Sentenza 22 maggio 2001
Massime • 1
La preclusione all'applicazione di misure cautelari personali sancita dalla disposizione contenuta nell'art. 273, comma 2, cod. proc. pen., secondo la quale nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, opera solo - in forza dell'espressione "se risulta" - allorché la ricorrenza dell'esimente sia stata positivamente comprovata in termini di certezza e non di mera possibilità. (Nella specie la Corte ha ritenuto, in un caso concernente l'applicazione della custodia in carcere per omicidio, asseritamente commesso in stato di legittima difesa, che a far ritenere integrata la sussistenza della scriminante non bastano posizioni difensive meramente assertive o dichiarazioni testimoniali di prossimi congiunti, da sottoporre, per la loro sospetta provenienza, ad approfondita verifica).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2001, n. 27001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27001 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 22/05/2001
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - N. 3691
3. Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - N. 003690/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA SA NC N. IL 25/03/1975
avverso ORDINANZA del 17/11/2000 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO sentite le conclusioni del P.G. Dr. MARIO FRATICELLI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 15.11.2000 il Tribunale di Palermo confermava, respingendo la relativa istanza di riesame, l'ordinanza di custodia cautelare adottata il 26.10.2000 dal GIP del tribunale di Trapani, dopo un precedente analogo provvedimento custodiale emesso per tentato omicidio e porto abusivo di coltello, nei confronti di LA SA CO, indagato per il reato di omicidio in danno di tal OR, consistente nel ferimento di quest'ultimo, avvenuto in Trapani il 25.8.2000, seguito della morte del medesimo a seguito delle ferite riportate.
Il tribunale ha rilevato,
a) in ordine ad alcune eccezioni di carattere procedurale:
- che era destituita di fondamento l'eccezione della difesa - secondo cui l'ordinanza impositiva della misura sarebbe stata nulla a norma dei commi 2, lett. c) - bis, e 2 - ter c.p.p., per omessa valutazione delle risultanze investigative addotte dalla difesa ai sensi dell'art. 38 Disp. Att. c.p.p. (deposizione della sorella dell'indagato che aveva assistito ai fatti), dalle quali era possibile arguire che l'indagato aveva agito per legittima difesa, in quanto tale valutazione era stata fatta, sia pure implicitamente, dal GIP, il quale aveva esaminato le dichiarazioni che la predetta congiunta aveva reso alla P.G., essendo quelle acquisite dalla difesa meramente ricognitive delle prime, ed aveva osservato che dalle indagini esperite non erano emersi elementi tali da incidere sulla gravità del quadro indiziario emerso a carico del PO, il quale era stato esplicitamente accusato dal OR prima di morire;
- che parimenti infondata appariva l'eccezione difensiva, secondo cui l'ordinanza impugnata sarebbe stata nulla per omessa indicazione del fatto, in quanto in tale provvedimento si era fatto esplicito riferimento al contenuto dell'ordinanza custodiale che era stata originariamente emessa dal GIP per il reato di tentato omicidio prima che il OR giungesse a morte;
b) in ordine alla esistenza di un quadro indiziario di sufficiente gravità:
- che gli indizi a carico del PO in ordine all'omicidio erano ricavabili dalle dichiarazioni dello stesso OR, dalle risultanze delle successive indagini di P.G. e da alcune dichiarazioni testimoniali, da cui era emerso che tra indagato e vittima vi erano dei pregressi contrasti;
- che, in relazione ai dati oggettivi emersi, non poteva allo stato escludersi ne' l'intento omicidiario ne' la consapevolezza della astratta idoneità dell'azione aggressiva;
- che, al di là delle allegazioni difensive circa il rilievo probatorio degli elementi relativi alla eventuale ravvisabilità di una esimente, in ordine alla quale apparivano necessari ulteriori approfondimenti investigativi, il quadro indiziario a carico del PO appariva congruo e conferente;
c) in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari del pericolo di fuga e della possibile reiterazione dell'attività criminosa, che la stessa era ricavabile dalla circostanza che l'indagato aveva fatto sparire l'arma del delitto ed era prevedibile l'applicazione di una pesante sanzione, nonché dalla intrinseca gravità del fatto e dai precedenti penali del medesimo, dimostranti una sua inclinazione a commettere analoghi delitti.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il PO, lamentando:
a) nullità dell'ordinanza custodiale e violazione dell'art. 292, commi 2, lett. c) - bis e 2 - ter, c.p.p., per essere stata omessa la valutazione degli. elementi favorevoli all'indagato, emergenti dalle indagini condotte dalla difesa, da cui si ricavava che il PO aveva agito in presenza di una causa di giustificazione, b) nullità dell'ordinanza impugnata per omessa indicazione del fatto in violazione dell'art. 292, comma 2 lett. b) c.p.p. per essersi fatto in proposito pedissequo riferimento al contenuto di una precedente ordinanza custodiale;
c) illogicità di motivazione in ordine alla affermata configurabilità di sufficienti indizi di reità, nonostante la dimostrata sussistenza della esimente della legittima difesa;
d) violazione dell'art. 274 c.p.p., sul rilievo che le esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione criminosa e di fuga erano state ravvisate sulla base di semplici presunzioni anziché su dati obiettivi e concreti.
Il ricorso è infondato e va respinto.
1. Il ricorrente ha dedotto la violazione della norma di cui al comma 2, lett. c) - bis, dell'art. 292 c.p.p. con riguardo alla asserita mancata valutazione, da parte del tribunale, delle dichiarazioni rese dalla di lui sorella in sede di indagini svolte ai sensi dell'art. 38 Disp. Att. c.p.p., dalle quali sarebbe emerso che egli aveva agito in presenza di una causa di giustificazione (legittima difesa). Nessuna violazione di legge è rilevabile in proposito. Va infatti osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dal PO, il Tribunale ha invece proceduto a tale valutazione, mediante un esplicito richiamo al contenuto della ordinanza custodiale, in precedenza emessa per tentato omicidio, affermando la inattendibilità, sulla base delle acquisizioni probatorie raccolte nella fase in corso, della tesi della legittima difesa, sul rilievo che, una volta appurato che l'indagato, durante una lite scoppiata per futili motivi, aveva più volte colpito con un coltello il OR all'addome e che questi, a seguito delle ferite riportate, era deceduto, stante la scarsità di elementi idonei a suffragarne l'esistenza, spettava "al successivo approfondimento investigativo accertare la eventuale ricorrenza di una effettiva aggressione lesiva" da parte del defunto.
Vero è che il secondo comma dell'art. 273 c.p.p. prescrive che "nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione.....". Ma è evidente che la frase "se risulta", contenuta nella disposizione sopra richiamata, postula chiaramente la necessità che la presenza di una esimente deve essere positivamente comprovata in termini di certezza e non di mera possibilità, non bastando, a tal fine, delle mere posizioni difensive assertorie o delle dichiarazioni testimoniali che - in quanto provenienti da un soggetto, come un prossimo congiunto dell'indagato, portatore di un interesse coincidente con quello dell'accusato e, quindi, naturalmente sospetto - devono necessariamente essere sottoposte ad una approfondita verifica.
Il tribunale non ha trascurato di valutare, anche se in termini sommari, la portata delle affermazioni della sorella dell'indagato, rilevando che alle suddette dichiarazioni non poteva comunque riconoscersi, nella fase in corso, caratterizzata dalla presenza di elementi in via di progressiva acquisizione e da un quadro indiziario ancora incompleto e non definitivo, una decisiva rilevanza probatoria.
Nè vale osservare che, comunque, una tale valutazione mancava nel nuovo provvedimento custodiale, dal momento che il GIP, nell'emettere l'ordinanza oggetto della istanza di riesame, ha fatto uno specifico richiamo al contenuto dell'ordinanza precedente.
Essendo stati quindi regolarmente valutati gli elementi indicati come favorevoli, non può essere ravvisata la dedotta nullità.
2. Del tutto priva di fondamento la eccezione di nullità dell'ordinanza custodiale per omessa indicazione del fatto, in ordine al quale si era fatto riferimento al contenuto della precedente ordinanza impositiva della misura.
Ed invero, questa Corte ha da tempo statuito che, in materia di misure cautelari personali, è consentita la motivazione "per relationem", che richiami un precedente provvedimento, perfettamente a conoscenza dell'interessato, specie quando esso abbia riguardato lo stesso fatto e il medesimo indagato (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 732 del 19-04-1995, Magliocco).
3. Altrettanto infondata la doglianza concernente la sussistenza, a carico del ricorrente, di gravi indizi di reità.
La materiale attribuibilità del fatto al PO non può in alcun modo essere messa in dubbio, avuto riguardo, oltre che alle dichiarazioni rese dalla parte offesa prima di morire, anche alle dichiarazioni della sorella dell'indagato e alle ammissioni di quest'ultimo.
Quanto alla affermata esistenza della scriminante della legittima difesa, non possono che richiamarsi le considerazioni svolte al par. 1.
4. Per quanto concerne, infine, la censura riguardante la esistenza delle esigenze cautelari, va rilevato che il tribunale, facendo leva su elementi ben precisi, certamente giustificativi della pronuncia, ha chiarito con argomentazioni ineccepibili che il pericolo di fuga e quello di reiterazione della attività criminosa non si potevano affatto considerare superati.
I riferimenti al carattere estremamente aggressivo e violento dell'indagato, desumibile dalle gravi modalità del fatto criminoso, come sintomo della non comune propensione dell'indagato a mettere in atto crimini contro la persona, e alla concreta possibilità di mettere in atto una fuga si presentano come argomenti fattuali altamente sintomatici rispetto ai quali non sono stati addotti, da parte dell'indagato, contestazioni seriamente apprezzabili. Una volta che sono emersi gravi elementi indizianti circa la sua responsabilità in ordine al reato di omicidio, la persistenza del pericolo di reiterazione di analoghi delitti, per altro già affermata con il precedente provvedimento custodiale, non può certo essere messa in dubbio per il fatto che l'indagato sia titolare di una licenza di commercio, essendo egli pregiudicato per porto abusivo di arma.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto ed il PO va condannato al pagamento delle spese processuali.
Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione del ricorrente, ai sensi del comma 1 - ter dell'art. 94 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., va dato mandato alla cancelleria di trasmettere copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui il suddetto PO trovasi detenuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, co.
1 - ter Disp. Att. C.P.P..
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2001