Sentenza 3 aprile 2002
Massime • 1
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 460 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che nel decreto di condanna sia indicato, accanto alla facoltà di chiedere l'oblazione, anche l'avvertimento che la mancata proposizione della relativa istanza produce la decadenza di cui all'art. 464, comma 3, dello stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2002, n. 29975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29975 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 03/04/2002
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - N. 329
3. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - N. 041244/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) IN IU N. IL 19/04/1948
avverso SENTENZA del 07/05/2001 TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LA GIOIA VITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IU Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza pronunziata il 7 maggio 2001 il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nel giudizio successivo ad opposizione a decreto penale di condanna, ha dichiarato CI IU colpevole del reato di molestie (art. 660 C.p.) a mezzo telefono in danno di AR FR e lo ha condannato alla pena di lire 600.000 di ammenda.
L'esecuzione delle telefonate, anche notturne, è stata accertata attraverso l'esame dei tabulati telefonici. Il Tribunale inoltre ha dichiarato inammissibile, a sensi dell'art. 464, co. 3, c.p.p., la istanza di oblazione formulata in udienza dall'imputato in quanto non proposta con l'atto di opposizione al decreto penale. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con due motivi redatti personalmente, deducendo nell'ordine:
- la illegittimità costituzionale dell'art. 460 C.p.p. nella parte in cui non prevede che il decreto penale debba contenere l'avviso che con la opposizione può essere proposta istanza di oblazione a pena di decadenza;
- la erronea applicazione della legge con riferimento agli artt.464 e 192 C.p.p. Motivi della decisione
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 460 c.p.p., come modificato dalla legge n. 479/99, è manifestamente infondata. Non sussiste infatti alcuna violazione dei principi costituzionali del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 111 Cost.) che sono stati indicati dal ricorrente quali parametri di riferimento.
In sostanza il dubbio di incostituzionalità è stato prospettato con riferimento alla mancata previsione che nel decreto di condanna sia indicato, accanto alla facoltà di chiedere la oblazione, anche l'avvertimento che la mancata proposizione della istanza di oblazione produce la decadenza prevista dall'art. 464, co. 3, c.p.p.
Ma il dubbio non ha alcun fondamento in quanto l'avviso che insieme alla opposizione al decreto può essere proposta anche la istanza di ammissione alla oblazione e ai riti alternativi, appare sufficiente a tutelare un soggetto di media diligenza il quale, se ritiene, può informarsi sugli effetti derivanti dalla mancata proposizione della richiesta di oblazione. La disciplina del contenuto del decreto di condanna rientra ovviamente nella discrezionalità del legislatore e, nel caso concreto, il mancato richiamo della sanzione della decadenza non viola alcun principio costituzionale.
La censura di erronea applicazione dell'art. 464, co. 3, C.p.p., nella nuova formulazione risultante dalle modifiche introdotte con la legge n. 479/99, è infondata. Il ricorrente sostiene, sulla base del principio "tempus regit acrum", che la norma è entrata in vigore solo nel gennaio 2000 e pertanto non poteva essere applicata agli atti processuali anteriori. Ma la stessa formulazione della censura ne dimostra la infondatezza nel caso concreto, ove si ricordi che l'opposizione al decreto penale è stata proposta il 18 febbraio 2000 quando la norma era certamente in vigore nella forma modificata. Nella parte finale del ricorso è contenuto un accenno ai criteri di valutazione delle prove fissati nell'art. 192 C.p.p. per dimostrare che l'imputato con le sue telefonate non ha recato alcun disturbo alla persona offesa. La censura, oltre che estremamente generica, contiene mere asserzioni in punto di fatto ed è perciò inammissibile.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2002