Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2003, n. 11915
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Sentenza 24 novembre 2003

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Integra il reato di falsità materiale in atto pubblico (art. 476 cod. pen.) - anche nell'ipotesi che il fatto sia stato commesso prima dell'introduzione nel codice penale dell'art. 491 bis, ad opera dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1993, n. 547 - la condotta del pubblico dipendente che inserisca nell'archivio informatico dell'Albo nazionale dei costruttori dati non corrispondenti alle delibere adottate dai competenti organi deliberativi del predetto Albo - determinando l'iscrizione illecita di numerose imprese per categorie e per importi di lavori che in realtà non erano stati loro riconosciuti - in quanto, nella previsione di cui all'art. 476 cod. pen. rientrava, ancor prima che entrasse in vigore l'espressa previsione dell'art. 491 bis, la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, avesse formato un atto informatico sostanzialmente o formalmente falso, posto che anche attraverso lo strumento informatico il pubblico ufficiale può, nell'esercizio delle sue funzioni, formare un documento rappresentativo di atti o fatti, destinato a dare quella certezza alla cui tutela sono preposte le norme penali.

L'iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori costituisce un atto pubblico, e non un certificato o un'autorizzazione. Ne consegue che le false iscrizioni nel predetto Albo integrano il delitto di falsità materiale in atto pubblico (art. 476 cod. pen).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2003, n. 11915
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11915
    Data del deposito : 24 novembre 2003

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