Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2009, n. 26791
CASS
Sentenza 18 giugno 2009

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L'omessa notificazione all'interessato dell'avviso della fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo lett. c), e 179, comma primo u.p., cod. proc. pen. del provvedimento conclusivo del procedimento.

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  • 1Art. 35-bis
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Rigetto riabilitazione: rimedio contro il provvedimento
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 aprile 2024

    2. La soluzione adottata dalla Cassazione Il Supremo Consesso reputava il motivo suesposto fondato. In particolare, gli Ermellini osservavano a tal proposito prima di tutto che, secondo l'articolo 678, comma 1-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, il Tribunale di sorveglianza, per le questioni riguardanti le richieste di riabilitazione, opera conformemente all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale, il quale, a sua volta, stabilisce che il giudice dell'esecuzione emette un provvedimento senza formalità tramite …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2009, n. 26791
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26791
Data del deposito : 18 giugno 2009

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