Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2001, n. 32812
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Sentenza 18 giugno 2001

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L'archivio informatico di una Pubblica Amministrazione deve essere considerato alla stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della P.A., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica (art. 476 e 479 c.p.), ininfluente peraltro restando la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo. (Fattispecie relativa a fraudolento inserimento di dati falsi nella banca dati dell'INPS, precedente all'entrata in vigore della L. 23.12.1993 n. 547 che ha introdotto l'art.491 bis cod.pen., di cui la Corte ha precisato la natura di norma interpretatrice, in quanto si limita a chiarire che le fattispecie di falso sono ravvisabili anche quando la falsificazione sia avvenuta a mezzo di un supporto informatico o comunque con la sua alterazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2001, n. 32812
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32812
    Data del deposito : 18 giugno 2001

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