Sentenza 23 marzo 1998
Massime • 2
È inquadrabile nell'ambito dei "casi analoghi" di conflitto,previsti dall'art.28,comma 2,c.p.p.,la situazione di contrasto che si venga a creare fra il tribunale fallimentare ed il tribunale della prevenzione in ordine alla titolarità del curatore nominato dal primo (ai sensi dell'art.16 della L.F.),o dell'amministratore nominato dal secondo (ai sensi dell'art. 2 sexies della legge 31 maggio 1975 n.575),ad assumere la gestione dei beni del proposto quando,essendo stati tali beni sottoposti a sequestro nel corso del non ancora conclusosi procedimento di prevenzione,come previsto dall'art.2 ter della citata legge n.575/65,il medesimo proposto sia stato successivamente dichiarato fallito.
Qualora,in pendenza del procedimento di prevenzione nel corso del quale sia stato disposto, ai sensi dell'art.2 ter della legge 31 maggio 1965 n.575,il sequestro dei beni del proposto,quest'ultimo venga dichiarato fallito,la gestione dei beni sequestrati permane in capo all'amministratore nominato dal tribunale della prevenzione,dovendosi il curatore fallimentare limitare ad una sommaria ricognizione di detti beni, senza in alcun modo interferire nell'attività del summenzionato amministratore; e ciò avuto riguardo essenzialmente alla priorità dell'interesse pubblico perseguito dalla normativa antimafia (la quale contempla,in particolare,l'acquisizione a titolo originario,mediante confisca,da parte dello Stato,dei beni sequestrati,una volta divenuta definitiva l'applicazione della misura di prevenzione),rispetto all'interesse meramente privatistico della "par condicio creditorum" perseguito dalla normativa in materia di fallimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/1998, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 23/03/1998
1. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 1947
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 01560/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione misure di prevenzione
1) SS IO n. il 22/04/1946
2) SS SI n. il 06/02/1950
3) SS TR n. il 07/04/1964
4) TRIBUNALE REGGIO CALABRIA - CONFLITTO
con il Tribunale di Leoni - Sezione fallimentare nel procedimento a carico di:
1) SS IO n. il 22/04/1946
2) SS SI n. il 06/02/1950
3) SS TR n. il 07/04/1964
4) Ditta CMI F.lli SO e di SO AN s.n.c. sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO sentite le conclusioni del P.G. Dott. Gianfranco Iadecola, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Reggio Calabria. Fatto
Con decreto del 23/7/1993 il Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, applicava nel confronti di SO SI più altri la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., disponendo, tra l'altro, il sequestro e la confisca dei beni della - Ditta CMI dei fratelli SO AN & C. S.N.C.". Tale decreto, ad eccezione di una parte che qui non interessa, veniva confermato dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, ma veniva successivamente annullato con sentenza del 19/3/1997 dalla Corte di Cassazione, che rinviava per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Reggio Calabria, di guisa che in relazione alla custodia, conservazione e amministrazione dei beni sottoposti a sequestro a scopo di confisca restava ferma la competenza in materia di esecuzione del giudice delegato delle misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria.
Con sentenza del 18/10/1997 il Tribunale di Locri dichiarava il fallimento della suddetta ditta "CMI fratelli SO & C. S.N.C." e dei soci SO AN, SO SI e SO TR, nel cui confronti (ad eccezione del terzo) risultava pendente il procedimento di prevenzione nel corso del quale era stato disposto il sequestro dei beni della summenzionata ditta, nonché la confisca, ancorché non definita, degli stessi.
A seguito di specifica richiesta di direttive da pane degli amministratori giudiziari dei beni in sequestro - i quali avevano evidenziato in particolare che il curatore del fallimento aveva preso in consegna i beni sequestrati, rendendo impossibile la prosecuzione della gestione della azienda (operante nel settore edile e stradale) e gli adempimenti ad essa connessi - con nota del 25/10/1997 indirizzata agli amministratori e per conoscenza al Tribunale di Locri, sezione fallimentare, il giudice delegato della prevenzione - escludendo che l'attività degli amministratori potesse essere condizionata o limitata dalla procedura relativa al fallimento e ritenendo, di conseguenza, che dovesse darsi priorità alla procedura di prevenzione rispetto a quella fallimentare - disponeva che gli amministratori rientrassero in possesso dei beni in sequestro, impartendo loro le direttive consequenziali e nominando un avvocato allo scopo di attivare eventuali azioni legali davanti agli organi giudiziari competenti al fine di contrastare azioni pregiudizievoli alla tutela dei beni in sequestro poste in essere dagli organi della procedura fallimentare.
In risposta a tali disposizioni, con nota del 29/10/1997, gli amministratori dei beni in sequestro comunicavano al giudice delegato della prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria che in data 28/10/1997 erano rientrati in possesso dei beni di proprietà dei falliti sottoposti a sequestro e confisca ed avevano provveduto a svolgere le operazioni di gestione ritenute urgenti e ad eseguire gli adempimenti in scadenza.
Con nota del 31/10/1997 indirizzata al curatore e per conoscenza al Tribunale di Reggio Calabria, sezione delle misure di prevenzione, il giudice delegato del fallimento ribadiva che l'attività degli organi della procedura di prevenzione dovesse limitarsi alla custodia e conservazione dei beni in sequestro con esclusione di ogni attività di amministrazione e di gestione di detti beni, onde evitare di incidere negativamente sulla consistenza patrimoniale della massa fallimentare con conseguente pregiudizio della "par condicio creditorum".
Con ordinanza del 7/1/1998 il Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione - ritenendo che nella fattispecie ricorresse tiri caso analogo di conflitto di competenza, in quanto si era venuto a creare un insanabile contrasto tra gli organi della prevenzione e gli organi della procedura fallimentare - rilevava conflitto di competenza, ordinando la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte per la stia risoluzione. In particolare il suddetto Tribunale osservava che con la sentenza dichiarativa del fallimento gli organi della prevenzione venivano ad essere limitati nello svolgimento di attività riguardanti l'amministrazione e la gestione dei beni sottoposti a sequestro a scopo di confisca, vanificando in tal modo la funzione riconosciuta dal legislatore a detti istituti, di guisa che si imponeva un intervento della Suprema Corte diretto a stabilire: a) in via principale, se in pendenza della procedura di prevenzione con sequestro di beni sia possibile dichiarare il fallimento della società "CMI dei fratelli SO di SO AN & C. SNC", nonché dei suoi soci;
b) in via subordinata, se la sentenza dichiarativa del fallimento, intervenuta a distanza di quattro anni dal sequestro dei beni, possa produrre effetti e entro quali limiti nei confronti della amministrazione giudiziaria dei beni in sequestro ex art. 2 sexies e segg. 575/1965. Motivi della decisione
Non vi è dubbio che l'estrema lacunosità della normativa antimafia in materia di prevenzione patrimoniale comporta una serie di incertezze interpretative, di guisa che per l'esatta risoluzione del conflitto rilevato dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, è necessario procedere per gradi, esaminando se alla luce della legislazione vigente sia possibile pervenire ad una corretta soluzione, che sia aderente agli scopi che il Legislatore ha inteso perseguire con l'approvazione della legislazione antimafia e che sia in linea con i consolidati principi di diritto vigenti in materia.
In particolare occorre preliminarmente accertare se nel caso di specie ricorra un effettivo contrasto tra giudice della prevenzione e giudice del fallimento e, in caso positivo, occorre stabilire se il rilevato conflitto sia ammissibile in rito. Una volta superati i primi due punti occorre verificare se alla luce della normativa vigente sia possibile ipotizzare la coesistenza delle due procedure, quella di prevenzione e quella fallimentare, stabilendo in caso positivo quale delle due sia prioritaria rispetto all'altra e quali siano i limiti di competenza di ciascun giudice interessato al presente conflitto.
1) Preliminarmente occorre stabilire se nel caso di specie ricorra un effettivo contrasto tra il Tribunale di Reggio Calabria, sezione delle misure di prevenzione, e il Tribunale di Locri, sezione fallimentare, in ordine allo svolgimento di attività connesse alle loro rispettive funzioni dirette, tramite gli organi da loro nominati, alla custodia, conservazione e amministrazione dei beni sottoposti a sequestro. A tale quesito non può che rispondersi positivamente, tenuto conto che nel caso concreto, come risulta dallo scambio di varie note allegate al fascicolo e dalle direttive impartite, ciascun giudice, quello della prevenzione e quello del fallimento, hanno svolto, tramite gli amministratori dei beni in sequestro ed il curatore, Lina serie di attività, che sono state oggetto di reciproche interferenze. Basti pensare al fatto che, anche se momentaneamente, il curatore è entrato in possesso dei beni sottoposti a sequestro e della relativa contabilità dell'azienda, nonché ha inviato gli avvisi al creditori ex art. 92 L.F. per l'eventuale presentazione della domanda di ammissione al passivo, cagionando in tal modo un concreto intralcio allo svolgimento della attività degli amministratori dei beni in sequestro non solo per la seppur momentanea sottrazione dei beni e della contabilità dell'azienda, ma anche perché con tale attività ha minato in modo rilevante la credibilità finanziaria dell'azienda stessa nel confronti dei propri creditori. Non vi è dubbio che l'attività posta in essere dal giudice del fallimento (e dal curatore) ha dato luogo nel confronti del giudice della prevenzione ad un vero e proprio contrasto, il quale, attesa la specificità della materia trattata, deve essere valutato in termini particolarmente rilevanti, tenuto conto che, impedendo agli amministratori nominati dal giudice della prevenzione di gestire l'azienda, potrebbero essere vanificati gli scopi e le funzioni degli istituti del sequestro e della confisca. In particolare va rilevato che il provvedimento ablativo della confisca - alla luce di un consolidato indirizzo giurisprudenziale (vedi Sez. Un. n. 18 del 17/7/1996, rv. 205262;
Cass. Sez. 1^, sent. 31169 del 17/7/1995, proc. D'Antoni, rv. 202144) - rientra nella categoria delle sanzioni amministrative equiparabili, quanto alla natura ed agli effetti, alle misure di sicurezza di cui all'art. 240 co. 2 c.p., tanto che deve essere disposto anche in caso di morte del proposto, nel cui confronti sia stata accertata la pericolosità qualificata. Orbene, poiché la confisca comporta l'acquisizione a titolo originano del bene al patrimonio dello Stato, tale provvedimento, in caso di sua definitività, verrebbe ad essere vanificato se il bene oggetto della confisca fosse stato acquisito alla massa fallimentare allo scopo di soddisfare le ragioni dei creditori del fallito.
2) Ciò premesso occorre esaminare se il contrasto, pur sussistente tra il giudice della prevenzione e quello del fallimento, possa rientrare nei casi previsti dall'art. 28 c.p.p.. Tale disposizione stabilisce al primo comma lettera b) che ricorre un conflitto di competenza ogniqualvolta si verifichi la stasi di un procedimento a causa dell'insorgere di un contrasto tra due giudici, che contemporaneamente si ritengono (o non) competenti a conoscere del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. L'uso dei termini "medesimo fatto" e non "medesimo reato" induce significativamente a ritenere che il conflitto - anche se in linea di massima detto istituto è stato previsto per la risoluzione di contrasti relativi alla competenza sorti in sede penale - non deve necessariamente riguardare due giudici penali, ma può insorgere anche tra un giudice penale ed altro giudice ordinario, tenuto conto che possono verificarsi situazioni processuali in cui il giudice penale si trovi ad interferire per ragioni di varia natura in settori riservati al giudice civile o amministrativo o viceversa. In tal caso il contrasto, pur non rientrando nel casi specifici di conflitto previsti dal primo comma dell'art. 28 c.p.p., deve essere, comunque, risolto, in quanto la stia mancata risoluzione comporterebbe una stasi del procedimento di prevenzione ricollegabile al dissenso in ordine alle rispettive competenze insorto tra due giudici ordinari. Pertanto, ricorrendo nella fattispecie una ipotesi anomala di conflitto, che non può essere risolto con gli ordinari mezzi, non rinvenendosi nel quadro generale una autonoma previsione del caso specifico, si ritiene che la questione in esame possa essere risolta in rito facendo ricorso alla ipotesi del caso analogo di conflitto prevista dal secondo comma dell'art. 28 c.p.p.. In tal senso (e non vi è motivo di discostarsi da tale indirizzo) si è già pronunciata questa Suprema Corte, che ha ravvisato la possibilità di configurare un caso analogo di conflitto qualora ci si trovi in presenza di un contrasto tra giudici da cui derivi un blocco della attività processuale direttamente ricollegabile al dissenso insorto tra due organi giurisdizionali in ordine alla competenza ad emettere provvedimenti necessari allo sviluppo del rapporto processuale (vedi sentenze sez. 1^ n. 2787/97 proc. Vanoni, rv. 207.656, e n. 2799/97 proc. Zuccotti, rv. 207.742). A sostegno della fondatezza di tale tesi va anche rilevato che con la norma citata il Legislatore - ritenendo praticamente impossibile "prevedere a priori ogni situazione di contrasto tra i vari organi giudiziari" (vedi rel. prel. al c.p.p.) - non ha inteso disciplinare in modo specifico i casi analoghi di conflitto proprio al fine di evitare che una tassativa casistica potesse limitare l'estensione analogica a casi di conflitto non specificamente previsti con conseguente pericolo di stasi del procedimento.
Pertanto, qualora ricorra una contemporanea cognizione del medesimo fatto da parte di un giudice penale ed altro giudice ordinario con conseguente pericolo di stasi del procedimento, in mancanza di altri strumenti processuali esperibili per la risoluzione del contrasto, non vi è dubbio che ci si trovi in presenza di un caso analogo di conflitto previsto dall'art. 28 co. 2 c.p.p., la cui risoluzione non può che essere di competenza di questa Suprema Corte al sensi dell'art. 32 c.p.p.. Ne consegue che - poiché nel caso di specie ricorre un conflitto tra il giudice delle misure di prevenzione e il giudice delegato del fallimento concernente la concreta gestione ed amministrazione dei beni in sequestro - detto conflitto deve ritenersi ammissibile in rito, rientrando lo stesso nella ipotesi dei casi analoghi prevista dall'art. 28 co. 2 c.p.p.. 3) Al fine della risoluzione del presente conflitto occorre ora stabilire se l'attuale normativa regoli in modo specifico la materia, prevedendo disposizioni particolari che assicurino la priorità della procedura di prevenzione rispetto a quella fallimentare. Anche a tale quesito non può che rispondersi positivamente in via generale, tenuto conto della diversità degli scopi e delle funzioni perseguite dalle due procedure e dei relativi compiti assegnati dalle normative vigenti all'amministratore dei beni in sequestro da un lato e al curatore del fallimento dall'altro.
Infatti scopo della procedura di prevenzione - nel caso si accerti che i beni in sequestro siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego - è quello di assicurare la proprietà di detti beni al patrimonio dello Stato, il cui acquisto, come già detto, si verifica a titolo originario coli conseguente esclusione di qualsiasi diritto dei terzi a soddisfarsi su tali belli. Da ciò deriva che compito del l'amministratore nominato dal giudice della prevenzione è essenzialmente quello di provvedere alla custodia, alla conservazione ed alla amministrazione dei beni in sequestro "anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni" (art. 2 sexies L. 575/1975). In tal senso si è già espressa questa Suprema Corte (Cass. sez. I sent. n. 3388 del 14/7/1995, del 14/07/1995, proc. Giuliano, rv. 202321; Cass. Sez. 2^ sent. n. 3292 del 5/9/1995, proc. Limonetti, rv. 202469), che ha affermato il principio della competenza funzionale ed esclusiva del Tribunale che abbia disposto l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale in ordine alla adozione di tutti quel provvedimenti riguardanti la custodia, la conservazione e la gestione dei beni sequestrati, nonché il principio della possibilità di alienazione dei beni in sequestro, ancorché non ancora confiscati, da parte dell'amministratore previa l'autorizzazione scritta del giudice delegato.
Invece scopo della procedura fallimentare è quello di assicurare la par condicio creditorum", di guisa che compito degli organi preposti al fallimento è solo quello di custodire e conservare il patrimonio con esclusione in via generale di ogni attività concernente la amministrazione e la gestione del patrimonio del fallito, potendo il Tribunale disporre la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa del fallito solo nel caso che "dall'interruzione improvvisa può derivare un danno grave ed irreparabile" (art. 90 L.F.).
Dalla diversità degli scopi e dei compiti previsti dalla legge si desume in modo evidente che la procedura di prevenzione, ove sia disposto il sequestro di beni, è caratterizzata da criteri dinamici tesi ad una sana gestione, che possa anche incrementare il patrimonio, mentre la procedura fallimentare è improntata a criteri statici, in quanto diretta in via esclusiva alla custodia e conservazione del patrimonio del fallito allo scopo di meglio soddisfare le ragioni dei creditori.
Tuttavia, nonostante la diversità degli scopi e dei compiti, in via generale è possibile ipotizzare la coesistenza della procedura della prevenzione coli quella fallimentare sol che si consideri che il soggetto dichiarato fallito può essere proprietario di beni, che non sono stati oggetto della procedura di prevenzione e che per tale ragione possono essere ricompresi nella massa fallimentare allo scopo del soddisfacimento delle ragioni dei creditori.
È quindi possibile dichiarare il fallimento di un soggetto nel cui confronti sia in corso una procedura di prevenzione con sequestro di beni, che si ritengano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Ma non è possibile esperire da parte degli organi del fallimento attività che possano interferire nella gestione e nella amministrazione dei beni sottoposti a sequestro nel procedimento di prevenzione, attesa la priorità della procedura di prevenzione rispetto a quella fallimentare.
Tale priorità può essere desunta da una interpretazione logica e letterale della pur scarsa normativa prevista al riguardo. Va innanzitutto rilevato che dal complesso della normativa dettata in materia di prevenzione antimafia si desume che il Legislatore ha inteso perseguire un interesse pubblico da considerarsi prioritario rispetto a quello di natura prevalentemente privatistica tutelato dalla procedura fallimentare.
Inoltre va rilevato che la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 2 ter L. 575/1965 - nel prevedere che nel procedimento di prevenzione il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, pur restando sospesi i relativi effetti per tutta la durata dello stesso - lascia implicitamente ritenere, attesa la mancata previsione di altre ipotesi di concorrenza del sequestro di prevenzione coli altre procedure, che detto istituto prevalga rispetto ad altre situazioni processuali, nelle quali il proposto sia privato della disponibilità dei propri beni.
Infine occorre considerare che i creditori del fallito non possono vantare pretese sui beni sottoposti a sequestro nel corso del procedimento di prevenzione, atteso che detti beni, a seguito del disposto sequestro, sono stati sottratti alla disponibilità del fallito e, quindi, non possono entrare a far parte della massa fallimentare, destinata a soddisfare i diritti dei creditori stessi. Del resto la stessa Corte Costituzionale con la sentenza 190/1994 ha ribadito implicitamente tale principio. Infatti la suddetta Corte - investita della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni previste dall'art. 2 ter co. 3 e 5 L. 575/1965 e succ. mod. in relazione agli artt. 24, 25 e 27 della Costituzione nella parte in cui non prevedono, per i terzi creditori del proposto in possesso di titoli anteriori al procedimento di prevenzione, la possibilità di ottenere tutela giuridica satisfattoria delle loro pretese sul beni assoggettati al procedimento di confisca - ha dichiarato la questione inammissibile, attesa la previsione di una pluralità di interventi normativi costituzionalmente legittimi, il cui destinatario non può che essere il Legislatore, non potendosi richiedere alla Corte Costituzionale un intervento di natura, additiva.
Dalle suesposte considerazioni deriva che la procedura di prevenzione deve essere considerata prioritaria rispetto a quella fallimentare, tanto più che la posizione dei creditori in buona fede dell'azienda appartenente al proposti dichiarati falliti può essere tutelata anche mediante la procedura di prevenzione. Infatti, ai sensi del primo comma dell'art. 2 septies L. 575/1965, è riconosciuta all'amministratore dei beni, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, la facoltà di compiere attività di straordinaria amministrazione "anche a tutela dei diritti dei terzi", dovendosi intendere per "terzi" non solo i titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali sui beni in sequestro, ma anche quei soggetti che in buona fede vantino pretese creditorie nel confronti della azienda appartenente al proposti dichiarati falliti. 4) Una volta stabilita in via generale la priorità della procedura di prevenzione, occorre esaminare in concreto quali siano i limiti di competenza degli organi fallimentari in ordine allo svolgimento di attività connesse alle loro funzioni. Non vi è dubbio che nel procedimento relativo a misure di prevenzione patrimoniali, disposte ex L. 575/1965, la possibilità riconosciuta al giudice di adottare il provvedimento ablativo della confisca di tutti i beni dell'indiziato appartenente ad associazione mafiosa ha il sito fondamento nella esigenza di impedire che il proposto possa trarre vantaggio dalla disponibilità di beni che provengono da sue attività illecite o ne costituiscono il reimpiego. Orbene tale finalità sarebbe vanificata se fosse riconosciuta al curatore la possibilità di utilizzare tali beni allo scopo di soddisfare i creditori del proposto. Ne consegue che gli effetti del sequestro a scopo di confisca di tutti i beni appartenenti o rientranti nella disponibilità del proposto non possono venire meno per il solo fatto che lo stesso sia stato dichiarato successivamente fallito. Infatti il proposto, pur perdendo con la dichiarazione di fallimento l'amministrazione e la disponibilità dei beni, noti solo ne mantiene la titolarità, ma ha anche la possibilità di riacquistarne la disponibilità, qualora al termine della procedura fallimentare residuasse un attivo, avvantaggiandosi in tal modo di beni acquisiti mediante lo svolgimento di attività illecite di matrice mafiosa (Cass. sez. I^ sent. n. 5840 del 14/11/1997, proc. Ciffini, rv. 208926 e 208927; sent. n. 5415 del 19/12/1997, rv. 209172).
Ne consegue che nel caso di specie la sentenza dichiarativa del fallimento dei fratelli SO noti può allo stato esplicare alcun effetto in ordine alla natura giuridica dei beni sottoposti a sequestro e a confisca, ancorché noti definitiva, tenuto conto che detti beni, a causa della pendenza della procedura di prevenzione, non si trovano nella disponibilità dei proposti, indiziati di appartenere ad associazione mafiosa, di guisa che il curatore può proporre solo incidente di esecuzione avverso i vari provvedimento relativi alla custodia, conservazione e amministrazione dei beni sottoposti a sequestro. Da ciò deriva l'ulteriore conseguenza che il curatore del fallimento in relazione al beni sottoposti a sequestro nella procedura di prevenzione - attesa allo stato la impossibilità che detti beni possano essere acquisiti alla massa fallimentare - deve limitare la propria attività ad una sommaria ricognizione degli stessi, astenendosi, comunque, dal compiere ogni altra attività connessa al suo ufficio di curatore, che possa interferire sulla custodia, conservazione e amministrazione dei beni in sequestro, che sono attività di competenza funzionale ed esclusiva degli organi della prevenzione.
P. T. M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 28 co. 2, 32 e 127 c.p.p., risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Calabria, misure di prevenzione, a provvedere in via esclusiva alla custodia, conservazione e amministrazione dei beni oggetto del decreto di sequestro del 9/12/1992 e del successivo decreto di confisca del 23/7/1993.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 1998