Sentenza 11 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2001, n. 6586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6586 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE TERZA CIVIE6zko 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICA Oggetto Restituzione Composta dagli Illumi Sig6 sou Mediazione i M istrati: Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente R.G. N. 19198/99 .14765 Cron.Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO - 2392 Consigliere - Rep. Dott. Michele VARRONE - Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Ud. 26/03/01 - Rel. Consigliere Dott. Gianfranco MANZO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S E N TEN ZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L sul ricorso proposto da: IL CANCEL 2001 LL LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AREZZO 54, presso lo studio dell'avvocato FLAVIANO LIRE 3000 MINDOPI, che la difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
TI UC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CG512678 POSTUMIA 3, presso lo studio dell'avvocato UCNO DI PASQUALE, che la difende, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - controricorrente Richiesta copia studio avverso la sentenza n. 9153/99 del Tribunale di ROMA, dal Sig. DI PASQUALE per diritti L. 3.000 2001 Sezione Quarta emessa il 30/4/1999, depositata il DIRITT SILSETI EGOERE2/08 595 20/05/99; RG.22183/1995, -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato FLAVIANO MINDOPI;
udito l'Avvocato UCNO DI PASQUALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Roma ingiungeva a CI OR di pagare alla ricorrente LL LO la somma di lire 5.000.000, che quest'ultima aveva versato, quale anticipo sui diritti di mediazione, in relazione ad un acquisto immobiliare non andato а buon fine. Avverso il decreto, La OR proponeva opposizione, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, avendo essa agito quale legale rappresentante della OR Immobiliare S.r.l. Il Pretore rigettava l'opposizione sul presupposto che, dalla documentazione in atti, emergeva che tra la LO e la OR Immobiliare S.r.l. non era intervenuto alcun rapporto. Interposto appello, il Tribunale di Roma, con sentenza del 20 maggio 1999, accoglieva l'appello e revocava il decreto ingiuntivo, condannando la LO al pagamento delle spese di entrambi i gradi. Il Tribunale riteneva che dalla documentazione risultava che la proposta di acquisto era stata effettuata per il tramite della OR Immobiliare S.r.l., cosicché quest'ultima società era obbligata alla restituzione della somma di lire 5.000.000, versata quale acconto 3 ہو sulle provvigioni, e non CI OR personalmente. Avverso questa sentenza LL LO cassazioni affidato a due Propone ricorso per motivi. CI OR resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente deduce la 1175, 1337, violazione degli artt. 112 c.p.c., 1366, 1370, 1371 C.C., nonché l'insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Più specificamente rivolge alla sentenza impugnata tre critiche. Con la prima lamenta che la Corte di merito aveva dato valenza giuridica alla proposta d'acquisto, ritenendo che la contraente fosse la società e non la persona fisica, e non aveva considerato che l'unica firma della contraente era quella della sig.ra CI calceOR, apposta in all'attestato di compenso nel quale non compariva assolutamente l'intestazione S.r.l. OR Immobiliare. Era, peraltro, pacifico che la firma in calce alla ricevuta di lire 5.000.000 era la sigla di CI OR e che l'assegno di lire 5.000.000, girato dalla persona fisica, CI OR, era stato dalla stessa versato sul proprio conto bancario. In conclusione, la Corte r aveva errato nel considerare il contenuto della proposta di acquisto, mentre doveva ritenere prevalente l'attestato di compenso, quale unico documento perfezionativo del negozio giuridico, che coincide di regola con la c.d. traditio, con la consegna cioè del denaro>>. Con la seconda critica deduce che il tribunale era andato ultra petita, dichiarando che il contratto doveva intendersi stipulato tra LO e S.r.l. OR Immobiliare, come se si discutesse sul diritto alla provvigione>>. Con la terza lamenta che stante l'ambiguità del contenuto dei moduli la OR Immobiliare Agenzia о la sig.ra OR CI, agente immobiliare, о la S.r.l. OR Immobiliare hanno violato l'art. 1337, che impone un comportamento secondo buona fede. I vari profili enunciati, che per la loro connessione trattati possono essere sono infondati. congiuntamente, Quanto al primo, il tribunale ha rilevato che dall'attestato di compenso e dall'assegno intestato alla stessa emittente LL LO e girato a OR CI non risultava alcunché in ordine all'intermediazione svolta dalla OR Tuttavia la propostaImmobiliare S.r.l. d'acquisto recava espressamente l'indicazione che I r S la stessa era formulata per il tramite di OR Immobiliare. Inoltre nel testo della proposta vi era l'indicazione che il contratto preliminare l'Agenzia OR doveva stipularsi presso legale rappresentante Immobiliare S.r.l. e che dell'agenzia intermediaria era la sig.ra CI OR. Ciò premesso il tribunale ha rilevato che poiché nel contestuale attestato di compenso si indicava all'agenzia intermediariache era (dovuta) la somma di lire 23.800.000 quale compenso e che il versamento dell'assegno di lire 5.000.000 era effettuato a titolo di acconto sulle appare evidente che obbligata allaprovvigioni, restituzione, a seguito del mancato contratto era la società perfezionamento del intermediaria e non la sua legale rappresentante personalmente>>. La questione discussa in causa attinente al merito della controversia è chi sia titolare dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio e, cioè, se titolare sia CI OR in proprio ovvero la Immobiliare OR S.r.l. Il Tribunale ha affermato che titolare dal lato passivo dell'obbligazione era la OR Immobiliare S.r.l. Si tratta di un'affermazione che non 0 r evidenzia alcuna violazione di legge ma esprime il convincimento del giudice di merito. Quanto al dedotto vizio di motivazione, va rilevato che il vizio di omessa, insufficiente о contraddittoria motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale in relazione ad - un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti о rilevabile d'ufficio le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente di individuare le fonti del proprio convincimento (v. per es. da ultimo Cass. 17 gennaio 2000, n. 456). Nel caso di specie la motivazione appare puntuale e rispondente a canoni metodologicamente corretti, mentre risulta evidente che le doglianze della ricorrente tendono ad ottenere, inammissibilmente in questa sede, una rilettura>> della causa più confacente alle proprie aspettative. Ciò risulta particolarmente evidente a proposito della censura con la quale si lamenta che la Corte aveva errato nel considerare il contenuto della proposta di acquisto mentre doveva ritenere prevalente l'attestato di compenso, senza considerare che 7 r l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e la valutazione delle prove e delle risultanze processuali è attività riservata al giudice di merito. è destituito diAnche il secondo profilo fondamento. Non si rileva infatti alcun vizio di ultrapetizione, avendo il tribunale pronunziato sulla domanda e sulla eccezioni delle parti, tra cui quella della mancanza di titolarità dal lato passivo del rapporto. E', poi, opportuno considerare che nel caso di specie si discute della restituzione di un anticipo su di una mediazione per una compravendita immobiliare, cosicché correttamente il tribunale è risalito alla fonte dell'obbligazione, stabilendo tra chi fosse intercorso il contratto di mediazione, indipendentemente dalle modalità di pagamento dell'anticipo. Il terzo profilo è pure infondato. Ancora una volta si censura il convincimento espresso dal giudice di merito, senza tuttavia chiaramente individuare come la violazione del dovere di buona fede nelle trattative dovrebbe spostare la dell'obbligazione restitutoria. titolarità D'altra parte, 1' ambiguità>> del contenuto dei moduli predisposti dalla società è stata 8 の 0 0 considerata dai giudici di merito, che la hanno però ritenuta rilevante esclusivamente per escludere l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 92 c.p.c. nonché il vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata sul riconosciuta ambiguità dei presupposto che la moduli prestampati doveva indurre il giudice a compensare le spese o quanto meno ridurle alla metà>>. Anche questo motivo è privo di fondamento. Sembra sufficiente osservare che costituisce principio comunemente affermato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui in tema di spese processuali la valutazione dell'opportunità o meno della compensazione delle spese, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito. Consegue che tale valutazione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere a poste a carico della parte totalmente vittoriosa. E non è questo certamente il caso di specie. Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 26 marzo 2001. IL CONSIGLIERE EST. PRESIDENTE Vilol Mouro 3 u CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 60000 Depositata in Cancelleria 310000 Oggi, li 11 MAG. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista E ROW E R P ૧૦૦ E O A N S Z I U S DELL UFFICIO .Se Registrato in dato £. 310. versate 38685 ila trecentadlecim Il Dirigente Area Septa al n. (lire (Dott.ssa M p. I Response 5. 10