Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/1998, n. 3981
CASS
Sentenza 3 luglio 1998

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Per la notificazione del decreto penale è valido il principio generale secondo cui, quando è stata fatta elezione di domicilio a norma dell'art. 161 cod. proc. pen. e la notificazione sia divenuta non più possibile presso il domicilio eletto, essa è validamente eseguita mediante consegna dell'atto al difensore, di ufficio o di fiducia che sia, senza che sia consentita, in tal caso, l'applicazione analogica dell'art. 460,comma quarto, stesso codice, che prevede la revoca del decreto penale e la restituzione degli atti al pubblico ministero per il caso di irreperibilità del condannato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/1998, n. 3981
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3981
    Data del deposito : 3 luglio 1998

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