Sentenza 8 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2002, n. 6572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6572 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 『! REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 06 5 72 /02 NE LA C Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente- R.G.N. 20391/99 - Cron..18773 Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere - Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Ud. 21/03/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio COTRAL CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LAZIO, in dal Sig. IL SOLE 24.ORG per diritti € 4,55 persona del legale rappresentante pro tempore, il 8-MAG. 2002 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI ROGAZIONISTI IL CANCELLIERE 16, presso lo studio dell'avvocato MARIA ADELAIDE VENCHI, che lo rappresenta e difende unitamente CANCELLERIA all'avvocato MARINA DI LUCCIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DI ROMA ENZO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE G.* MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato FORTUNATO VITALE, che lo rappresenta e difende, giusta2002 1196 delega in atti;
-1- A controricorrente avverso la sentenza n. 9913/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 31/05/99 - R.G. N. 13928/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Aldo DE udienza del 21/03/02 dal MATTEIS;
udito l'Avvocato DI LUCCIO;
udito l'Avvocato VITALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento dei primi tre motivi del ricorso ed assorbiti gli altri. -2- Svolgimento del processo Co.tra.l-Consorzio Trasporti pubblici Lazio, azienda Il autoferrotranviaria, ha promosso il proprio dipendente sig. Di MA EN sulla base di un accordo sindacale aziendale 21.5.1990. Successivamente ha revocato la promozione, e recuperato le differenze retributive pagate in più, ritenendo l'accordo stesso nullo per contrarietà alla norma imperativa dell'art. 1 comma 2 Legge 12 luglio 1988 n. 270, che riserva al solo collettivo nazionale la potestà di deroga allacontratto Agey disciplina di cui al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 all. A. Il ricorso del lavoratore, respinto dal Pretore, è stato accolto in sede di appello dal Tribunale di MA, con sentenza 23 dicembre 1998/31 maggio 1999 n. 9913, il quale ha interpretato la disposizione di legge controversa nel senso che essa precluda ai soli regolamenti aziendali di modificare i contratti nazionali, mentre il rapporto dei contratti aziendali con quelli nazionali si porrebbe, anche in tema di promozione per gli autoferrotranvieri, nei termini generali dei rapporti tra contratti collettivi di diverso livello. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Trasporti pubblici Lazio, con cinqueCo.tra.l-Consorzio motivi. L' intimato si è costituito con controricorso, resistendo. Motivi della decisione Si deve preliminarmente dare atto che il controricorrente ha depositato, prima dell'udienza, atto con il quale evidenzia, per motivi di connessione, che sono pendenti avanti questa Corte altre tre cause sullo stesso oggetto. Interpretata come istanza di rinvio della presente causa a nuovo ruolo per consentirne la riunione con altre cause connesse, la stessa, pur ammissibile, non può essere accolta. Infatti il principio posto dall'art. 274 cod. proc. civ., secondo cui se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice questi, anche d'ufficio, può disporne la riunione, ha carattere applicazione anche in sede digenerale e trova, quindi, legittimità, atteso che fra i compiti istituzionali della Corte di Cassazione rientra l'assicurare l'esatta della legge eosservanza e l'uniforme interpretazione l'unità del diritto oggettivo nazionale, e di garantire quindi la certezza del diritto, che costituisce (insieme con il minor costo dei giudizi) il con l'economia e risultato cui mira la menzionata disposizione del codice di rito civile (Cass. 4-4-1997 n. 2922). Tuttavia nel caso di specie, in cui la connessione è solo per questioni di diritto, da una parte il rinvio a nuovo ruolo si risolverebbe in una diseconomia processuale, perché per le stata ancora fissata l'udienza di altre cause non è discussione;
dall'altra non vi è l'esigenza di una decisione unitaria, in quanto trattasi di cause che si succedono nel tempo sulla stessa tematica, sulle quali la Corte si è già pronunciata senza alcun contrasto, e che non sembra potere essere creato dal caso presente. Aney deducendoCon il primo motivo di ricorso il ricorrente, violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, Legge 12 luglio 1988 n. 270, con riferimento all'art. 15 del Regolamento R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 all. A, in rapporto all'art. 1 dello stesso R.D. 8 gennaio 1931, n. 148; omessa e su punto decisivo dellainsufficiente motivazione controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata per avere interpretato la disposizione di legge controversa nel senso che essa precluda ai soli regolamenti aziendali di modificare i contratti nazionali, mentre i contratti aziendali sarebbero liberi di derogare quelli nazionali, in quanto il reciproco rapporto si porrebbe, anche in tema di promozione per gli autoferrotranvieri, nei termini 5 generali dei rapporti tra contratti collettivi di diverso livello. Il motivo è fondato. L'art. 1 della legge 12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985- 1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure), recita:
1. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1° febbraio Any 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria.
2. Dalla stessa data le disposizioni contenute nel regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, 148, ivi comprese le norme di legge modificative, sostitutive ed aggiuntive a tale regolamento, possono essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria ed i regolamenti d'azienda non possono derogare ai contratti collettivi.
3. Tutti i regolamenti aziendali concernenti la disciplina del personale inidoneo e gli avanzamenti e le promozioni adottati ai sensi dell'articolo 9 della legge 1° febbraio 1978, n. 30, ovvero vigenti in forza del citato regolamento n. 148, le allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, eventuali contrattazioni aziendali e/o individuali adottate nella materia, nonché le deliberazioni aventi ad oggetto la determinazione degli organici delle aziende di pubblico servizio di trasporto, cessano di avere efficacia al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il problema ermeneutico posto dalla presente causa è stato 機 già affrontato e risolto in maniera unitaria da questa Corte, la quale ha ritenuto che per effetto del disposto del secondo comma dell'art. 1 della legge 12 luglio 1988 n. 270, che ha delegificato la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti di aziende autoferrotranviarie, solo la contrattazione collettiva nazionale - e non anche quella di livello territoriale inferiore può derogare alle disposizioni contenute nel regolamento allegato A al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 e alle successive leggi modificative, sostitutive e aggiuntive dello stesso, precisando che devono ritenersi invalidi, ex art. 1418 cod. civ., eventuali provvedimenti di promozione disposti in applicazione di accordi aziendali in deroga al contratto nazionale, a nulla rilevando che tale deroga provenga da accordi sindacali e non da 7 regolamenti aziendali, trattandosi in entrambi i casi di atti di autonomia negoziale diversi dai contratti nazionali, cui la legge ha voluto riservare in via esclusiva la disciplina della materia (Cass. 20-5-2000 n. 6612; Cass. 26- 11-1999 n. 13212; Cass. 5-6-1998 n. 1998; Cass. 5-1-2001 n. 106). L'accoglimento per tale motivo assorbe i successivi motivi di ricorso. Sussistono i presupposti di legge previsti dall'art. 384 Ази c.p.c., come modificato dall'art. 66 Legge 26 novembre 1990, n. 353 (accoglimento del ricorso per violazione di legge e non necessità di ulteriori accertamenti di fatto), perché questa Corte decida la controversia nel merito, respingendo l'appello del lavoratore. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali dell'intero giudizio, avendo il datore di lavoro dato causa alla controversia con il suo erroneo provvedimento iniziale di promozione.
p.q.m.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda di Di MA EN. Compensa le spese per l'intero giudizio. 8 Così deciso in MA, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 21 marzo 2002 Il Presidente Inzlichen luult Il Consigliere Estensore Aldo De Marten IL CANCELLIEME Depositato in Cancellería -8 MAG.2002 oggi, ②CANCELIE✓ CANCELLIERE Crane HersellaМоне I A D S , S O A 0 L 3 T 1 L 3 , . O 5 A T B S . R I E A P N D ' S L I A L 3 N T E 7 I S - C D 8 O O - I P S 1 A M 1 N D I E I S E A , I D G O A R E G T T E O S N L I T E G T I S E A R E R I L L D E O D Lav\autoferr-contratti aziendali RG 20391/1999 9