Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2002, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
O L 2 L 7 - O 0 1 B - 6 I 2 D L E LACO 0 22 27/02 T A D T R 2 S 4 6 O . P R U . M P . REPUBBLICA ITALIANA I D A B . l D l a E . T t a N t E 2 A CORTE SUPREMA DICASSAZIONE S 2 E . t Oggetto r a determinazione SEZIONE PRIMA CIVILE indennità di espropriazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LOSAVIODott. Giovanni Presidente R.G.N. 2671/99 Cron.5404 Dott. Alessandro CRISCUOLO - Rel. Consigliere Rep. 620 Dott. Ugo VITRONE - Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud.02/10/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Onofrio FITTIPALDI - Consigliere - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig.. IL SOLE 24 ORE S ENTENZA per diritti 370 il 1.5 FEB. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE COMUNE DI NOTO, in persona del Sindaco pro tempore, elet:tivamente domiciliato in ROMA VIA ATTILIO FRIGGERI presso l'avvocato LONGO LUCIO, che lo rappresenta95, e difende unitamente all'avvocato RIZZA ERNESTO, giusta procura a margine del ricorso;
CANCEL ER A ricorrente -
contro
CA FO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRISCIANO 42, presso l'avvocato GALLUZZO SILVIO, che CANCELLERIA lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato giusta mandato a margine del 2001 PE AGOSTINO, 2010 controricorso;
-1
- controricorrente -
2
contro
LL IN, CA EM, CA UR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PRISCIANO 42, presso l'avvocato SILVIO GALLUZZO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato AGOSTINO PE, giusta mandato a margine del controricorso;
· controricorrenti · avverso la sentenza n. 767/98 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 30/09/98; udi.ta la relazione della causa svolta nella pubblica udi.enza del 02/10/2001 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato Longo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il resistente, l'Avvocato Galluzzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 Corn.Noto Svolgimento del processo Con citazione notificata il 7 maggio 1995 LC TO e ST TO convennero in giudizio davanti alla Corte di appello di Catania il Comune di Noto, opponendosi alla determinazione dell'indennità di espropriazione relativa ai seguenti terreni di loro proprietà: a) suolo di mq. 6.788, appartenente a ST TO, riportato in catasto alla partita 60913, fol. 254, part. 90; b) suolo di mq. 3.326, appartenente a LC TO, riportato in catasto alla partita 60913, fol. 254, part. 33. L'espropriazione era stata disposta con ordinanze sindacali n. 141 e 142 in data 7 giugno 1995, con un'indennità offerta di lire 35.406.318, ritenuta non congrua dagli opponenti. Il Comune di Noto contestò la fondatezza dell'opposizione e chiese che il valore dell'area espropriata fosse determinato ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 e, in subordine, con conferma del valore di stima attribuito agli stessi terreni dalla sentenza n. 464 del 1995, pronunciata dalla stessa Corte di appello nella causa concernente l'indennità di occupazione. Espletata una consulenza tecnica, la Corte di appello di Catania, con sentenza depositata il 30 settembre 1998, determinò in complessive lire 193.196.030 l'indennità di espropriazione dei terreni appartenenti a ST ed a LC TO, di cui alle ordinanze del sindaco di Noto nn. 141 e 142 del 7 giugno 1995, ordinò al Comune di provvedere al relativo deposito con gli 4 interessi come in motivazione, condannò l'ente territoriale al pagamento delle spese del giudizio. La Corte di merito considerò: che, con sentenza n. 464 del 1995, emessa tra le parti in causa (e, per quanto risultava, non impugnata) la Corte medesima, pronunziando sull'indennità di occupazione degli stessi terreni oggetto della presente controversia, aveva accertato che il valore di quei suoli, alla data d'immissione in possesso del Comune (19 giugno 1990), era di lire 33.000 a mq., aumentato a lire 36.000 a mq nel dicembre 1993, avuto riguardo alle limitate oscillazioni del mercato immobiliare nel periodo indicato;
che tali risultanze apparivano confermate dagli accertamenti tecnici espletati, perché dalla relazione del consulente di ufficio emergeva che, alla data del 7 giugno 1995 (in cui erano stati emessi i decreti di espropriazione per le aree in questione), a dette aree poteva attribuirsi il valore di lire 38.000 a mq.; che lo stesso ente convenuto, del resto, sia pure in subordine aveva chiesto che fosse confermato ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione il valore venale dei suoli già accertato nel precedente giudizio concernente la determinazione dell'indennità di occupazione, onde il valore di lire 38.000 a mq. stimato dal c.t.u. con riferimento alla data dei decreti di esproprio andava giudicato congruo;
5 che, pertanto, tenuto conto dell'estensione complessiva dei suoli espropriati (mq. 10.114), il loro valore venale ammontava a lire 384.332.000, mentre il reddito dominicale rivalutato (nel decennio), in base ai non contestati calcoli del c.t.u., era pari a lire 2.060.000, onde in applicazione dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 la media trai due dati conduceva al risultato di lire 193.196.030; che l'indennità di espropriazione andava determinata in tale importo, non dovendosi nella specie procedere all'ulteriore riduzione del 40%, prevista in via generale dal citato art. 5 bis, in quanto il Comune non aveva posto in essere le condizioni per consentire agli espropriati di accettare una indennità calcolata ed offerta secondo i criteri della menzionata norma, come era reso palese dal fatto che l'indennità offerta risultava quantificata con provvedimento del 23 ottobre 1991, quindi di data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992. Contro la suddetta sentenza (notificata il 2 dicembre 1998) il Comune di Noto ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi illustrati con memoria. LC TO ha resistito con controricorso. Anche IN LP, EM TO e MA TO (quali eredi dell'avv. ST TO) hanno resistito con controricorso. 6 LC TO e gli eredi di ST TO hanno poi depositato memoria. Motivi della decisione 1.I controricorrenti IN LP, EM TO e MA TO con il controricorso notificato al Comune di Noto il 21 - settembre 2000 - adducono che il ricorso per cassazione del detto Comune, ritualmente notificato all'avv. LC TO, non sarebbe stato validamente notificato agli eredi dell'avv.ST TO. Infatti la notifica eseguita "collettivamente ed impersonalmente” non sarebbe conforme a diritto, non essendo applicabili né l'art. 303 (2° comma) c.p.c., perché riguarda lo stesso grado del giudizio, né l'art. 330 (2° comma) c.p.c., essendo avvenuto il decesso in data 23 aprile 1998, cioè prima della Min き pubblicazione della sentenza (30 settembre 1998) e prima della notificazione della stessa (2 dicembre 1998). I resistenti, con il controricorso, avrebbero inteso sanare la nullità della suddetta notifica al solo scopo di evitare perdite di tempo per effetto di eventuali ordini d'integrazione del contraddittorio, rilevando però che, per l'inesistenza della notifica stessa, la sentenza impugnata sarebbe passata in giudicato quanto meno in ordine ai mq.
6.788 di terreno appartenenti a ST TO. Il collegio osserva che, secondo le risultanze degli atti, di cui la Corte deve prendere diretta cognizione essendo addotto un error in procedendo, il ricorso per cassazione del Comune, ritualmente 7 notificato a LC TO il 26 gennaio 1999, fu invece notificato “agli eredi del defunto avv. TO ST, dom.ti e res.ti in Firenze, nel suo ultimo domicilio di via Neri di Bicci n. 28 Firenze, a mezzo plico postale raccomandato con R.R. come per legge". La spedizione a mezzo posta avvenne il 25 gennaio 1999 (v. relata in calce al ricorso). Agli atti si trova un primo avviso di ricevimento di atto giudiziario, rep. n. 1354, spedito il 25 gennaio (senza indicazione di anno) e diretto a TO ST "(x eredi)", con indirizzo “Neri di Bicci 28", senza indicazione di città, dal quale risulta che la raccomandata sarebbe stata ricevuta da LP IN, in qualità di moglie, il 3 gennaio 1999 e con il timbro dell'ufficio distributore di Firenze in data 3 febbraio 1999; si trova poi un ва altro avviso di ricevimento, rep. n. 2787, spedito il 25 gennaio 1999, diretto a "eredi avv. TO ST", con indirizzo "via Neri di Bucci 28 Firenze", relativo ad un piego che, per - irreperibilità del destinatario, risulta depositato in data 29 gennaio 1999 presso l'ufficio e non ritirato. Orbene, è vero che, come notano i resistenti, si verte in tema di cause scindibili (perché la controversia è solo formalmente unitaria, riguardando due terreni separati, appartenenti a proprietari diversi ed oggetto di distinti decreti di espropriazione), sicché non vi era da disporre alcuna integrazione del contraddittorio tra LC TO (da una parte) e gli eredi di 0 0 ST TO dall'altra. E va altresì rilevato che il primo avviso di ricevimento (rep. n. 1354) non è idoneo ad integrare una valida notificazione alla persona che risulta avere ricevuto la raccomandata, stante la palese erroneità della data di ricevimento. Tale data, infatti, è indicata nel 3 gennaio 1999, mentre la data di spedizione risulta essere il 25 gennaio. Né il detto errore, che si risolve in incertezza assoluta circa la data in cui la notifica sarebbe avvenuta, è superabile con altri riferimenti cronologici dai quali possa desumersi il compimento della notifica del ricorso nei sessanta giorni dalla notificazione della sentenza pronunciata dalla Corte di appello, notificazione avvenuta il 2 dicembre 1998 (sicché il termine di 60 giorni veniva a scadere il 31 gennaio 么 1999). Resta però il secondo avviso di ricevimento, indirizzato agli eredi dell'avv. ST TO, dal quale si evince che il piego, per irreperibilità del destinatario, fu depositato presso l'ufficio il 29 gennaio 1999. Trattandosi di notificazione a mezzo del servizio postale, essa deve considerarsi perfezionata, per il notificante (nella specie, per il Comune di Noto), nel momento in cui il piego, non potuto consegnare, fu depositato presso l'ufficio postale (Cass., sez. un., 5 marzo 1996, n. 1729), cioè appunto il 29 gennaio 1999, onde la notifica stessa per questo aspetto deve considerarsi tempestiva. 0 Tuttavia nel caso in esame non ricorrevano gli estremi per effettuare la notifica agli eredi collettivamente ed impersonalmente. Infatti, ST TO mancò ai vivi il 23 aprile 1998 (circostanza incontroversa). La causa fu posta in decisione all'udienza dell'8 maggio 1998, come emerge dalla sentenza impugnata. Non era applicabile, dunque, l'art. 330, comma 2°, c.p.c., perché tale norma riguarda il caso in cui la parte sia deceduta dopo la notificazione della sentenza. Non era applicabile l'art. 328 c.p.c., perché detta norma riguarda i casi in cui gli eventi interruttivi sopravvengano durante la decorrenza dei termini per l'impugnazione. Neppure era applicabile l'art. 303, comma 2°, c.p.c., perché la disposizione concerne la riassunzione del processo a seguito dell'interruzione per morte della parte (tra l'altro), ma nel caso de quo il processo non era stato interrotto perché la morte della parte (sopravvenuta nel corso del giudizio di merito) non risulta dichiarata (e, infatti, la sentenza della Corte di Catania fu pronunciata anche nei confronti di ST TO: v. epigrafe). In realtà, proprio per tale ragione l'impugnazione andava notificata presso il procuratore costituito che non aveva dichiarato, o notificato alle altre parti, il decesso del proprio rappresentato (cfr. Cass., 2 febbraio 2000, n. 1127; Cass., 21 luglio 1998, n. 7121; Cass., 27 febbraio 1996, n. 1540). 10 Peraltro, ad avviso del collegio, la notificazione, eseguita nelle forme indicate, nel caso de quo non può essere definita inesistente. Essa è così qualificabile quando la difformità dal modulo legale sia tale che il fenomeno verificatosi risulti inidoneo ad inserirsi nello sviluppo del processo, come nel caso in cui la consegna dell'atto sia avvenuta a persona ed in luogo in nessun modo riferibili al destinatario, ovvero allorché non vi sia stata alcuna consegna dell'atto da notificare (Cass., 13 aprile 2000, n. 4753). Nella fattispecie l'atto da notificare fu indirizzato agli eredi nel domicilio reale del TO (la circostanza non è controversa) e per irreperibilità dei destinatari fu depositato presso l'ufficio postale. Un collegamento con costoro, quindi, esisteva, sicché non d'inesistenza deve parlarsi bensì di nullità, e questa è rimasta sanata con efficacia ex tunc per la costituzione degli eredi TO, avvenuta mediante il controricorso notificato il 21 settembre 2000. Ne deriva che il ricorso per cassazione è ammissibile anche nei confronti dei suddetti eredi TO.
2. Con il primo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia violazione dell'art. 5 bis L. 8 agosto 1992, n. 359, e dell'art. 16 L. n. 865 del 1971, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonché difetto assoluto di motivazione. 11 La Corte distrettuale non si sarebbe neppure posto il problema relativo alla inapplicabilità, nel caso in esame, del citato art. 5 bis. Infatti, le aree in questione sarebbero agricole, mentre il criterio di determinazione dell'indennità espropriativa stabilito dalla citata norma si applicherebbe ai suoli edificabili, e tali sarebbero in primo luogo quelli assistiti dal requisito dell'edificabilità legale, mentre soltanto in mancanza di strumenti urbanistici potrebbe adottarsi il criterio sussidiario dell'edificabilità di fatto. Nella fattispecie il P.R.G. del Comune di Noto, vigente alla data dell'esproprio (7 giugno 1995) qualificherebbe i suoli de quibus come zona “E” agricola, onde i detti suoli sarebbero privi del requisito dell'edificabilità legale. La sentenza impugnata, dunque, avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 5 bis ed avrebbe del tutto omesso di motivare sul punto della qualificazione, agricola o edificatoria, dei terreni. Le suddette censure non hanno fondamento. I resistenti, nei rispettivi controricorsi, adducono (tra l'altro) che la questione relativa alla natura edificabile delle aree espropriate sarebbe coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 464/95, depositata il 18 maggio 1995, pronunciata dalla Corte di appello di Catania tra le stesse parti di questa controversia (TO LC e ST, attori Comune di Noto, convenuto) ed avente ad - oggetto la determinazione dell'indennità di occupazione per gli 12 stessi suoli poi espropriati. In quella sentenza sarebbe stata accertata la natura edificabile dei suoli ed il Comune di Noto, proponendo ricorso per cassazione (poi deciso da questa Corte con sentenza n. 5537/98), non avrebbe formulato alcuna censura avverso la detta qualificazione. Al riguardo si deve premettere che questa Corte, pronunziando a sezioni unite con sentenza 25 maggio 2001, n. 226/01/SU, ha affermato il principio in forza del quale l'eccezione di giudicato esterno è rilevabile di ufficio ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa, qualora il giudicato risulti da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito, con la conseguenza che, in mancanza di pronuncia (o nell'ipotesi in cui il giudice del merito abbia affermato la tardività dell'allegazione e la relativa pronunzia sia stata impugnata), il giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, con indagini ed accertamenti anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito. Alla luce del suddetto principio (che il collegio condivide) l'eccezione di giudicato esterno deve essere esaminata (trattandosi di profilo rilevabile anche d'ufficio), con la precisazione che la sentenza della Corte di appello di Catania n. 464/1995 risulta prodotta nel giudizio di merito dallo stesso Comune di Noto (v. n. 13 1 dei documenti versati nel giudizio di merito ed elencati in calce alla comparsa di costituzione dell'ente in quel giudizio) e, peraltro, risulta espressamente richiamata dalla sentenza qui impugnata (pag.5). Ciò posto, si osserva che la sentenza n. 464/1995, chiamata a determinare l'indennità di occupazione, muovendo dagli accertamenti compiuti dal c.t.u. stabilì che i suoli in questione, pur ricadendo in zona agricola, avevano concrete attitudini edificatorie, desunte dalla accessibilità, dalla ubicazione, dallo sviluppo della zona e dalla esistenza di servizi pubblici, e confermati dalla stessa destinazione di fatto impressa dalla P.A. La Corte territoriale, in sostanza, ritenne sussistente l'edificabilità M di fatto, affermando che "nessuna innovazione ha introdotto sul punto l'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, che va interpretato alla stregua dei criteri valutativi già adottati dalla giurisprudenza, con riferimento tanto alla situazione giuridica che a quella effettiva di edificabilità (come chiarito dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 442 del 1993)” (pag. 5-6). Tanto stabilito, la suddetta sentenza passò a determinare il valore delle aree, sul quale calcolò l'indennità di occupazione in misura corrispondente agli interessi legali. Come si vede, dunque, la pronuncia della Corte di Catania sulla natura edificabile dei suoli non era riferita ad un accertamento incidentale ma costituì l'antecedente logico necessario (e, peraltro, 14 espresso) della statuizione adottata in tema d'indennità di occupazione. Né potrebbe contestarsi questo punto con l'argomento che, nel presente giudizio, la valutazione andrebbe fatta con riferimento alla data del decreto di esproprio (7 giugno 1995), mentre la sentenza n. 464/95 valutò i suoli con riferimento all'arco cronologico compreso tra il giugno 1990 e il dicembre 1993. Si deve replicare che come lo stesso attuale ricorrente deduce - (ricorso per cassazione, pag. 4) -- il P.R.G., che qualificava la zona in questione come agricola, fu approvato definitivamente 1'11 marzo 1993; che esso, pertanto, era già da tempo in vigore quando la sentenza n. 464/95 fu emessa;
che tale sentenza non ha ignorato la classificazione dei suoli in zona agricola, ma ha tuttavia ritenuto di valorizzare l'edificabilità di fatto, sicché la situazione sulla quale essa si è pronunziata risulta identica a quella esistente alla data del 7 giugno 1995. Va aggiunto che la sentenza n. 464/95 fu depositata il 18 maggio 1995 e fu impugnata dal Comune di Noto con ricorso per cassazione. Come risulta dalla sentenza di questa Corte n. 5537 del 1998, con detto ricorso l'ente territoriale sostenne soltanto che l'indennità di occupazione si sarebbe dovuta determinare con riferimento al valore “legale” dei beni espropriandi, determinato ai sensi dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892, previa sostituzione del parametro dei fitti coacervati dell'ultimo decennio 15 con quello del reddito dominicale rivalutato e, quindi, operando una successiva detrazione del 40%, perché i proprietari delle aree occupate non avevano manifestato la volontà di accedere alla cessione volontaria delle medesime. Il Comune, quindi, lungi dal censurare la (ritenuta) natura edificabile dei terreni invocò appunto l'applicazione dell'art. 5 bis, primo comma, della legge n. 359 del 1992, relativo alle indennità di espropriazione per le aree edificabili (posizione, peraltro, ribadita nel grado di merito di questo processo: v. le conclusioni trascitte nell'epigrafe della sentenza qui impugnata). E questa Corte, nell'accogliere il ricorso, affidò al giudice di rinvio il compito di "rideterminare l'indennità di occupazione rapportandola ad una percentuale dell'indennità di espropriazione che sarebbe spettata agli attori in applicazione dei criteri introdotti dal primo comma dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, ovvero a quella maggiore indennità che dovesse loro spettare al momento della decisione in ordine all'indennità di occupazione per effetto dei concreti sviluppi della procedura espropriativa promossa a loro carico". Come si vede, dunque, anche nel principio di diritto così affermato è esplicito il richiamo all'art. 5 bis cit., concernente il criterio legale di determinazione dell'indennità espropriativa per le aree edificabili. Ne deriva che realmente sulla natura dei suoli in questione si è formato il giudicato per effetto della precedente sentenza 16 intervenuta tra le parti (n.464/95), onde è corretto il ragionamento seguito dalla Corte di merito che da quella sentenza ha preso le mosse facendo applicazione dell'art. 5 bis (primo comma) per determinare l'indennità di esproprio. Pertanto il primo motivo del ricorso deve essere respinto. Con il secondo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia ancora violazione dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. La Corte di appello avrebbe ritenuto non applicabile la riduzione del 40% prevista dalla citata norma perché il Comune non avrebbe offerto l'indennità calcolata in base ai criteri dalla medesima norma introdotti. Ma, poiché il Comune avrebbe contestato l'edificabilità dei suoli, non avrebbe potuto avanzare alcuna nuova offerta. Se, per assurdo, l'autorità giudiziaria avesse ritenuto i suoli edificabili, avrebbe dovuto fissare un termine affinché l'Amministrazione comunale formulasse l'offerta, mettendo i privati in condizioni di decidere se accettarla. Neppure questa censura è fondata. Come questa Corte ha già affermato, in mancanza di un'offerta provvisoria dell'indennità di espropriazione, valida e tempestiva, durante il procedimento espropriativo, ai sensi dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, l'indennità liquidata giudizialmente non deve essere decurtata del 40% (Cass., 11 maggio 2001, n. 6538). 17 Nel caso in esame, come risulta dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso per cassazione, l'ente territoriale non formulò un'offerta secondo i nuovi criteri. L'indennità offerta con provvedimento del 23 ottobre 1991 è priva di efficacia, perché risalente ad epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992 (v. Cass., n. 6538/2001 cit., in motivazione). Né può condividersi l'assunto secondo cui il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per consentire al Comune di Noto di formulare l'offerta, perché nessuna norma prevede un potere o facoltà del genere, mentre nello schema della procedura di determinazione dell'indennità disciplinata dalla legge n. 359 del 1992 l'offerta dell'indennità stessa (al fine di attivare il meccanismo della cessione volontaria) deve necessariamente provenire dall'ente espropriante, che è il solo soggetto ad essere investito del relativo potere (Cass., 15 marzo 2001, n. 3748, in motivazione). Con il terzo motivo il ricorrente adduce "violazione dell'art. 5 bis L. 359/92. Omessa ed insufficiente motivazione". Sostiene che nessuna seria indagine sarebbe stata svolta dal c.t.u. in ordine ai reali valori di mercato dei terreni nella zona oggetto della contestazione. Infatti, come dovrebbe dedursi da un atto di compravendita del 2 febbraio 1995, con il quale i fratelli LC e ST TO avrebbero alienato al signor RA ER il rimanente suolo di loro proprietà, il prezzo sarebbe stato fissato in 18 lire 155 milioni, di cui lire 85 milioni riferite al terreno ed ai fabbricati rurali e lire 70 milioni ad un caseggiato. Tali valori sarebbero largamente inferiori a quelli stimati dal consulente. La sentenza impugnata, sul punto, sarebbe motivata con riferimento alla stima di quest'ultimo, la cui relazione però non sarebbe adeguatamente argomentata, non essendo dato comprendere da quali elementi il consulente abbia tratto i valori enunciati, poiché in atti di comprandita stipulati nel libero mercato quei prezzi risulterebbero inesistenti. Il motivo è inammissibile. Fermo il punto che il Comune neppure allega di aver sottoposto le all'esame dei giudici del merito, deveindicate doglianze osservarsi che - sotto la veste di un presunto difetto di motivazione il ricorrente censura le valutazioni e gli apprezzamenti del consulente di ufficio, per di più sulla base di affermazioni generiche (a parte il riferimento ad un unico atto, che però non adduce di aver segnalato al consulente nel grado di merito) e senza esporre il percorso argomentativo seguito dal detto consulente al fine di porne in evidenza le presunte carenze, così incorrendo in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Questo, in definitiva, deve essere respinto. Si ravvisano tuttavia giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. 1 19
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto dal Comune di Noto e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2001, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il consigliere est. Il Presidente 9. Losavio 109T 129,11 Авт ортов ет 456T TOT CORTE SUDDENADI CASSAZIONE Dina Sazione Civile LCANCELLIERE Depositato in Cancelleria Audirba BlanchBlandy 1 5 FEB. 2002 il ✓ IL CANCELLIERE O L L 2 O -7 B -10 I 6 D 2 L A E T D S 2 O 64 P . IM .R .P D A D ll.B E a T . EN b ta S 2 E 2 rt. a AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 / Registrato in gaia 27 MARS 2003 n./30.8. Oversate CENTOVENTINOVĒ/1]. al n.
7. p. Il Dirigenta Area Servizi Gludiziari (euro (Dott.ssa Maria G FILIPPO) ☐ Responsabile Servizio (Dr. M. RACCHINI) C T E A 200