Sentenza 3 novembre 2010
Massime • 1
L'alterazione di copia informale di un atto pubblico non integra il reato di cui agli artt. 476 - 482 cod. pen., che sussiste solo in presenza dell'alterazione di copie autentiche di atti pubblici, né il meno grave reato di cui all'art. 485 cod. pen., che ha ad oggetto la falsificazione delle scritture private. (Fattispecie relativa ad alterazione di fotocopia informale, non autentica, dell'atto pubblico originale).
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- 1. La formazione della copia di un atto inesistente non è falso materialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 agosto 2019
Il fatto Con sentenza del 6 aprile 2017 la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 21 aprile 2015, aveva assolto W. M. dall'imputazione del reato di falso materiale di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. perché il fatto non sussiste. All'imputato era stata contestata la formazione della falsa fotocopia di un'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di S. S. in favore della “P. I.” s.n.c., società della quale egli era amministratore, esibita al capo dell'ufficio tecnico di quel Comune (ing. G. D.) da un perito (geom. G. M.) incaricato della valutazione di un terreno di proprietà della società “P. I.”, in relazione ad …
Leggi di più… - 2. Falsificare fotocopie non è reato (Cass. pen., 8870/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
La fotocopia falsificata non integra il reato di falso quando, nell'intenzione dell'agente e nella valenza oggettiva, l'atto sia presentato come fotocopia, con la conseguenza è priva di rilevanza ed effetti, anche penali; per contro, la fotocopia falsificata integra il reato di falsità materiale quando essa si presenta non come tale ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno. Corte di Cassazione sez. V Penale 9 ottobre 2014 ? 27 febbraio 2015, n. 8870 Presidente Fumo ? Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza del 28 giugno 2011, con la quale il Tribunale di quella stessa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/11/2010, n. 42065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42065 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 03/11/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 3344
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 14482/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) US O\, N. IL *23/04/1935*;
avverso la sentenza n. 4159/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 14/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio relativamente alla condanna per il capo A); con rinvio per la determinazione della pena - Rigetto nel resto;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Aleffi per Loyd Adriatico s.p.a. e l'avv. Leserre per RR PA ed altri che hanno concluso per il rigetto e la condanna alle spese;
Udito il difensore avv. Papadia che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per il capo A perché il fatto non sussiste e per il capo B per prescrizione e comunque l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 14 luglio 2009, la Corte d'Appello di Napoli, 8^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di S.M. Capua Vetere, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'appellante US CE in ordine alla contravvenzione di cui al capo C) perché estinta per intervenuta prescrizione;
determinava la pena per i residui reati in continuazione in tre anni otto mesi di reclusione;
condannaci US\ alle spese del grado in favore delle parti civili costituite. Confermava nel resto la sentenza impugnata, con la quale US\ era stato dichiarato colpevole dei delitti di falso (art. 476 c.p., commi 1 e 2, art. 482 c.p., art. 61 c.p., n. 2) per avere contraffatto la procura generale alle liti del notaio \\Magurno\ di Diamante con la falsa attribuzione del potere di incassare somme per conto dei rappresentati;
di truffa ai danni dei liquidatori del Lloyd Adriatico Assicurazioni s.p.a. e di appropriazione indebita in danno dei suoi clienti della somma di L. 470 milioni costituente liquidazione per indennizzo;
tentata estorsione in danno dell'avv. ZA LU a mezzo di lettera anonima, dal contenuto minaccioso e accompagnata da un proiettile, finalizzata a costringerla a rinunciare a gran parte dei suoi onorari.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione all'art. 476 c.p., insussistente perché l'atto utilizzato è copia non autentica, del quale è inverosimile che non sia stata verificata l'autenticità da parte del liquidatore;
- mancanza di motivazione in ordine al delitto di truffa, perché la somma era stata depositata presso ufficio postale e perché a tanto era stato autorizzato da RR PA (informato del deposito) e dagli altri eredi;
mancanza di motivazione in ordine al delitto di tentata estorsione, perché il risultato della consulenza disposta dal PM sui caratteri della macchina da scrivere, con la quale era stata compilata la lettera di minaccia, è stato smentito da consulenza di parte;
omessa valutazione in ordine alla richiesta di qualificare il fatto come violenza privata ex art.610 c.p., stante l'insussistenza del fine di ingiusto profitto;
-
andavano concesse le attenuanti generiche perché la sola gravità del fatto e le funzioni svolte non ne giustificavano il diniego. Con motivi nuovi, il ricorrente personalmente torna ad illustrare le doglianze proposte ed eccepisce la maturata prescrizione al rilievo che i periodi di sospensione devono, esser tenuti in conto per il termine massimo di sessanta giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
La Corte di appello ha erroneamente invocato l'art. 492 c.p., perché il documento falsificato era fotocopia informale, cioè non autentica, dell'originale.
Va invero ribadito che "integra il reato di cui agli artt. 476 e 482 c.p. l'alterazione di copie autentiche di atti pubblici" (Cass. Sez.
5, 6.11-6.12.2000 n. 12731), sicché deve escludersi la sussistenza del reato nel caso di alterazione di copie informali, mentre la sua attitudine a trarre in inganno vale, in caso di uso, a qualificare il documento alterato come artificio (Cass. Sez. 5, 4.3-8.4.1999 n. 4409). Nè è configurabile il meno grave reato di cui all'art. 485 c.p., che ha ad oggetto la falsificazione delle scritture privare. Tale non è la fotocopia, il cui uso può avere rilievo penale solo nel caso in cui riproduce una scrittura privata falsificata (cfr. Cass. Sez. 5, 9.6.76 n. 6865) La sentenza per questo capo deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché formulato con considerazioni di tipo fattuale, sulla condotta serbata dal ricorrente e sulla valutabilità della stessa come dimostrativa della sua buona fede;
ovvero sull' asserita (peraltro in maniera generica) esistenza di autorizzazione in tal senso da parte dei suoi clienti.
3. Per le stesse ragioni è inammissibile il terzo motivo di ricorso, perché al fine di criticare la motivazione della sentenza impugnata, richiama il contenuto degli atti del processo (in particolare una consulenza di parte) di cui la sentenza impugnata non fa cenno, senza spiegare se con i motivi di appello si era specificamente sollecitata la considerazione del diverso risultato del parere dell'esperto nominato dall'imputato.
4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica come tentativo di estorsione del fatto addebitato al capo D), avendo indicato la finalità di profitto.
Tale parte della motivazione non è stata criticata, se non in maniera generica con l'assunto secondo il quale "manca del tutto la finalità di procurare a sè o ad altri ingiusto profitto".
5. Ancora in maniera inammissibile è svolto il quinto motivo di ricorso, sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, perché si critica (anche con i motivi aggiunti) la motivazione adottata sul punto in maniera assolutamente generica, non spiegandosi per quale ragione gli elementi valutati dalla Corte territoriale (la gravita del fatto e la condotta serbata dall'imputato contraria all'elementare deontologia professionale) sarebbero inidonei a giustificare la decisione, sicché la doglianza è proposta in violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), che impone che ogni richiesta sia giustificata dall'indicazione specifica delle ragioni di diritto (e degli elementi in fatto) a sostegno della richiesta stessa, violazione sanzionata con l'inammissibilità dall'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. e).
6. L' invocata prescrizione non è ancora maturata, perché essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata prima dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005,trovano applicazione i previgenti termini e la precedente regola della sua decorrenza (cfr. Cass. SS.UU. 29.10-10.12.2009 n. 47008), sicché, per effetto della ritenuta e non contestata continuazione, il calcolo deve essere effettuato a far data dal 9.1.2003 (data di consumazione dell'ultimo reato di tentata estorsione) anche per il delitto di truffa e appropriazione indebita sub B), che quindi, secondo il periodo ordinario di sette anni e mezzo cui vanno aggiunti i periodi di sospensione per effetto dei rinvii disposti a richiesta di parte da calcolarsi per intero (e non per sessanta giorni: cfr. Cass. Sez. 1, 4.10-1.12.2008 n. 44609; Cass. Sez. 5, 23.4-11.8.2008 n. 33335) cioè, per un anno (secondo quanto calcolato dall'impugnata sentenza), si prescriveranno il 9 agosto 2011.
7. L' annullamento in relazione al capo A), individuato dai giudici di merito come reato più grave sul quale sono stati effettuati gli aumenti per la continuazione, comporta la restituzione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuova quantificazione della pena in ordine ai residui reati.
8. La statuizione di conferma della condanna per i reati di cui ai capi B e D comporta l'accoglimento della richiesta di liquidazione delle spese in favore delle costituite parti civili, spese che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della complessità e rilevanza economica delle questioni.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di falso di cui al capo A perché il fatto non sussiste e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la determinazione della pena in ordine ai residui reati. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione in favore delle parti civili delle spese dalle stesse sostenute in questo grado di giudizio liquidate in Euro 3000,00 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. per la parte civile Lloyd Adriatico s.p.a. e in Euro 4000,00 oltre spese generali IVA e CPA per le parti civili RR PA, RR NU, RR PA, \RR NG, RR VA, IN ER e ZA LU. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2010