Sentenza 3 luglio 1998
Massime • 1
Per la notificazione del decreto penale è valido il principio generale secondo cui, quando è stata fatta elezione di domicilio a norma dell'art. 161 cod. proc. pen. e la notificazione sia divenuta non più possibile presso il domicilio eletto, essa è validamente eseguita mediante consegna dell'atto al difensore, di ufficio o di fiducia che sia, senza che sia consentita, in tal caso, l'applicazione analogica dell'art. 460,comma quarto, stesso codice, che prevede la revoca del decreto penale e la restituzione degli atti al pubblico ministero per il caso di irreperibilità del condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/1998, n. 3981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3981 |
| Data del deposito : | 3 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 3.07.1998
1.Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " N. 3981
3.Dott. CANZIO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 00183/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla richiesta di rimessione proposta da:
1) AM MB n. il 07.03.1960
2) EN AY n. il 12.06.1942
3) AM SE n. il 26.08.1955
nel procedimento pendente presso il G.I.P. PRETURA di GROSSETO sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. ANGELO VANCHERI lette le conclusioni del P.G. Dr. VINCENZO GERACI, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, osserva:
IN FATTO E DMITTO
AM MB, AM SE e EN AY, cittadini senegalesi, ricorrono, a mezzo del loro difensore, avverso tre ordinanze del Pretore di Grosseto in data 2.10.1997, di identico contenuto, con le quali sono state respinte le loro istanze di rimessione in termini per proporre opposizione contro altrettanti decreti penali emessi dal medesimo Pretore il 23.1.1997, con i quali i medesimi erano stati condannati a pene varie per il reato di cui all'art.474 c.p. (introduzione nello Stato di merce con marchi contraffatti). Il Pretore ha rigettato le istanze - basate sull'assunto che gli interessati non avevano avuto notizia, per irregolarità della notifica, dei decreti penali - osservando che la notifica era stata regolarmente effettuata ai sensi dell'art. 161 c.p.p., mediante consegna al difensore, per non essere stati gli imputati reperiti al domicilio dai medesimi eletto.
Lamentano i ricorrenti violazione degli artt.462 e 175 c.p.p., sotto il profilo che gli stessi non avevano avuto conoscenza dei decreti penali emessi nei loro confronti, dei quali avevano avutò notizia in maniera informale tramite i Carabinieri e che quindi, essendo risultati essi irreperibili all'atto della notifica e non avendo eletto domicilio presso il difensore loro nominato d'ufficio, il giudice avrebbe dovuto revocare il decreto penale ai sensi del comma 4 dell'art.460 c.p.p., o avrebbe dovuto rimettere in termini gli imputati per proporre opposizione ai sensi dell'art 175 stesso codice.
I ricorsi sono manifestamente infondati e vanno, pertanto, dichiarati inammissibili.
Invero, a prescindere dalle osservazioni del Procuratore Generale - secondo cui l'istituto della rimessione in termini non può trovare applicazione nel caso di dedotte nullità delle notificazioni - questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che per la notifica del decreto penale è valido il principio generale secondo cui, quando, come nella specie, è stata fatta elezione di domicilio ex art. 161 cod. proc. pen. e la notifica sia divenuta non più possibile presso il domicilio eletto, essa è validamente eseguita mediante consegna dell'atto al difensore, d'ufficio o di fiducia che sia. Sarebbe stato perciò abnorme il provvedimento con il quale il Pretore, applicando analogicamente l'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen., avesse eventualmente, come pretendono i ricorrenti,
revocato il decreto penale di condanna, ritenendo irreperibili gli imputati. (v. Cass., Sez. IV, sent. n. 1068 del 24-05-1996, Olia). Il giudice ha pertanto correttamente ritenuto valida la notificazione dei decreti penali, effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., mediante consegna al difensore, una volta constatato che era divenuta impossibile la notifica dei decreti stessi nel domicilio eletto dagli indagati, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, in via Sotto il Montaccio n.2 della Fraz. Giuncarico di Zavorrano. Gli interessati non avevano infatti mai comunicato il mutamento del domicilio eletto, nelle forme prescritte dall'art. 162 c.p.p.- La notifica poteva effettuarsi solo nelle forme dell'art. 161 comma 4 c.p.p., e gli imputati non potevano certo essere ritenuti irreperibili, avendo i medesimi già provveduto alla dichiarazione di domicilio, con tutte le conseguenze che da ciò derivavano, fra cui la impossibilità di essere rimessi in termini, in quanto la conoscenza dell'atto, a seguito della notifica in tal guisa effettuata, è presunta per legge.
Nè vale osservare che gli stessi non avevano eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, in quanto la notifica mediante consegna di copia dell'atto al difensore è imposta dalla legge stessa nel caso in cui, dopo la elezione di domicilio, l'interessato non si curi di comunicare all'autorità giudiziaria procedente il cambio di domicilio.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di essi, inoltre, al versamento della somma, ritenuta congrua, di L.500.000 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi al versamento della somma di L. 300.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 1998