CASS
Sentenza 20 aprile 2023
Sentenza 20 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2023, n. 16811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16811 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TU NE nato 11 17/06/1977 avverso l'ordinanza del 10/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16811 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 20/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 febbraio 2022, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila rigettava l'istanza con la quale ON TU aveva chiesto la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della detenzione domiciliare. 2. Propone ricorso l'interessato a mezzo del difensore di fiducia. Deduce, con un unico motivo, violazione di legge, per omessa notifica dell'avviso di fissazione di udienza al difensore e al condannato. Il difensore, in particolare, rappresenta di aver avuto conoscenza della celebrazione dell'udienza solo all'atto della notifica dell'ordinanza impugnata, e che, in data 15 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza gli aveva notificato, probabilmente in luogo dell'atto pertinente, il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativo ad altro soggetto (allegato al ricorso unitamente alla copia della PEC trasmessa). 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Occorre ricordare, in premessa, che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U., n. 24630 del 26/3/2015, Maritan, Rv. 263598). È pacifico che tale principio trova applicazione nel procedimento di sorveglianza (Sez. 1, n. 2418 del 29 aprile 1998, Pepitoni, Rv. 210773), atteso il rinvio effettuato dall'art. 678, cod. proc. pen., che regola tale procedimento, all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., che, nel disciplinare il procedimento di esecuzione, prevede la partecipazione obbligatoria del difensore. 1.2. Allo stesso modo, è affetto da nullità assoluta ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. il provvedimento emesso all'esito del procedimento di sorveglianza in cui sia stata omessa la notifica all'interessato dell'avviso della fissazione dell'udienza (Sez. 1, n. 26791 del 18/6/2009, Gallieri, Rv. 244657). 2. Tali vizi si sono entrambi verificati nel caso di specie. 2 Invero, dall'esame degli atti del fascicolo processuale, accessibile alla Corte in ragione della natura processuale del vizio dedotto (cfr. Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, P.G., P.C. in proc. F e altri, Rv. 273525), non è emersa la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in questione all'interessato e al difensore di fiducia, e ha trovato, viceversa, riscontro quanto dedotto nel ricorso con riferimento all'errore di notifica, determinato, con ogni probabilità, dalla confusione tra i numeri di SIUS (4524/2020 relativo al TU e 4254/2020, relativo a IO LACIDOGNA). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16811 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 20/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 febbraio 2022, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila rigettava l'istanza con la quale ON TU aveva chiesto la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della detenzione domiciliare. 2. Propone ricorso l'interessato a mezzo del difensore di fiducia. Deduce, con un unico motivo, violazione di legge, per omessa notifica dell'avviso di fissazione di udienza al difensore e al condannato. Il difensore, in particolare, rappresenta di aver avuto conoscenza della celebrazione dell'udienza solo all'atto della notifica dell'ordinanza impugnata, e che, in data 15 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza gli aveva notificato, probabilmente in luogo dell'atto pertinente, il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativo ad altro soggetto (allegato al ricorso unitamente alla copia della PEC trasmessa). 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Occorre ricordare, in premessa, che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U., n. 24630 del 26/3/2015, Maritan, Rv. 263598). È pacifico che tale principio trova applicazione nel procedimento di sorveglianza (Sez. 1, n. 2418 del 29 aprile 1998, Pepitoni, Rv. 210773), atteso il rinvio effettuato dall'art. 678, cod. proc. pen., che regola tale procedimento, all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., che, nel disciplinare il procedimento di esecuzione, prevede la partecipazione obbligatoria del difensore. 1.2. Allo stesso modo, è affetto da nullità assoluta ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. il provvedimento emesso all'esito del procedimento di sorveglianza in cui sia stata omessa la notifica all'interessato dell'avviso della fissazione dell'udienza (Sez. 1, n. 26791 del 18/6/2009, Gallieri, Rv. 244657). 2. Tali vizi si sono entrambi verificati nel caso di specie. 2 Invero, dall'esame degli atti del fascicolo processuale, accessibile alla Corte in ragione della natura processuale del vizio dedotto (cfr. Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, P.G., P.C. in proc. F e altri, Rv. 273525), non è emersa la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in questione all'interessato e al difensore di fiducia, e ha trovato, viceversa, riscontro quanto dedotto nel ricorso con riferimento all'errore di notifica, determinato, con ogni probabilità, dalla confusione tra i numeri di SIUS (4524/2020 relativo al TU e 4254/2020, relativo a IO LACIDOGNA). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente