Sentenza 7 novembre 2018
Massime • 1
In tema di durata della custodia cautelare, nell'ipotesi di regressione del procedimento, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, il limite costituito dal doppio dei termini di fase ex art. 304, comma 6, cod. proc. pen., si determina tenendo conto, oltre che dei tempi di custodia maturati dall'imputato nella medesima fase del procedimento prima della regressione, anche di quelli sofferti durante la pendenza del procedimento in Cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che nel caso in cui sia stata pronunciata doppia sentenza conforme sulla responsabilità, non annullata sul punto in sede di legittimità, sono applicabili soltanto i termini di durata complessiva della custodia cautelare previsti dagli artt. 303, comma 4, e 304, comma 6, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2018, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2018 |
Testo completo
01735-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: GIORGIO FIDELBO Presidente - Sent. n. sez. 2394/2018 CC 07/11/2018- ANDREA TRONCI R.G.N. 28691/2018 ANGELO COSTANZO - Relatore - STEFANO MOGINI ANGELO CAPOZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/06/2018 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza n. 13977 emessa il 17 gennaio 2014 dalla Sesta sezione di questa Corte ha annullato - ma limitatamente alla determinazione della pena la - sentenza con cui il 25/11/2016 la Corte d'appello di Milano aveva confermato la condanna inflitta a OM ZO dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano per reati ex art. 74 (capo 11) e 73 (capo 12) d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 30 rinviando a altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. Con ordinanza n. 423/2018 del 12/06/2018, la Corte di appello di Milano rilevato che l'imputato è stato arrestato l'11/07/2014 - ha rigettato l'istanza di scarcerazione per decorso dei termini di custodia cautelare avanzata nell'interesse di OM ZO osservando che, nel caso in cui sia stata pronunciata doppia sentenza conforme sulla responsabilità, non annullata sul punto in sede di legittimità, vale il termine di durata complessiva della custodia cautelare ex artt. 303, comma 4, e 304, comma 6, cod. proc. pen.. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di ZO si chiede l'annullamento dell'ordinanza per violazioni degli artt. 303 e 304 cod. proc. pen. 13 e 27 Cost. e vizio della motivazione perché, non essendo ancora la sentenza divenuta esecutiva, la carcerazione deve ritenersi custodia cautelare e deve farsi riferimento al termine di fase (corrispondente al doppio dei termini dalla sentenza di primo grado, o quello di un anno dalla sentenza di rinvio dalla Corte di cassazione) e non a quelli relativi alla durata complessiva della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Nel caso di regressione del procedimento, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, il limite costituito dal doppio dei termini di fase ex art. 304, comma 6, cod. proc. pen., si determina tenendo conto, oltre che dei tempi di custodia maturati dall'imputato nella medesima fase del procedimento prima della regressione, anche di quelli sofferti durante la pendenza del procedimento in Cassazione (Sez. 6, n. 28984 del 28/05/2013, Rv. 255858). Tuttavia, nel caso in cui sia stata pronunciata doppia sentenza conforme sulla responsabilità, non annullata sul punto in sede di legittimità, sono 2 applicabili soltanto i termini di durata complessiva della custodia cautelare previsti dagli artt. 303, comma 4, e 304 comma 6 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 7785 del 24/01/2008, Rv. 239235), come correttamente ritenuto nell'ordinanza impugnata.
2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 7/8/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Angelo Costanzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 GEN 2019 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO RA OS 3