Sentenza 18 giugno 2009
Massime • 1
L'omessa notificazione all'interessato dell'avviso della fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo lett. c), e 179, comma primo u.p., cod. proc. pen. del provvedimento conclusivo del procedimento.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione Il Supremo Consesso reputava il motivo suesposto fondato. In particolare, gli Ermellini osservavano a tal proposito prima di tutto che, secondo l'articolo 678, comma 1-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, il Tribunale di sorveglianza, per le questioni riguardanti le richieste di riabilitazione, opera conformemente all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale, il quale, a sua volta, stabilisce che il giudice dell'esecuzione emette un provvedimento senza formalità tramite …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2009, n. 26791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26791 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 18/06/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 2078
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 012555/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI NN N. IL 20/12/1979;
avverso ORDINANZA del 24/02/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Lette le conclusioni del P.G. Dr. Lo Voi Francesco che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza in data 24.2.2009 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di affidamento terapeutico presentate da RI GI in relazione alla esecuzione della condanna per spaccio aggravato di sostanze stupefacenti, ritenendo che le misure richieste fossero inidonee a favorire il recupero sociale del condannato poiché continuava a frequentare gli ambienti dello spaccio e non erano documentati ne' la tossicodipendenza ne' tanto meno il programma terapeutico. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del RI denunciando violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p., poiché l'udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza, fissata per il 24.2.2009, era stata tenuta in assenza del condannato che non aveva avuto avviso della fissazione dell'udienza benché fosse detenuto presso la casa circondariale di Bologna dal 17.11.2008. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il ricorso è fondato emergendo dagli atti - esaminati da questa Corte che, con riguardo alle questioni procedurali di nullità, è giudice anche del fatto - che l'udienza si è svolta in assenza dell'interessato il quale, per quanto si ricava dal fascicolo, non aveva avuto avviso della fissazione dell'udienza, pur se dovuto a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 3. Si tratta di nullità assoluta ai sensi del combinato disposto dell'art. 178 c.p.p., lett. c), e art. 179 c.p.p., comma 1, ultima parte, perché attinente all'intervento dell'interessato che determina la nullità del provvedimento conclusivo anche nel procedimento di sorveglianza (v. Cass. 29.4.1998, Pepitoni, Rv. 210773; Cass. 22.3.1996, Prugni, Rv. 204410; Cass. 27.1.1994, Tasca, Rv. 196681).
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2009