Sentenza 24 marzo 2004
Massime • 1
In tema di effetto estensivo dell'impugnazione in materia cautelare (art. 587 cod. proc. pen.), la frammentazione del procedimento, derivante dalla diversità dei mezzi di impugnazione proposti, non preclude l'estensione degli effetti favorevoli della decisione, allorché il vizio del provvedimento cautelare sia così radicale da essere necessariamente comune a tutti i coindagati.(Nella specie il gip - in pendenza di gravame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, applicata nei confronti di più indagati del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. - ne aveva disposto la revoca, applicando contestualmente a tutti i coindagati la stessa misura cautelare, per lo stesso titolo, con una nuova ordinanza. Avverso quest'ultima ordinanza, uno dei coindagati proponeva istanza Di riesame, e successivamente ricorso per cassazione, in esito al quale la Corte annullava senza rinvio l'ordinanza del Tribunale e dichiarava, conseguentemente, l'inefficacia dell'ordinanza disposta dal g.i.p., perché emessa fuori dei casi consentiti dalla legge. L'altro coindagato - dopo avere, a sua volta, proposto ricorso per cassazione avverso la nuova ordinanza, deducendone l'abnormità, ricorso che si concludeva con il rigetto - chiedeva alla Corte di appello l'estensione degli effetti favorevoli della predetta sentenza di annullamento. La S.C. - premessa l'insussistenza di un giudicato preclusivo dell'effetto estensivo favorevole nei confronti del ricorrente, stante la diversità dell'oggetto dei due ricorsi - ha ritenuto che la frammentazione del procedimento non può costituire limite all'estensione dell'effetto favorevole della decisione cautelare quando essa abbia per oggetto un provvedimento affetto da vizio radicale, necessariamente comune a tutti i coindagati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2004, n. 21641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21641 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IETTI Guido - Presidente - del 24/03/2004
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 488
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 001547/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT DR N. IL 22/11/1974;
avverso ORDINANZA del 12/09/2003 TRIB. LIBERTÀ di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PANZANI LUCIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Santi Consoli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza 12 settembre 2003 il Tribunale di EC rigettava l'appello proposto da FO AN avverso l'ordinanza 27.8.03 della Corte d'appello di EC che aveva respinto l'istanza per la declaratoria d'inefficacia dell'ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti il 28.11.2000 dal GIP del Tribunale di EC. Era accaduto che il 7.9.2000 il GIP di EC aveva applicato al FO la misura cautelare della custodia in carcere quale indiziato, unitamente ad altri soggetti, dei reati di cui agli artt. 416 bis e 74 DPR 309/90. Successivamente, in pendenza di gravame contro la detta ordinanza, il GIP aveva revocato il 28.11.2000 il provvedimento custodiate e contestualmente aveva applicato nuovamente a tutti i prevenuti la stessa misura cautelare, per il medesimo titolo. Avverso questa seconda ordinanza il coindagato AT FA aveva proposto istanza di riesame, respinta dal T.d.L.. La Corte di Cassazione aveva peraltro accolto il ricorso avverso tale ultimo provvedimento, annullando senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame e dichiarando l'inefficacia dell'ordinanza di custodia cautelare del 28.11.2000, perché emessa fuori dei casi consentiti dalla legge. L'istanza del FO alla Corte d'appello di EC si fondava sull'effetto estensivo, ex art. 587 c.p.p., degli effetti favorevoli della sentenza di annullamento emessa dalla Cassazione. Il Tribunale del riesame ha respinto l'appello osservando che presupposto imprescindibile per l'operatività del principio di estensione dell'impugnazione è che il coimputato che ne invoca gli effetti non abbia a sua volta proposto impugnazione. Nel caso di specie il FO aveva impugnato l'ordinanza del GIP del 28.11.2000 con ricorso immediato per Cassazione, deducendone anch'egli l'abnormità, ed il ricorso era stato respinto dalla Cassazione in data 9.7.2001. Ha proposto ricorso per Cassazione il FO deducendo che l'accoglimento dell'impugnazione avverso il provvedimento de liberiate giova al coindagato quando si tratti di questioni di natura eminentemente processuale, prive di valenza soggettiva limitata all'impugnante. Aggiunge che la sentenza di annullamento della Cassazione si fondava sull'art. 306 c.p.p., trattandosi d'inefficacia del titolo originario che non poteva essere emesso con quelle modalità e seguendo il già ricordato iter anomalo. Non si sarebbe formato il giudicato cautelare perché il provvedimento custodiale sarebbe viziato ab origine e dunque del tutto insanabile. Nè sarebbe fondata la tesi sostenuta dall'ordinanza impugnata secondo la quale l'eventuale caducazione dell'ordinanza del GIP del 28.11.2000 non avrebbe potuto determinare la scarcerazione del ricorrente, perché questi sarebbe rimasto sottoposto alla cautela in virtù della precedente ordinanza di custodia cautelare del 7.9.2000, che sarebbe rimasta valida ed efficace in ragione della dichiarazione d'inefficacia dell'ordinanza che l'aveva revocata. Ciò in quanto con il ricorso per Cassazione del RT l'ordinanza era stata impugnata limitatamente alla parte che aveva disposto la custodia cautelare e non con riferimento alla parte del provvedimento che, in sede di autotutela, aveva disposto la revoca della precedente ordinanza. Il ricorso è fondato.
La sentenza 9 luglio 2001, n. 4325, di questa Sezione che giudicò il ricorso proposto dal FO contro l'ordinanza 28.11.2000 del GIP presso il Tribunale di EC, rigettò il ricorso con cui, per quanto qui interessa, il ricorrente deduceva l'abnormità del provvedimento con il quale la cautela, previa revoca di quello precedente, era stata reiterata senza che si fosse proceduto alla remissione in libertà, osservando che la misura era stata revocata per ragioni di carattere formale e contestualmente reiterata. Non era dovuta la previa liberazione degli indagati prevista dall'art. 302 c.p.p. per l'ipotesi di estinzione della custodia cautelare per la mancata effettuazione dell'interrogatorio entro il termine di legge. La sentenza 16 gennaio 2002, n. 114, della prima Sezione penale di questa Corte, pronunciata nei confronti di RT FA, che aveva impugnato l'ordinanza 12.1.2001 del Tribunale della Libertà di EC ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame, dichiarando l'inefficacia della misura cautelare emessa il 28 novembre 2000 dal GIP del Tribunale di EC. Ha osservato la Corte che competente a dichiarare la caducazione di una misura cautelare è esclusivamente il giudice del procedimento (principale o incidentale) nell'ambito del quale si è verificato l'evento che l'ha determinata. Nel caso di caducazione prevista dall'art. 309, 10 comma, c.p.p., spetta al solo giudice del riesame il dovere di rilevare tale caducazione, e non anche al giudice del procedimento principale, non afferendo l'evento verificatosi ad un vizio del provvedimento da lui emesso. Al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, disciplinati dall'art. 299, co. 3, c.p.p., il giudice non può d'ufficio revocare la misura cautelare anche se ne siano venuti meno i presupposti. È evidente che il ricorso proposto dal FO aveva oggetto diverso da quello proposto dal RT, perché con il primo si faceva valere l'abnormi dell'ordinanza 28.11.2000 del GIP di EC perché emessa senza aver prima proceduto alla remissione in libertà dell'indagato, mentre con il secondo il ricorrente RT, che impugnava l'ordinanza del Tribunale della Libertà, faceva valere l'illegittimità del provvedimento per aver ritenuto esistente in capo al GIP il potere di revoca dell'ordinanza impositiva della misura, viziata. In conseguenza di tale illegittimità la Corte di Cassazione ha poi dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza custodiale del 28.11.2000 pronunciata dal GIP di EC. Le due sentenze di questa Corte hanno oggetto e contenuto diverso.
Ne deriva che la sentenza di questa Corte pronunciata nei confronti del FO non ha determinato la formazione di un giudicato che impedisca l'estensione al ricorrente ai sensi dell'alt. 587 c.p.p. degli effetti della pronuncia 16 gennaio 2002, n. 114, della prima Sezione penale. È peraltro vero che questa Corte ha escluso l'estensione degli effetti favorevoli della decisione emessa nel procedimento cautelare, nell'ipotesi in cui siano introdotti autonomamente più procedimenti incidentali, perché la frammentazione e la loro autonomia permettono, per il margine di discrezionalità del giudice nella valutazione delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e decisioni che, avendo natura provvisoria e strumentale, impedisce l'applicabilità dell'art. 587 c.p.p. (Cass. pen., Sez. 2^, 14/12/1999, n. 6273, Bonforte, Cass. Pen., 2001, 1870). Tuttavia nel caso di specie la ritenuta abnormità del provvedimento e la ritenuta inesistenza del potere del giudice del procedimento principale di revocare l'ordinanza custodiale superano la frammentazione del procedimento derivante dalla diversità dei mezzi di impugnazione proposti, perché individuano un vizio radicale del provvedimento stesso, che non può non ritenersi comune a tutti i coindagati.
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di EC per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di EC per nuovo esame.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2004