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Sentenza 21 aprile 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 14537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14537 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: Di PI AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/06/2025 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Roberto Patscot,il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 maggio 2024, la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta di revoca della confisca allargata di beni intestati a Di PI AN. Avverso detta ordinanza, Di PI proponeva opposizione avanti la medesima Corte, che veniva respinta con ordinanza del 16.7.2025 sulla base dei seguenti motivi: - il sequestro e la successiva confisca erano stati disposti nell’ambito del procedimento concluso con sentenza della Corte di cassazione del 16.12.2021 n. 2337, con la quale veniva definitivamente condannato ZA FE, coniuge dell’istante, per il reato di associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti commesso a decorrere dal 2014 con condotta permanente, per associazione di stampo mafioso accertata fino al 2010 e reati fine in materia di stupefacenti;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14537 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 17/02/2026 - le questioni relative alla sproporzione, ragionevolezza temporale e ricostruzione della situazione patrimoniale non potevano essere sollevate con riferimento alla posizione di ZA, essendo passata in cosa giudicata la pronuncia di confisca nei suoi confronti, e non potevano essere contestate da Di PI, non avendo costei interesse ad un accertamento su questi punti, potendo solamente rivendicare l’effettiva titolarità e proprietà esclusiva del bene soggetto alla misura ablatoria;
- le questioni sollevate in sede di opposizione non fornivano elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in sede di cognizione ed esecutiva: la capacità patrimoniale dell’istante non era provata, in quanto la documentazione reddituale prodotta, relativa agli anni dal 2014 al 2018, dava conto di redditi molto modesti che non avrebbero consentito alcun risparmio;
benché l’attività lavorativa avesse avuto inizio il 4.7.2003, non risultavano redditi dichiarati sino all’esercizio 2014-2015; poiché il bene rivendicato era stato acquistato in epoca antecedente quella rappresentata nella produzione difensiva, ovvero il 15.7.2004, doveva ritenersi che la ricorrente non avesse le disponibilità necessarie ad acquistare il bene. Aggiungeva che, nell’atto di compravendita, il prezzo risultava corrisposto in epoca antecedente, senza riferire in ordine alle modalità di pagamento che non sono tracciate, non consentendo, in tal modo, di accertare né se la somma sia stata effettivamente corrisposta, né in che importo, né, infine, la provenienza della stessa. Confermava la inammissibilità di una prova testimoniale sul punto, essendo priva di possibilità di verifica, essendo decorsi 20 anni dal rogito ed essendo stata incapace la ricorrente di produrre prova documentale del pagamento nonostante avesse chiesto ed ottenuto apposito rinvio per produrre il titolo bancario con il quale si deduce essere avvenuto il pagamento. Ne conseguiva che non era stata provata la capacità patrimoniale della Di PI né che fosse stata ella a fornire la provvista necessaria per l’acquisto; - Quanto alla prova della fittizietà dell’intestazione, osservava che era stata raggiunta, tenuto conto della condanna irrevocabile pronunciata nei confronti di ZA, con la relativa confisca e delle risultanze emerse in ordine all’assenza di capacità patrimoniale di Di PI.
2. Avverso l’ordinanza, propone ricorso per cassazione il difensore di Di PI articolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Censura la decisione laddove ha respinto la richiesta di esame del teste RI UD e di acquisizione dell’assegno da questi emesso in favore dell’ente pubblico proprietario dell’immobile in Caserta, oggetto di confisca. Osserva che, essendo all’epoca Di PI, priva di capacità reddituali, la provvista per l’acquisto era stata fornita da detto 2 RI, con “titolo” tratto sul suo conto corrente, circostanza che spiega perché la ricorrente non sia in possesso del titolo di pagamento. L’immobile, pagato circa 60.000,00 euro, fu acquistato da un ente pubblico. Nel periodo successivo, la capacità reddituale di Di PI è provata dalla documentazione prodotta e, comunque, ella produceva reddito sin dal 2003, anche se non dichiarato. Le circostanze dedotte, ad avviso della difesa, consentono anche di superare la presunta fittizietà dell’intestazione, la cui prova grava sul pubblico ministero, tenuto anche conto della prova di redditi leciti di ZA, provenienti da eredità e risarcimento dei danni. Infine, lamenta che Di PI non sia mai stata parte del procedimento nei confronti di ZA e che non le è mai stato notificato il provvedimento di sequestro, sicché ella è rimasta privata della possibilità di interloquire sul punto.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Ha osservato che le argomentazioni spese a sostegno delle doglianze (peraltro orientate ad accreditare la tesi della riconducibilità in capo alla ricorrente di un’opaca attività commerciale produttrice di redditi non dichiarati fiscalmente), tendono a sollecitare una nuova valutazione degli elementi di fatto sottesi alla decisione impugnata, non consentita in questa sede. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2. L’art. 240-bis cod. proc. pen., dispone che, nel caso di condanna per uno dei delitti ivi elencati, incluso quello di cui all’art. 416-bis cod. pen. e art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, è sempre disposta la confisca dei beni e delle altre utilità delle quali il condannato non possa giustificare la provenienza e delle quali abbia la disponibilità, anche per interposta persona, in valore sproporzionato al proprio reddito. Nel caso di specie, ZA, coniuge della odierna ricorrente, condannato per i c.d. reati spia di cui sopra con sentenza irrevocabile, ha subito il sequestro e la confisca di quote societarie, rapporti finanziari e di un immobile sito in Caserta, via Campania, fraz. Tredici, formalmente intestato all’odierna ricorrente Di PI, ma di fatto nella sua disponibilità. Sui presupposti della confisca a carico di ZA (costituiti dal fatto che i beni si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell’interessato che sia dichiarato responsabile di uno dei reati spia e che il valore dei beni sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282687-01), non è consentito tornare, essendo la pronuncia coperta dal giudicato, fermo restando che,in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto (Sez.U, n. 30355 del 27/03/2025, Rv. 288300 – 01 con principi che, pur affermati con riguardo alla confisca di prevenzione, hanno portata generale): soluzione che, superando la critica sviluppata in ricorso quanto al rispetto del principio del contraddittorio, fa 3 salva la tutela dei diritti difensivi della ricorrente, nei limiti del suo interesse ad impugnare (v., in ogni caso, infra sub 6).
3. Deve ancora premettersi che «il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico [...]» (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006; Casula, Rv. 233708). Giova, altresì, ricordare quanto affermato dalla sentenza della Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito». Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».
4. Nel caso in esame, la ricorrente Di PI ha adito la Corte territoriale intendendo dimostrare l’effettiva titolarità del bene costituito dall’appartamento in Caserta mediante dimostrazione di aver fornito la provvista necessaria per l’acquisto. Secondo la valutazione effettuata dall’Autorità procedente, detta prova non è stata fornita in quanto, all’epoca dell’acquisto, avvenuto nel luglio 2004, la ricorrente risultava titolare di una attività improduttiva di redditi e in quanto i redditi prodotti negli anni successivi, dal 2014 al 2018, oggettivamente modesti, non avrebbero consentito un risparmio da finalizzare al pagamento parziale dell’immobile. Evidenziava, altresì, che nel rogito si indicava che il prezzo era stato già corrisposto in precedenza, senza specificazione alcuna 4 delle modalità di pagamento che, quindi, rimanevano «oscure e non tracciate». A fronte di tale apparato argomentativo, esaustivo e immune da vizi logici, il ricorrente propone censure di contenuto fattuale, relative alla sufficienza dei redditi a decorrere dal 2014 o alla mancata dichiarazione di redditi in realtà percepiti, dirette quindi, ad attaccare le valutazioni di merito compiuto della Corte di appello, provocando una rivalutazione dei fatti che, alla luce dei principi in precedenza esposti, esorbita dal perimetro valutativo di questa Corte segnato dall'art. 606 cod. proc. pen. Peraltro, si osserva che con riferimento ai redditi non dichiarati, seppur è vero che, diversamente da quanto previsto per il proposto, i terzi che intendono rivendicare l'effettiva disponibilità dei beni, ritenuti del proposto e a loro solo fittiziamente intestati, possono giustificare la ravvisata sproporzione tra quanto posseduto e la propria capacità economica adducendo proventi da evasione fiscale (Sez. 5, n. 17822 del 28/01/2025, Rv. 288127 – 01), è altresì da rilevare che la circostanza è, in questa sede, dedotta in modo assolutamente generico e meramente assertivo e non si estrinseca in una argomentata censura alla decisione della Corte di appello. Deve, peraltro, sottolinearsi la contraddittorietà delle deduzioni difensive - ciò che assume rilievo anche ai fini di quanto si dirà subito infra sub 5 - laddove, per un verso, per giustificare l'intervento del RI, si afferma l'inesistenza di redditi sufficienti della ricorrente e, per altro verso, sempre in termini di assoluta genericità, si assume che i redditi esistessero ma non fossero dichiarati.
5. La difesa lamenta l’illogicità della motivazione con riferimento alla mancata audizione del teste RI. Sul punto, si impongono alcune precisazioni. «Il giudice di merito può negare l'ammissione di una prova, più specificamente di una testimonianza, quando appare evidente la sua irrilevanza per superfluità, scarsa o mancata attinenza con il tema del processo ovvero per altre ragioni obiettivamente risultanti prima che la prova o la testimonianza siano assunte. Egli, però, non può escludere tale ammissione sulla presunzione, ancorché ragionevole, della sua inattendibilità perché, così facendo, anticipa un giudizio sulla valutazione della prova medesima che deve essere necessariamente espresso soltanto dopo che questa sia stata esperita» (Sez. 4, n. 4966 del 07/02/1996, Rv. 204589-01; Sez. 6, n. 7383 del 21/10/2004, Rv. 231130-01). Nel caso di specie, tuttavia, la Corte è pervenuta ad escludere l’ammissibilità della testimonianza anche sulla base della assoluta genericità dell’oggetto, non essendo state indicate esattamente le circostanze sulle quali avrebbe dovuto vertere l’esame del teste, con specifico riferimento agli elementi rilevanti ai fini della decisione. IA, in questo senso, è la considerazione della Corte sulle “modalità di pagamento, che rimangono del tutto oscure e non tracciate”, nonché sul fatto che la provvista sarebbe stata erogata in una data indeterminata (“già corrisposta in epoca precedente”): considerazioni che, nella sostanza, accanto al carattere indeterminato dell'operazione hanno riguardo razionalmente alla 5 assoluta indeterminatezza dei rapporti tra le parti che avrebbero spinto il RI a operare l'indicato versamento. La Corte ha fatto, quindi, corretta applicazione del disposto dell’art. 194, comma 3 e 499, comma 1, cod. proc. pen., secondo i quali il testimone deve deporre su fatti specifici e determinati.
6. Quanto, infine, alla violazione del diritto di difesa per non essere stata la ricorrente citata nel giudizio di cognizione, si osserva che la tutela del terzo è comunque assicurata dal procedimento avanti il giudice dell’esecuzione. Questa Corte ha affermato che le questioni relative alla conformità della confisca al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l.
contro
Italia possono essere proposte dagli interessati al giudice dell'esecuzione, anche chiedendo la revoca della misura e che, in tale fase, al fine di compiere l'accertamento richiesto, il giudice gode di ampi poteri istruttori ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 - 04;Sez. 2, n. 38855 del 28/9/2021, Rv. 282196-01). Nel caso di specie, l’odierna ricorrente ha adito il giudice dell’esecuzione avanti il quale ha potuto, quindi, articolare in modo pieno la propria pretesa.
7. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 17/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Roberto Patscot,il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 maggio 2024, la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta di revoca della confisca allargata di beni intestati a Di PI AN. Avverso detta ordinanza, Di PI proponeva opposizione avanti la medesima Corte, che veniva respinta con ordinanza del 16.7.2025 sulla base dei seguenti motivi: - il sequestro e la successiva confisca erano stati disposti nell’ambito del procedimento concluso con sentenza della Corte di cassazione del 16.12.2021 n. 2337, con la quale veniva definitivamente condannato ZA FE, coniuge dell’istante, per il reato di associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti commesso a decorrere dal 2014 con condotta permanente, per associazione di stampo mafioso accertata fino al 2010 e reati fine in materia di stupefacenti;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14537 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 17/02/2026 - le questioni relative alla sproporzione, ragionevolezza temporale e ricostruzione della situazione patrimoniale non potevano essere sollevate con riferimento alla posizione di ZA, essendo passata in cosa giudicata la pronuncia di confisca nei suoi confronti, e non potevano essere contestate da Di PI, non avendo costei interesse ad un accertamento su questi punti, potendo solamente rivendicare l’effettiva titolarità e proprietà esclusiva del bene soggetto alla misura ablatoria;
- le questioni sollevate in sede di opposizione non fornivano elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in sede di cognizione ed esecutiva: la capacità patrimoniale dell’istante non era provata, in quanto la documentazione reddituale prodotta, relativa agli anni dal 2014 al 2018, dava conto di redditi molto modesti che non avrebbero consentito alcun risparmio;
benché l’attività lavorativa avesse avuto inizio il 4.7.2003, non risultavano redditi dichiarati sino all’esercizio 2014-2015; poiché il bene rivendicato era stato acquistato in epoca antecedente quella rappresentata nella produzione difensiva, ovvero il 15.7.2004, doveva ritenersi che la ricorrente non avesse le disponibilità necessarie ad acquistare il bene. Aggiungeva che, nell’atto di compravendita, il prezzo risultava corrisposto in epoca antecedente, senza riferire in ordine alle modalità di pagamento che non sono tracciate, non consentendo, in tal modo, di accertare né se la somma sia stata effettivamente corrisposta, né in che importo, né, infine, la provenienza della stessa. Confermava la inammissibilità di una prova testimoniale sul punto, essendo priva di possibilità di verifica, essendo decorsi 20 anni dal rogito ed essendo stata incapace la ricorrente di produrre prova documentale del pagamento nonostante avesse chiesto ed ottenuto apposito rinvio per produrre il titolo bancario con il quale si deduce essere avvenuto il pagamento. Ne conseguiva che non era stata provata la capacità patrimoniale della Di PI né che fosse stata ella a fornire la provvista necessaria per l’acquisto; - Quanto alla prova della fittizietà dell’intestazione, osservava che era stata raggiunta, tenuto conto della condanna irrevocabile pronunciata nei confronti di ZA, con la relativa confisca e delle risultanze emerse in ordine all’assenza di capacità patrimoniale di Di PI.
2. Avverso l’ordinanza, propone ricorso per cassazione il difensore di Di PI articolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Censura la decisione laddove ha respinto la richiesta di esame del teste RI UD e di acquisizione dell’assegno da questi emesso in favore dell’ente pubblico proprietario dell’immobile in Caserta, oggetto di confisca. Osserva che, essendo all’epoca Di PI, priva di capacità reddituali, la provvista per l’acquisto era stata fornita da detto 2 RI, con “titolo” tratto sul suo conto corrente, circostanza che spiega perché la ricorrente non sia in possesso del titolo di pagamento. L’immobile, pagato circa 60.000,00 euro, fu acquistato da un ente pubblico. Nel periodo successivo, la capacità reddituale di Di PI è provata dalla documentazione prodotta e, comunque, ella produceva reddito sin dal 2003, anche se non dichiarato. Le circostanze dedotte, ad avviso della difesa, consentono anche di superare la presunta fittizietà dell’intestazione, la cui prova grava sul pubblico ministero, tenuto anche conto della prova di redditi leciti di ZA, provenienti da eredità e risarcimento dei danni. Infine, lamenta che Di PI non sia mai stata parte del procedimento nei confronti di ZA e che non le è mai stato notificato il provvedimento di sequestro, sicché ella è rimasta privata della possibilità di interloquire sul punto.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Ha osservato che le argomentazioni spese a sostegno delle doglianze (peraltro orientate ad accreditare la tesi della riconducibilità in capo alla ricorrente di un’opaca attività commerciale produttrice di redditi non dichiarati fiscalmente), tendono a sollecitare una nuova valutazione degli elementi di fatto sottesi alla decisione impugnata, non consentita in questa sede. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2. L’art. 240-bis cod. proc. pen., dispone che, nel caso di condanna per uno dei delitti ivi elencati, incluso quello di cui all’art. 416-bis cod. pen. e art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, è sempre disposta la confisca dei beni e delle altre utilità delle quali il condannato non possa giustificare la provenienza e delle quali abbia la disponibilità, anche per interposta persona, in valore sproporzionato al proprio reddito. Nel caso di specie, ZA, coniuge della odierna ricorrente, condannato per i c.d. reati spia di cui sopra con sentenza irrevocabile, ha subito il sequestro e la confisca di quote societarie, rapporti finanziari e di un immobile sito in Caserta, via Campania, fraz. Tredici, formalmente intestato all’odierna ricorrente Di PI, ma di fatto nella sua disponibilità. Sui presupposti della confisca a carico di ZA (costituiti dal fatto che i beni si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell’interessato che sia dichiarato responsabile di uno dei reati spia e che il valore dei beni sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282687-01), non è consentito tornare, essendo la pronuncia coperta dal giudicato, fermo restando che,in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto (Sez.U, n. 30355 del 27/03/2025, Rv. 288300 – 01 con principi che, pur affermati con riguardo alla confisca di prevenzione, hanno portata generale): soluzione che, superando la critica sviluppata in ricorso quanto al rispetto del principio del contraddittorio, fa 3 salva la tutela dei diritti difensivi della ricorrente, nei limiti del suo interesse ad impugnare (v., in ogni caso, infra sub 6).
3. Deve ancora premettersi che «il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico [...]» (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006; Casula, Rv. 233708). Giova, altresì, ricordare quanto affermato dalla sentenza della Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito». Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».
4. Nel caso in esame, la ricorrente Di PI ha adito la Corte territoriale intendendo dimostrare l’effettiva titolarità del bene costituito dall’appartamento in Caserta mediante dimostrazione di aver fornito la provvista necessaria per l’acquisto. Secondo la valutazione effettuata dall’Autorità procedente, detta prova non è stata fornita in quanto, all’epoca dell’acquisto, avvenuto nel luglio 2004, la ricorrente risultava titolare di una attività improduttiva di redditi e in quanto i redditi prodotti negli anni successivi, dal 2014 al 2018, oggettivamente modesti, non avrebbero consentito un risparmio da finalizzare al pagamento parziale dell’immobile. Evidenziava, altresì, che nel rogito si indicava che il prezzo era stato già corrisposto in precedenza, senza specificazione alcuna 4 delle modalità di pagamento che, quindi, rimanevano «oscure e non tracciate». A fronte di tale apparato argomentativo, esaustivo e immune da vizi logici, il ricorrente propone censure di contenuto fattuale, relative alla sufficienza dei redditi a decorrere dal 2014 o alla mancata dichiarazione di redditi in realtà percepiti, dirette quindi, ad attaccare le valutazioni di merito compiuto della Corte di appello, provocando una rivalutazione dei fatti che, alla luce dei principi in precedenza esposti, esorbita dal perimetro valutativo di questa Corte segnato dall'art. 606 cod. proc. pen. Peraltro, si osserva che con riferimento ai redditi non dichiarati, seppur è vero che, diversamente da quanto previsto per il proposto, i terzi che intendono rivendicare l'effettiva disponibilità dei beni, ritenuti del proposto e a loro solo fittiziamente intestati, possono giustificare la ravvisata sproporzione tra quanto posseduto e la propria capacità economica adducendo proventi da evasione fiscale (Sez. 5, n. 17822 del 28/01/2025, Rv. 288127 – 01), è altresì da rilevare che la circostanza è, in questa sede, dedotta in modo assolutamente generico e meramente assertivo e non si estrinseca in una argomentata censura alla decisione della Corte di appello. Deve, peraltro, sottolinearsi la contraddittorietà delle deduzioni difensive - ciò che assume rilievo anche ai fini di quanto si dirà subito infra sub 5 - laddove, per un verso, per giustificare l'intervento del RI, si afferma l'inesistenza di redditi sufficienti della ricorrente e, per altro verso, sempre in termini di assoluta genericità, si assume che i redditi esistessero ma non fossero dichiarati.
5. La difesa lamenta l’illogicità della motivazione con riferimento alla mancata audizione del teste RI. Sul punto, si impongono alcune precisazioni. «Il giudice di merito può negare l'ammissione di una prova, più specificamente di una testimonianza, quando appare evidente la sua irrilevanza per superfluità, scarsa o mancata attinenza con il tema del processo ovvero per altre ragioni obiettivamente risultanti prima che la prova o la testimonianza siano assunte. Egli, però, non può escludere tale ammissione sulla presunzione, ancorché ragionevole, della sua inattendibilità perché, così facendo, anticipa un giudizio sulla valutazione della prova medesima che deve essere necessariamente espresso soltanto dopo che questa sia stata esperita» (Sez. 4, n. 4966 del 07/02/1996, Rv. 204589-01; Sez. 6, n. 7383 del 21/10/2004, Rv. 231130-01). Nel caso di specie, tuttavia, la Corte è pervenuta ad escludere l’ammissibilità della testimonianza anche sulla base della assoluta genericità dell’oggetto, non essendo state indicate esattamente le circostanze sulle quali avrebbe dovuto vertere l’esame del teste, con specifico riferimento agli elementi rilevanti ai fini della decisione. IA, in questo senso, è la considerazione della Corte sulle “modalità di pagamento, che rimangono del tutto oscure e non tracciate”, nonché sul fatto che la provvista sarebbe stata erogata in una data indeterminata (“già corrisposta in epoca precedente”): considerazioni che, nella sostanza, accanto al carattere indeterminato dell'operazione hanno riguardo razionalmente alla 5 assoluta indeterminatezza dei rapporti tra le parti che avrebbero spinto il RI a operare l'indicato versamento. La Corte ha fatto, quindi, corretta applicazione del disposto dell’art. 194, comma 3 e 499, comma 1, cod. proc. pen., secondo i quali il testimone deve deporre su fatti specifici e determinati.
6. Quanto, infine, alla violazione del diritto di difesa per non essere stata la ricorrente citata nel giudizio di cognizione, si osserva che la tutela del terzo è comunque assicurata dal procedimento avanti il giudice dell’esecuzione. Questa Corte ha affermato che le questioni relative alla conformità della confisca al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l.
contro
Italia possono essere proposte dagli interessati al giudice dell'esecuzione, anche chiedendo la revoca della misura e che, in tale fase, al fine di compiere l'accertamento richiesto, il giudice gode di ampi poteri istruttori ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 - 04;Sez. 2, n. 38855 del 28/9/2021, Rv. 282196-01). Nel caso di specie, l’odierna ricorrente ha adito il giudice dell’esecuzione avanti il quale ha potuto, quindi, articolare in modo pieno la propria pretesa.
7. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 17/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6