Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/1998, n. 1947
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Sentenza 23 marzo 1998

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È inquadrabile nell'ambito dei "casi analoghi" di conflitto,previsti dall'art.28,comma 2,c.p.p.,la situazione di contrasto che si venga a creare fra il tribunale fallimentare ed il tribunale della prevenzione in ordine alla titolarità del curatore nominato dal primo (ai sensi dell'art.16 della L.F.),o dell'amministratore nominato dal secondo (ai sensi dell'art. 2 sexies della legge 31 maggio 1975 n.575),ad assumere la gestione dei beni del proposto quando,essendo stati tali beni sottoposti a sequestro nel corso del non ancora conclusosi procedimento di prevenzione,come previsto dall'art.2 ter della citata legge n.575/65,il medesimo proposto sia stato successivamente dichiarato fallito.

Qualora,in pendenza del procedimento di prevenzione nel corso del quale sia stato disposto, ai sensi dell'art.2 ter della legge 31 maggio 1965 n.575,il sequestro dei beni del proposto,quest'ultimo venga dichiarato fallito,la gestione dei beni sequestrati permane in capo all'amministratore nominato dal tribunale della prevenzione,dovendosi il curatore fallimentare limitare ad una sommaria ricognizione di detti beni, senza in alcun modo interferire nell'attività del summenzionato amministratore; e ciò avuto riguardo essenzialmente alla priorità dell'interesse pubblico perseguito dalla normativa antimafia (la quale contempla,in particolare,l'acquisizione a titolo originario,mediante confisca,da parte dello Stato,dei beni sequestrati,una volta divenuta definitiva l'applicazione della misura di prevenzione),rispetto all'interesse meramente privatistico della "par condicio creditorum" perseguito dalla normativa in materia di fallimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/1998, n. 1947
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1947
    Data del deposito : 23 marzo 1998

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