Sentenza 24 novembre 2003
Massime • 2
Integra il reato di falsità materiale in atto pubblico (art. 476 cod. pen.) - anche nell'ipotesi che il fatto sia stato commesso prima dell'introduzione nel codice penale dell'art. 491 bis, ad opera dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1993, n. 547 - la condotta del pubblico dipendente che inserisca nell'archivio informatico dell'Albo nazionale dei costruttori dati non corrispondenti alle delibere adottate dai competenti organi deliberativi del predetto Albo - determinando l'iscrizione illecita di numerose imprese per categorie e per importi di lavori che in realtà non erano stati loro riconosciuti - in quanto, nella previsione di cui all'art. 476 cod. pen. rientrava, ancor prima che entrasse in vigore l'espressa previsione dell'art. 491 bis, la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, avesse formato un atto informatico sostanzialmente o formalmente falso, posto che anche attraverso lo strumento informatico il pubblico ufficiale può, nell'esercizio delle sue funzioni, formare un documento rappresentativo di atti o fatti, destinato a dare quella certezza alla cui tutela sono preposte le norme penali.
L'iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori costituisce un atto pubblico, e non un certificato o un'autorizzazione. Ne consegue che le false iscrizioni nel predetto Albo integrano il delitto di falsità materiale in atto pubblico (art. 476 cod. pen).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2003, n. 11915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11915 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 24/11/2003
Dott. PIZZUTI EP - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1284
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SICA EP - Consigliere - N. 041388/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RU IG N. IL 12/09/1946;
2) DI NC IE N. IL 04/03/1953;
avverso SENTENZA del 07/01/2002 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LATTANZI GIORGIO;
udito il Procuratore generale nella persona del Dott. Francesco Cosentino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio nei confronti di Di VI e l'annullamento senza rinvio nei confronti di US, perché il reato è estinto per prescrizione;
uditi i difensori degli imputati, avv.ti Franco Coppi, per US, e Rosa Maria Giannone, per Di VI;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
GI US e PI Di VI hanno proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza del 7 gennaio 2002 con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata dal tribunale della stessa città nei confronti di US per il reato di falsità materiale in atto pubblico e nei confronti di Di VI per i reati di falsità materiale e di falsità ideologica in atto pubblico, unificati per la continuazione, e ha inoltre confermato il proscioglimento di Di VI dall'imputazione di abuso di ufficio per prescrizione.
A quanto risulta dalla sentenza impugnata le falsità materiali erano costituite dalla immissione da parte di EP UR, dipendente dell'Ispettorato generale dell'Albo nazionale dei costruttori, del Ministero dei lavori pubblici, nell'archivio informatico di tale albo di dati non corrispondenti alle delibere adottate dai competenti organi deliberativi dell'Albo, in modo che numerose imprese, alcune delle quali facevano capo ai ricorrenti, risultavano iscritte nell'Albo per categorie e per importi di lavori che in realtà non erano stati loro riconosciuti.
Sulla base delle illecite iscrizioni le imprese avevano partecipato a numerose gare indette da amministrazioni pubbliche siciliane, aggiudicandosene la maggior parte.
Le falsità erano state realizzate operando nell'archivio informatico prima dell'inserimento nel codice penale dell'art. 491 bis c.p. (avvenuto con l'art. 3 l. 23 dicembre 1993, 547) e si era posta la questione relativa alla configurabilità, nonostante ciò, dei reati di falsità in atti;
altra questione riguardava la natura dell'atto falsificato, se cioè dovesse ritenersi un atto pubblico, un certificato o un'autorizzazione amministrativa.
Di VI era stato ritenuto responsabile anche di due reati (capi M e N) di falsità ideologica in atto pubblico per induzione, per aver sottoposto all'esame del Comitato certificati attestanti false iscrizioni dell'impresa, determinando così le delibere del 13 luglio 1988 e del 27 giugno 1990, con le quali erano stati riconosciuti all'impresa aumenti di importi relativi alle categorie per le quali risultava iscritta falsamente, e la corte di appello ha condiviso l'accertamento operato in proposito dal tribunale. Infine la sentenza impugnata ha ritenuto infondati i motivi di appello con i quali Di VI aveva sostenuto che rispetto ai reati di abuso di ufficio il proscioglimento per prescrizione andava sostituito con un'assoluzione nel merito.
A sostegno del ricorso US ha enunciato due motivi. Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto che rispetto ai fatti commessi prima dell'inserimento dell'art. 491 bis nel codice penale la falsificazione dei documenti informatici non poteva integrare le fattispecie penali descritte dalle norme in materia di falsità in atti e in particolare il reato previsto dall'art. 476 c.p.. I giudici di primo e di secondo grado dopo aver diffusamente parlato delle caratteristiche del documento informatico sono giunti alla conclusione opposta e hanno affermato che il trattamento penale di un albo, come quello in questione, non può essere diverso a seconda che lo stesso sia tenuto nella tradizionale forma cartacea o in forma informatizzata. L'art. 491 bis c.p. al riguardo non ha determinato un'innovazione, cioè non ha reso punibile un fatto che in precedenza era penalmente lecito. Secondo i giudici di merito la falsificazione di un documento informatico, e in particolare la falsificazione operata sull'Albo nazionale dei costruttori, rientrava nella previsione dell'art. 476 c.p. anche prima che l'applicazione di questa e della altre disposizioni in materia di falsità fosse espressamente stabilita dall'art. 491 bis c.p. Questa disposizione infatti è stata ritenuta innovativa soltanto nella parte riguardante i "programmi specificamente destinati" all'elaborazione dei "dati 0 informazioni aventi efficacia probatoria".
Il ricorrente ha rilevato che secondo i giudici di merito l'art. 491 bis c.p. avrebbe "allo stesso tempo carattere interpretativo e innovativo: interpretativo nella parte in cui fa riferimento ai supporti informatici e innovativo limitatamente ai programmi" e ha criticato questa ricostruzione negando che tale articolo possa parzialmente considerarsi una disposizione interpretativa. La critica in parte è fondata, nel senso l'art. 491 bis c.p. non costituisce una legge interpretativa, intesa come legge di interpretazione autentica che con efficacia retroattiva avrebbe stabilito il significato da riconoscere alle disposizioni sui reati di falso rispetto ai documenti informatici. Del resto di "norma mista, con valore, cioè in parte interpretativo e in parte innovativo" ha parlato solo il giudice di primo grado e non anche quello di secondo grado, il quale si è limitato ad affermare che la disposizione dell'art. 476 c.p. era applicabile ai documenti informatici anche prima che ciò fosse espressamente stabilito dall'art. 491 bis c.p. Questa affermazione è da condividere perché non vi sono argomenti letterali, logici o sistematici che impediscano di ricomprendere nella previsione dell'art. 476 o in quella dell'art. 479 c.p. la condotta del pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni forma un atto informatico sostanzialmente o formalmente falso. Anche attraverso lo strumento informatico infatti il pubblico ufficiale può, nell'esercizio delle sue funzioni, formare un documento rappresentativo di atti o di fatti, destinato a dare quella certezza alla cui tutela sono preposte le norme penali. Come ha giustamente osservato la sentenza impugnata non esiste alcuna ragione plausibile per ritenere che in seguito all'informatizzazione dell'Albo dei costruttori sono divenute penalmente lecite condotte, come quelle oggetto dell'imputazione, le quali in precedenza costituivano il reato previsto dall'art. 476 c.p., e che di conseguenza l'integrità dell'albo è rimasta del tutto sguarnita di tutela.
Con il secondo motivo il ricorrente ha sostenuto che l'iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori costituisce un'autorizzazione amministrativa o un certificato e non un atto pubblico e ha contestato l'affermazione della sentenza impugnata che "l'Albo è un documento formalmente derivativo ma sostanzialmente originale:
formalmente derivativo in quanto riproduce fatti emergenti da altri documenti (nella specie le delibere dei comitati regionali e del comitato centrale), sostanzialmente originale in quanto comprova e rappresenta un fatto giuridico nuovo (l'iscrizione all'Albo) avente una propria autonoma individualità produttiva di effetti giuridici, del tutto indipendenti da quelli degli atti che ne costituiscono il presupposto".
Il motivo è manifestamente infondato perché gli argomenti che hanno giustificato la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata sono corretti e coerenti con i principi affermati in proposito dalla costante giurisprudenza di questa Corte.
Il fatto che in base alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 l'iscrizione all'Albo avveniva al termine di un procedimento che si concludeva con una deliberazione, dopo l'accertamento dell'esistenza dei requisiti prescritti, non può far ritenere che l'Albo non fosse un atto pubblico;
infatti è normale che un atto pubblico si formi al termine di un procedimento. Gli effetti sono determinati dall'iscrizione, non dagli atti che l'hanno preceduta, e perciò non può ritenersi che l'iscrizione costituisca un mero certificato;
essa inoltre non costituisce neppure un'autorizzazione in quanto non autorizza alcunché ma attesta l'avvenuto riconoscimento dei requisiti previsti dalla legge e attribuisce all'impresa una qualità che la legittima a eseguire lavori per conto dello Stato e degli altri enti pubblici e a stipulare i relativi contratti di appalto e che più in generale le attribuisce un titolo qualificante.
Ritenuto quindi che il fatto integrava gli estremi del delitto previsto dall'art. 476 c.p. deve riconoscersi che il reato, come ha rilevato il difensore del ricorrente, è ormai prescritto, essendo trascorsi oltre quindici anni dall'I 1 agosto 1987, giorno in cui secondo la contestazione è cessata la continuazione. Perciò nei confronti di US la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
Di VI ha enunciato quattro motivi.
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della notificazione dell'estratto della sentenza contumaciale di appello rilevando che egli aveva dichiarato il domicilio in Caltanissetta, e da Pantano mentre l'estratto era stato notificato in via Colaianni, 314, in violazione dell'art. 161 comma 4 c.p.p., il quale - come si legge nel ricorso - "prevede espressamente che nell'ipotesi di impossibilità di notifica di un atto all'imputato presso il proprio domicilio dichiarato o eletto, le notificazioni debbono avvenire mediante consegna al difensore".
Il motivo è privo di fondamento.
Innanzi tutto va considerato che la regola della notificazione mediante consegna al difensore, nel caso in cui ne risulti impossibile l'esecuzione nel domicilio dichiarato, costituisce un rimedio volto a dare una conoscenza legale dell'atto e a consentire la prosecuzione del procedimento ma non esclude la legittimità della notificazione eseguita invece in un altro domicilio effettivo risultante dagli atti (ved. Cass., 9 maggio 2000, Pizzinato, rv 216232), diretta a far conseguire una conoscenza effettiva e non solo legale dell'atto notificato. Conoscenza che nel caso in esame non risulta sia mancata. È da aggiungere che la notificazione dell'estratto contumaciale ha la funzione di far decorrere i termini per l'impugnazione e che anche sotto questo aspetto deve escludersi un interesse giuridicamente apprezzabile dell'imputato a dedurre l'asserita nullità per ottenere una nuova notificazione dell'estratto della sentenza di appello, dal momento che a mezzo del difensore ha già proposto una valida impugnazione contro tale sentenza.
Con il secondo motivo Di VI ha denunciato carenza e illogicità della motivazione concernente sia reati di falsità ideologica per induzione sia i reati di falsità materiale relativa alle iscrizioni nell'Albo nazionale dei costruttori. Rispetto ai primi ha sostenuto che l'iscrizione dell'impresa per importi superiori con riferimento a categorie in cui era stata falsamente iscritta non presupponeva necessariamente la precedente iscrizione per un importo inferiore:
l'iscrizione poteva avvenire direttamente e nella specie era avvenuta correttamente sussistendone le condizioni. Per quanto riguarda i secondi ha contestato che vi fossero elementi per ritenere che effettivamente le iscrizioni fossero false e che l'accaduto non potesse trovare spiegazione in una situazione di disordine e di confusione che pure era risultata esistente, inoltre ha rilevato che la prova della sua responsabilità non poteva basarsi esclusivamente sulla considerazione del cui prodest.
Il motivo è privo di fondamento: sia per quanto concerne i reati di falsità ideologica, sia per quanto concerne quelli di falsità materiale, si risolve in larga misura nella riproposizione di argomenti difensivi adeguatamente presi in esame e confutati dalla sentenza impugnata, svolge considerazioni di fatto, insuscettibili di valutazione in questa sede, e contiene critiche in chiave di illogicità volte in realtà a sollecitare una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti, che esula dai poteri della Corte di Cassazione (Sez. un., 30 aprile 1997, Dessimone, in Cass, pen., 1997, p. 3327).
Le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata risultano congruamente giustificate attraverso una ricostruzione dei fatti esente da lacune logiche e da contraddizioni e tanto basta per renderla incensurabile in questa sede perché nel momento del controllo di legittimità la Corte di Cassazione non deve ripercorrere l'iter cognitivo e valutativo del giudice allo scopo di condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro G, rv. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, rv. 196955). Nella specie, come si è detto, la giustificazione è corretta e non può essere messa in discussione con censure dirette essenzialmente a contestare il significato attribuito dal giudice del merito agli elementi acquisiti.
Con il terzo motivo Di VI ha sostenuto che le falsità relative alle iscrizioni avrebbero potuto integrare il reato di falsità in certificato e non quello di falsità in atto pubblico e che prima dell'inserimento nel codice penale dell'art. 491 bis la falsità in documenti informatici non era prevista come reato. Si tratta di un motivo sostanzialmente uguale a quello proposto da US e del quale già si è rilevata l'infondatezza.
Con il quarto motivo il ricorrente ha sostenuto che avrebbe dovuto essere assolto nel merito dall'imputazione di abuso di ufficio, sia perché la falsità delle iscrizioni deve ritenersi insussistente, sia perché mancava il vantaggio patrimoniale e ha aggiunto che dopo l'iniziale contestazione del reato di interesse privato in atti di ufficio e l'abrogazione di questo non gli erano stati contestati gli elementi di fatto che avrebbero dovuto integrare il diverso reato di abuso di ufficio e in particolare il vantaggio patrimoniale. Il motivo è manifestamente infondato perché i fatti integravano chiaramente il reato dell'art. 323 c.p., di cui erano stati sostanzialmente contestati gli elementi costitutivi anche con riferimento al vantaggio patrimoniale. Riguardo a questo con ragione la sentenza impugnata ha considerato che "l'iscrizione illecita ha comportato un aumento del patrimonio dell'impresa e una sua maggiore valutazione commerciale" e che "tramite la falsa iscrizione la ditta si è aggiudicata la gara cui ha indebitamente partecipato". Il ricorso di Di VI pertanto deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GI US perché il reato è estinto per prescrizione e rigetta il ricorso di PI Di VI che condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2004