Sentenza 29 settembre 1999
Massime • 1
Il giudice ha il potere di concedere, anche d'ufficio, la sospensione condizionale pure in caso di condanna a sola pena pecuniaria, motivando sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 163 cod. pen. Altrimenti in presenza di elementi di valenza positiva, come l'assenza di precedenti penali, è tenuto a motivare il diniego. Tale diniego, se giustificato con il rilievo che trattandosi di pena pecuniaria la sospensione non sarebbe favorevole all'imputato, sarebbe illegittimo perché comporterebbe la disapplicazione, relativamente ad un intero settore della pena, di un beneficio governato da finalità di politica criminale che prescindono dall'interesse particolare dell'imputato e, in special modo, dall'opportunità di riservare il beneficio ad eventuali future condanne, che contrasta con il giudizio prognostico dell'astensione dalla reiterazione dei reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/1999, n. 13055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13055 |
| Data del deposito : | 29 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Davide AVITABILE Presidente del 29.9.1999
Dr. Aldo GRASSI Consigliere SENTENZA
Dr. Olindo SCHETTINO Consigliere N. 3151
Dr. Pierluigi ONORATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere N. 10834/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
GI MA, nato il [...] a [...], avverso la sentenza del Pretore di Vasto 18 febbraio 1998 n.32, con la quale è stato dichiarato colpevole del reato p. e p. dagli artt.12 e 25 D.P.R. 1988 n.203, accertato in San Salvo il 4 aprile 1995, e condannato con le attenuanti generiche e i benefici di legge alla pena di L. 400.000 di ammenda.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Gioacchino IZZO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Condannato con la sentenza sopra indicata, quale colpevole del reato contestato perché, quale titolare dell'omonima impresa per la progettazione e realizzazione di impianti di automazione e per la costruzione di macchinari, era sprovvisto di documentazione della richiesta di autorizzazione per le emissioni in atmosfera per un impianto esistente prima del mese di luglio del 1988, MA RÒ propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 606 c.1 lett. e) c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in rapporto alla valutazione delle prove, in particolare della deposizione testimoniale del m.llo D'Onghia; MA RÒ è titolare anche della ditta Automatic Sud, i cui locali sono adiacenti, in un unico recinto e a distanza di cinque metri gli uni dagli altri, per cui nel piazzale vengono posti ad asciugare i pezzi che vengono verniciati nella cabina dell'Automatic Sud, che è in possesso di regolare denuncia e autorizzazione ai sensi del D.P.R. 1988 n.203;
2. Violazione dell'art. 606 c.1 lett. b) c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione dell'art.2 D.P.R. 1988 n.203 in quanto dalla relazione tecnica emergeva che l'impianto fisso dell'impresa dell'RÒ non produce emissioni, tant'è che il D.P.R. 25 luglio 1991 nell'all.1 elenca tra le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo le lavorazioni meccaniche in genere;
3. Il Giudicante ha applicato all'imputato la sospensione condizionale per la pena di L.400.000 di ammenda senza motivare sul punto.
Il ricorso è inammissibile.
Il codice attualmente in vigore (art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p.) limita la rilevanza del vizio della motivazione - qual è quello che i ricorrenti deducono col primo motivo d'impugnazione - ai difetti della struttura logica intrinseca della sentenza, rivelati dalle incongruenze proprie del ragionamento seguito dal giudice al fine di pervenire alla decisione sui singoli punti sottoposti alla sua cognizione, sempre che il vizio risulti dal provvedimento impugnato. Resta escluso, di conseguenza, il sindacato di legittimità sulla rispondenza delle argomentazioni adottate del giudice alle risultanze dei fatti di causa e sulla correttezza del procedimento seguito per la rilevazione concreto di essi, essendo questo profilo della valutazione riservato al giudice di merito, rispetto al quale la Corte di Cassazione non ha alcun potere sostitutivo (Cass., Sez. U., 30 aprile 1997 n. 6402, ric. Dessimone e, da ultimo, Sez, III, 22 gennaio 1998 n. 766, ric. Caggiula;
Sez. III, 12 febbraio 1999 n., ric. Arena e altra).
La motivazione della sentenza impugnata si rivela, perciò, del tutto adeguata ai fatti accertati e logicamente coerente nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa in vigore. Nè il sindacato di legittimità può spingersi oltre la verifica della struttura logica e di fatto del provvedimento impugnato, verso un inconcepibile riesame delle risultanze processuali alla ricerca degli elementi a sostegno della diversa tesi, sostenuta dal ricorrente in base a una divergente interpretazione di quelle risultanze (v., per tutte, Cass., Sez. Un., 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone e altri).
I primi due motivi d'impugnazione sono, dunque, inammissibili. Lo stesso deve dirsi per il terzo motivo, perché il giudice ha il potere di concedere, anche d'ufficio, la sospensione condizionale pure in caso di condanna a sola pena pecuniaria, motivando sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art.163 c.p. (cfr. Cass., Sez. I, 27 maggio 1994 n. 6251, ric. Artom;
Id.13 maggio 1993 n. 4977, ric. Costantini). Altrimenti, in presenza - come nel caso di specie - di elementi di valenza positiva, come l'assenza di precedenti penali, è tenuto, invece, a motivare il diniego (Cass., Sez. V, 20 novembre 1997 n. 10494, ric. Suncini). Tale diniego, se giustificato con il rilievo che trattandosi di pena pecuniaria la sospensione non sarebbe favorevole all'imputato, sarebbe illegittimo perché comporterebbe la disapplicazione, relativamente ad un intero settore della pena, di un beneficio governato da finalità di politica criminale (Cass., Sez. III, 30 settembre 1995 n. 10052; Id., 24 aprile 1998 n. 4838) che prescindono dall'interesse particolare dell'imputato e, in special modo, dall'opporturità di riservare il beneficio ad eventuali future condanne, che contrasta con il giudizio prognostico dell'astensione dalla reiterazione criminosa (Cass., Sez. III, 3 marzo 1998 n. 2705, Ballesi;
Sez. VI, 19 marzo 1998 n. 3450). Pertanto, la motivazione specifica sull'utilità di applicare comunque il beneficio può essere richiesta solo nel caso in cui la condanna riguardi una pena pecuniaria di ammontare oggettivamente modesto, tanto da condizionare l'efficacia dissuasiva del provvedimento (Cass., Sez. I, 14 gennaio 1999 n. 357, ric. Di Paolo), dovendo escludersi che in tutti i casi di condanna a questa specie di pena il giudice sia tenuto ogni volta a valutare se e in che misura l'importo di essa incida sul patrimonio del condannato, accertandone a, questo scopo le condizioni economiche (Cass., Sez. VI, 19 marzo 1998 n. 3450, ric. Cusumano). Anche tale motivazione si rileva non necessaria quando, configurandosi l'interesse dell'imputato in relazione allo scopo di evitare l'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale, insieme con la sospensione condizionale della pena sia concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario, del quale avrebbe dovuto essere altrimenti motivato il diniego (Cass., Sez. II, 10 giugno 1998, ric. Pennisi, che non può essere concesso se non con la prima sentenza, si applica alle pene pecuniarie non gravi ed assicura il duplice vantaggio di conseguire detto scopo risparmiando al tempo stesso il pagamento della pena pecuniaria.
Nella specie la pena dell'ammenda è di importo di per sè lieve, pur rientrando nei limiti della non menzione, ed è stato contestualmente concesso il beneficio della non menzione, senza alcuna obiezione da parte dell'imputato o del suo difensore, per cui il vizio di motivazione eccepito non ha, evidentemente, alcuna consistenza.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di L.1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 1999