Sentenza 20 settembre 2007
Massime • 1
La coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti, che non sia riconducibile alla nozione di coltivazione in senso tecnico-agrario, ovvero imprenditoriale, per l'assenza di alcuni presupposti, quali la disponibilità del terreno, la sua preparazione, la semina, il governo dello sviluppo delle piante, la disponibilità di locali per la raccolta dei prodotti, e che, pertanto, rimanga nell'ambito della cosiddetta coltivazione domestica, ricade, pur a seguito della L. 21 febbraio 2006, n. 49, nella nozione della detenzione, sicché occorre verificare se, nel caso concreto, essa sia destinata ad un uso esclusivamente personale di quanto coltivato. (Fattispecie relativa alla rudimentale coltivazione, entro piccoli vasetti, di sei piantine di marijuana).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/09/2007, n. 42650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42650 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 20/09/2007
Dott. MANNINO Felice S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1075
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 043473/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO GIUDICE UDIENZAPRELIMINARE di MACERATA;
nei confronti di:
ER KI, N. IL 29/01/1984;
avverso SENTENZA del 07/06/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MACERATA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere DR. DI CASOLA CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Santi Consolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Macerata ha pronunciato sentenza di assoluzione di TI NI dal reato di illecita coltivazione di sei piantine di marijuana.
2. Argomenta il giudice del merito che l'ipotesi normativa di coltivazione fa riferimento alla disponibilità di un terreno e ad una serie di attività dei destinatari delle norme sulla coltivazione, quali si evincono dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 27 e 28 mentre nel caso della coltivazione cosiddetta domestica, che si sostanzia nella semplice messa a dimora da parte del soggetto di poche piantine di sostanza stupefacente in vasi tenuti in casa o in giardino, si esula dalla nozione di coltivazione tecnico-agraria presa in considerazione dalla legge, mentre tale condotta appare piuttosto sussumibile sotto la fattispecie della detenzione, con la conseguente possibilità di apprezzare la eventuale finalizzazione ad un uso personale. Scendendo, quindi, all'esame dello specifico caso, il giudice del merito valutato il carattere rudimentale della coltivazione in piccoli vasetti di un esiguo numero di piantine, conclude per una detenzione finalizzata all'uso personale.
3. Ricorre il P.G. di Ancona per violazione di legge sostanziale, rappresentando, in linea con la giurisprudenza maggioritaria formatasi sul punto specifico, che la coltivazione, sia pure domestica e di limitata consistenza, mai avrebbe potuto escludere la rilevanza penale del fatto.
4. La decisione del giudice di Macerata si inscrive nel solco di un orientamento giurisprudenziale, sicuramente minoritario, ma non per questo privo di solide ragioni, secondo cui "La coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti, che non si sostanzia nella coltivazione in senso tecnico - agrario ovvero imprenditoriale, e ciò per l'assenza di alcuni presupposti, quali la disponibilità del terreno, la sua preparazione, la semina, il governo dello sviluppo delle piante, la disponibilità di locali per la raccolta dei prodotti, e che, pertanto, rimane nell 'ambito concettuale della ed. coltivazione domestica, ricade, pur dopo la novella introdotta con la L. n. 49 del 2006 di conversione del D.L. n. 272 del 2005, nella nozione, di genere e di chiusura, della detenzione, sicche' occorre verificare se, nella concreta vicenda, essa sia destinata ad un uso esclusivamente personale del coltivato". (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, perché il fatto non sussiste, la sentenza di condanna dell'imputato che aveva coltivato nel proprio fondo cinque piante di marijuana). Il presente collegio condivide pienamente l'indirizzo, pur minoritario, citato, la cui compiuta esposizione delle argomentazioni logico-giuridiche, che non è il caso di riportare, nulla potendosi in questa sede aggiungere, risulta di recente affrontata ex professo in Cass. Sez. 6, Sentenza. n. 17983 del 18/01/2007 (dep. 10/05/2007);
Rv. 236666; Notaro.
Ne consegue il rigetto del ricorso del P.G. di Ancona.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2007