essere versati, l'altro (privatistico) di rivalsa, intercorrente fra datore di lavoro e lavoratore;
nell'ambito del rapporto contributivo, il datore di lavoro, tenuto a versare a detto ente la quota contributiva а proprio carico e quella a carico del lavoratore, in nome e per conto di lui, non assume, tuttavia, la veste di rappresentante ex lege di esso;
egli è invece l'unico soggetto passivo del rapporto, obbligato direttamente, per entrambe le quote, nei confronti dell'ente creditore (e soggetto a sanzioni di varia natura per il caso di omesso о ritardato insufficiente versamento, riguardante l'una ○ l'atra quota). Pertanto, e poiché legittimato nei confronti dell'accipiens all'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo è il solvens (art. 2033 c.c., che si riferisce a chi ha eseguito un pagamento e a chi lo ha ricevuto), solo il datore di lavoro può chiedere per quanto qui interessa, all'I.N.P.S., anche per la parte a carico del lavoratore, la restituzione di contributi versati e non dovuti. In buona sostanza, le somme in questione, di cui occorrerebbe chiedere non tanto la restituzione quanto il pagamento per effetto del parziale adempimento della relativa obbligazione del datore di lavoro, hanno mera natura retributiva, con la conseguenza, quale inevitabile corollario, della legittimazione passiva del datore di lavoro alla richiesta di adempimento, (Cass. nn. 12855/95, 01536/94 e 12842/93) in considerazione del diritto (causa petendi} alla integrità della retribuzione, non decurtabile a titolo di rivalsa se non nei rigorosi limiti della reale (nell'an e nel quantum) dell'obligazione sussistenza contributiva adempiuta, e per ottenere (petitum) direttamente dallo stesso datore di lavoro la quantità di retribuzione non corrisposta perché trattenuta, a quel titolo, oltre i limiti cui in realtà era tenuto (Cass. nn. 12855/95, 12837/93, 10181/96). Di conseguenza, come risulta già affermato da questa Corte (Cass. 21 dicembre 1998, n. 12758, sopra riportata) а detto credito di natura retributiva non può non essere applicata la intera disciplina afferente il rapporto di lavoro privatistico, con le conseguenze, specifiche del caso in esame, della inapplicabilità della previsione di cui all'art. 1, comma terzo, del d.l. 22 marzo 1993, n. 71, convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151, riferibile solo al diverso ed autonomo rapporto pubblicistico tra l'Azienda e 10 h l'Istituto previdenziale, e della applicabilità, invece, dell'art. 429 c.p.c.. Ed in tal senso risultano fondate le censure del ricorso principale. Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato l'Anm denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2099, 2934, 2936, 2946 e 2948 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il Tribunale, benché a tanto sollecitato in entrambi i gradi di merito, non aveva esaminato la eccezione di prescrizione quinquennale, riconoscendo quella decennale, e non aveva esaminato la tardività ○ meno della domanda sugli accessori proposta solo con l'atto introduttivo del giudizio. Il ricorso incidentale condizionato, da esaminarsi in ragione delle enunciazioni di cui sopra, è fondato. Come ulteriore corollario della accertata natura giuridica del diritto azionato, ad esso va applicata la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, C.C., decorrendo il relativo termine anche in corso di rapporto stabilità reale a quest'ultimo attesa la pacifica riconosciuta. L'omesso esame da parte del giudice di appello che nella specie si è limitato, sotto diverso profilo, alla valutazione ed applicazione della sola prescrizione decennale della relativa eccezione integra gli estremi della censura - cui segue la cassazione anche su tale punto della in esame, sentenza impugnata. 11 Conclusivamente, riuniti i ricorsi, vanno entrambi accolti, specificandosi che il ricorso principale va accolto per quanto di ragione, essendo esso comunque condizionato dall'esito dell'esame della questione relativa alla prescrizione quinquennale, la sentenza va cassata in relazione alle censure accolte e nei limiti di esse, e la causa va rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Napoli, per il riesame della controversia nel rispetto di quanto sopra enunciato e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c..
P. Q. M.
riunisce i ricorsi, accoglie, perLa C o r t e quanto di ragione, il ricorso principale, nonché il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata, rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, Corte di Appello di Napoli. Così deciso in Roma il 10 aprile 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Gievanum lippa rello ruberto Giuseppe Ia . D IL CANCELLIERE O Depositato in 2001elleria LUG. oggi IL CANCELLIERE T R O C 12