Sentenza 20 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2003, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
[ 0 0 7 1 9 / 0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: Presidente R.G. 6889/00 dott. Vito GIUSTINIANI Consigliere Rep.271 dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. 1563 dott. Italo PURCARO Consigliere rel. Ud. 25.10.2002 dott. Michele LO PIANO Consigliere dott. RI Margherita CHIARINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OR NN RI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Bar- Лии berini n. 8, presso lo studio dell'avv. Pietro Adragna, che la difende, unitamente all'avv. Filippo Tizzoni, giusta delega in atti. ricorrente
contro
RO AT e IO RI, elettivamente domiciliati in Roma, Via Trasone n. 8/12, presso lo studio dell'avv. Ciriaco For- gione, che li difende, unitamente all'avv. Antonio Romano, giusta delega in atti. controricorrenti avverso la sentenza n. 395/99 della Corte d'appello di Milano, emes- 2020/2002 Oggetto: Risarcimento danni sa il 1° aprile 1998 e depositata il 12 febbraio 1999 (R.G. 515/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 ottobre 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Ciriaco Forgione;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Vincenzo Mari- nelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo OR NN RI convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, RO AT e IO RI, nonché l'impresa UT ED S.n.c. Espose che: era proprietaria di un immobile, confinante, con altro im- - mobile di proprietà dei convenuti RO e IO;
-a seguito di lavori eseguiti sull'immobile dei predetti conve- nuti dalla ditta UT ED, il proprio immobile aveva subito danni;
- i danni erano stati accertati a seguito di una consulenza tec- nica, allorquando essa aveva chiesto al Pretore la pronuncia di un provvedimento ai sensi dell'art. 688 c.p.c., peraltro negato. Chiese la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni. Si costituirono in giudizio RO e IO, i quali chiese- ro: -di essere autorizzati a chiamare in causa la ditta UT ED dalla quale intendevano essere garantiti;
il rigetto della domanda attrice, contestando l'esistenza e 2 l'entità dei danni;
- in subordine, la condanna della UT ED al risarcimento dei detti danni. La UT ED non si costituì né a seguito della notificazione dell'atto di citazione, né a seguito della chiamata in causa, che era stata autorizzata dal giudice. Il Tribunale accolse la domanda di risarcimento proposta dalla OR nei confronti di RO e IO e la domanda di garan- zia proposta da questi ultimi nei confronti della UT ED. Contro la sentenza proposero appello RO e IO. OR resistette all'appello. La S.n.c. UT ED non si costituì in giudizio. La Corte d'appello di Milano rilevò preliminarmente che l'atto di appello non era stato notificato alla UT ED e che, tuttavia, non лиш doveva essere disposta la integrazione del contraddittorio, non ricor- rendo una ipotesi di litisconsorzio necessario. In accoglimento dell'appello proposto da RO e IO nei confronti di OR, respinse la domanda da costei proposta contro i predetti. Nel merito la Corte osservò che la domanda della OR era stata accolta dal Tribunale sulla base dell'affermazione che RO e IO dovevano essere ritenuti responsabili dei danni cagionati alla stessa, a seguito dei lavori eseguiti sull'immobile di loro proprie- tà, solo per effetto della loro qualità di proprietari, «così configuran- do come oggettiva la responsabilità del proprietario committente di 3 lavori sul proprio edificio». Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso OR NN RI. Hanno resistito con controricorso RO AT e Gi- gliotti RI, i quali hanno depositato anche memoria. Motivi della decisione Con unico motivo la ricorrente denuncia: Insufficiente e con- traddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce testualmente: «La Corte di Appello di Milano ha motivato la propria deci- sione sulla qualificazione del tipo di responsabilità derivante dai rapporti dedotti in giudizio giungendo ad affermare che non sia possibile configurare una sorta di responsabilità oggettiva in capo ai Sigg.ri RO e IO. Ma la conclusione suddetta non può essere condivisa: la definizio- ne di responsabilità oggettiva non può infatti trovare applicazione nella prospettazione dei fatti e nella qualificazione giuridica degli stessi così come risultante dagli atti difensivi della Sig.ra OR. La difesa della medesima non ha mai argomentato circa la sussistenza di tale sorta di responsabilità e neppure il Tribunale di Milano ha così motivato la propria decisione. La responsabilità dedotta dalla Sig.ra OR in giudizio ed accertata dal Tribunale nel giudizio di primo grado, si fondava in- fatti sulla normativa in tema di illecito ex art. 2043 c.c. in quanto nel caso di specie i Sigg.ri RO e IO avevano causato, con l'esecuzione dei lavori edili affidati all'Impresa costruttrice, il verificarsi dei danni a carico della OR. Dunque il rapporto causale tra i danni, sulla cui sussistenza non vi è peraltro discussione, ed i lavori nella proprietà RO - IO è assolutamente pacifico e la precisazione in ordine al- l'esecutore materiale dei predetti lavori non può spostare la re- sponsabilità. Nella fattispecie che ci occupa inoltre la tipologia dei lavori oggetto del contendere non è senz'altro tale da poter giustificare l'assunzione del rischio di danno ad eventuali terzi in capo all'Im- presa: si è infatti trattato di piccoli interventi di manutenzione espressamente commissionati dai proprietari: da ciò la considera- zione che la responsabilità per danni derivanti da quei lavori in- combe sulla proprietà come se l'esecuzione fosse stata dalla mede- sima realizzata. Dunque non di responsabilità oggettiva si tratta nel caso specifico ma di responsabilità da fatto illecito la cui commissione ad opera, seppur tramite terzi, dei proprietari dell'immobile confi- nante con quello della Sig.ra OR è pacifica. Sul punto vale la pena di sottolineare come i medesimi Gi- gliotti ed RO abbiano condiviso l'interpretazione suddetta ri- tenendo doveroso formulare domanda di manleva nei confronti del- l'Impresa alla quale avevano commissionato i lavori: e ciò sulla base del contratto di appalto dal quale detta facoltà derivava in ca- po a loro. Il medesimo rapporto non può tuttavia essere esteso alla 5 Sig.ra OR che, in linea teorica, avrebbe anche potuto non co- noscere l'autore materiale dei lavori che le avevano causato dan- no». La censura non può trovare accoglimento. La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione della giuri- sprudenza di questa Corte in ordine alla individuazione dei soggetti responsabili qualora danni siano cagionati a seguito di lavori con- cessi in appalto. È stato infatti affermato che: «Il committente può eccezionalmente essere corresponsabile, in via diretta, con l'appaltatore, per i danni cagionati a terzi dal- l'esecuzione dell'appalto, se riduce l'autonomia di esso, ingerendosi пил nella realizzazione dell'opera o del servizio, ovvero, in via indiret- ta, se affida l'appalto ad impresa priva delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per la corretta esecuzione del contratto;
invece può esserne responsabile in via esclusiva se impone le sue direttive, riducendo l'imprenditore-appaltatore al rango di nudus minister» (v. Cass. Sez. II, sent. n. 1284 del 12 febbraio 1997, Con- dominio Spazio 80 di Via Togliatti, 31 c. C.AR.AL. Cons. Art. Au- totrasp rv 502354 e nello stesso senso Cass. Sez. II, sent. n. 1716 del 16 febbraio 2000, Morales c. Leggio rv 533925; nonché Cass. Sez. II, sent. n. 8686 del 26 giugno 2000, Condominio di Vico Rosa c. Veneselli rv 538046). Sulla base di tale principio di diritto correttamente applicato alla fattispecie, la Corte di merito ha ritenuto di non potere affermare 6 la responsabilità dei convenuti RO e IO non avendo l'at- trice provato - né allegato - un comportamento colposo dei predetti. Con riferimento a tale rilevata carenza di allegazione e di pro- va in ordine al comportamento colposo dei convenuti nessuna censu- ra viene mossa dalla ricorrente alla sentenza impugnata. Nessun rilievo poi assume, con riferimento a quanto sopra detto, l'argomento del ricorso relativo alla tipologia dei lavori fatti eseguire dai committenti, e ciò a prescindere dal considerare che la ricorrente neppure indica quali fossero detti lavori. Il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del processo di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e di- chiara compensate tra le parti le spese del processo di Cassazione. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 25 febbraio 2002. Il Presidente глиблетни Il Consigliere est. Culoprano Innocenzo Battista OFPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLERE C1 Oggi 2.0 GEN. 2003- IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 7