Sentenza 27 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10298 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2001 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 Z 2 1 / . A 4 N R / 6 T - 2 S E I B . R R G . . L E A .P L R N 1029 87 01 D A I . L L A B E P D I A D T I C E S S 1 T I N A 3 E N I 1 D S E R N M DL PO TY NO . S I E E A N T A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M Oggetto Periti industriali;
SEZIONE TERZA CIVILE sanzioni disciplinari Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1745/01 - Presidente Dott. Manfredo GROSSI Consigliere Dott. Ernesto LUPO Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere 22911 Cron. Rep. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud. 11/05/01 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UT RUBES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 44, presso lo studio dell'avvocato dall'avvocato ERNESTO GILIANI, SILVIA CANALI, difeso giusta delega in atti;
-ricorrente-
contro
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI;
PROCURATORE GENERALE PRESSO CASSAZIONE;
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DI MODENA;
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI 2001 MODENA 922
- intimati -
avverso la decisione n. 8/00 del Consiglio nazionale dei periti industriali di ROMA, emessa il 18/10/2000, depositata il 30/10/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato ERNESTO GILIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Collegio dei periti industriali di Modena, con deliberazione del 16 marzo 2000, ha inflitto al pe- rito industriale RU TT la sanzione disciplinare dell'avvertimento, per avere "pubblicizzato" la propria attività professionale mediante affissione di un car- tello in un cantiere dove prestava la sua opera e, qua- le legale rappresentante dello Studio Associato R.B., per avere inserito nella rivista "Antincendio" uno spa- zio pubblicitario delle caratteristiche e delle attivi- tà del suo studio professionale, violando le disposi- zioni degli artt. 19 e 46 del codice di deontologia professionale.
2. La decisione è stata impugnata dall'interessato, il quale ha negato di avere posto in essere i comporta- 2 menti che gli erano addebitati e di non avere, quindi, effettuato alcun tipo di pubblicità vietata dal regola- mento di deontologia professionale. Secondo il RU la pubblicazione sulla rivista "Antincendio" si riduceva ad una semplice informativa del nome dei professionisti, della sede e del ramo di attività svolti dallo studio RB;
così anche il cartello affisso nel cantiere.
3. La decisione, impugnata anche per difetto di mo- tivazione ed errata applicazione delle disposizioni del codice deontologico, è stata confermata dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali il 30 ottobre 2000. Il Consiglio Nazionale ha premesso che la pubblici- semplicemente informativa, "tesa a far conoscere tà unicamente l'ubicazione della sede, il ramo di attività svolto ed il nome dei professionisti associati" è am- missibile e che "non sarebbe ammissibile [.... ] una pub- blicità esaltativa, comparativa о suggestiva, tesa a far conoscere i risultati dell'attività svolta, i nomi- nativi dei propri clienti, le tariffe applicate e/o al- tre agevolazioni". Il Consiglio ha soggiunto che nel caso di specie, pur risultando "la pubblicazione solo ed unicamente dei dati dello studio", era pur vero che la stessa andava riferita all'azienda e, " cosa ancor più grave" che la 3 pubblicità si riferiva all'azienda e non al professio- nista.
3. RU TT, con il ricorso per cassazione, ha chiesto che la decisione del Consiglio nazionale dei periti industriali sia cassata. Gli intimati Consiglio nazionale dei periti indu- striali e Procuratore generale presso la Corte di cas- sazione non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso svolge il motivo di violazione del- l'art. 19 del regolamento contenete le norme di deonto- logia professionale e di motivazione insufficiente. Il ricorso è accolto con le motivazioni che seguo- no.
2. Gli ordini ed i collegi professionali sono enti associativi ○ esponenziali delle rispettive categorie, sono composti di tutti gli esercenti le rispettive pro- fessioni ed esercitano l'autogoverno della rispettiva classe. Per questa ragione le norme di etica professionale, contenute nei cosiddetti regolamenti di deontologia professionale, sono espressione dell'autonomia ricono- sciuta all'ordine o al collegio professionale e non as- surgono a norme dell'ordinamento generale. Pertanto, l'interpretazione e l'applicazione di es- 4 se appartengono unicamente agli stessi ordini profes- sionali e possono essere denunciate davanti a questa Corte solo per difetto di motivazione: Cass. ss.uu. 9 luglio 1991, n. 7543. Inoltre, la valutazione della gravità dell'addebito sia sotto il profilo dell'entità della sua incidenza negativa sul prestigio dell'ordine professionale, sia sotto quello della scelta della sanzione da infliggere rientra tra gli apprezzamenti di merito, che sono affi- dati al potere istituzionale dell'organo professionale che non può essere oggetto di riesame se non sotto il profilo della correttezza e della congruità della moti- vazione: Cass. 9 luglio 1997, n. 6223. 3. La conseguenza che la prima premessa comporta è che il denunciato contrasto della decisione impugnata con le norme CEE (art. 81 del Trattato reso esecutivo con legge del 14 ottobre 1957, n. 1203) e con le deci- sioni dell'Autorità Garante della tutela del mercato e della libera concorrenza, se invocato (per ai fini del vizio di errata applicazione della legge, non è ammis- sibile in questa sede.
4. Dalla seconda premessa si ricava che la motiva- zione della decisione impugnata è contraddittoria ed ambigua.
4.1. L'art. 19 del Codice deontologico dei periti 5 industriali, nel testo indicato dal ricorrente, sanci- sce il divieto "dell'uso di mezzi pubblicitari di tipo reclamistico della propria attività professionale". Secondo il ricorrente la norma contiene due elemen- ti identificativi dell'attività sanzionabile: quello di non tenere comportamenti idonei a concretizzare mezzi pubblicitari;
quello che questi mezzi abbiano natura e caratteri reclamistici. Questi elementi non ricorrevano nella specie, per- ché l'indicazione da parte del professionista delle proprie generalità, dell'oggetto della propria attività e della sede del proprio studio non costituiva mezzo pubblicitario avente carattere reclamistico, ma sempli- ce informazione.
4.2. La motivazione della decisione sul punto della pubblicità non consentita dal codice di deontologia professionale, come si è visto, da un lato ha definito non di tipo reclamistico la forma di pubblicità effet- tuata dal ricorrente, dall'altro ha identificato gli elementi costituenti l'illecito nel fatto che la forma di pubblicità, nella sostanza, si riferiva all'azienda esercitata dall'incolpato ed al fatto che la forma di pubblicità vietata permetteva di tenere i dati del- l'azienda sotto gli occhi degli operatori del settore La conclusione raggiunta nella decisione impugnata, 6 come si diceva, non è corretta sotto il profilo della sua motivazione. Essa, in primo luogo, è in contrasto sia con la premessa della decisione, sia con l'accertamento com- piuto in fatto. Nella premessa è detto che è ammissibile la pubbli- cità semplicemente informativa. Nell'accertamento compiuto in fatto è precisato che era risultata la pubblicazione "solo ed unicamente dei dati dello studio". Non vi è chi non vede che il giudizio di responsa- bilità disciplinare contenuto nella decisione impugnata non si può reggere sulla premessa indicata e sull'ac certamento compiuto, i quali sono di contenuto contra- rio alla conclusione che ne è stata ricavata. Sicché sotto questo profilo la decisione del Consi- glio Nazionale è retta da motivazione illogica. Si deve pure aggiungere che il riferimento alla pubblicità che il RU avrebbe dato all'azienda da lui esercitata anche elemento di perplessità della motivazione adottata. Infatti, in questa è introdotto un riferimento non alla pubblicità effettivamente compiuta, ma ad un modu- lo predisposto dalla rivista "Antincendio" per racco- gliere i dati da pubblicare e ciò è fuori della incol- 7 pazione e del corrispondente giudizio espresso.
5. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e la decisione cassata con rinvio allo stesso Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, che dovrà ripetere la motivazione della propria decisione in grado di appel- lo. Le spese di questo giudizio possono essere intera- mente compensate tra le parti, ricorrendo giusti moti- vi.
p. q. m.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata con rinvio al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali. Spese compensate. E Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- N O I E Z R A la terza sezione civile della Corte di cassazione, 1'11 A R 2 6 N T . 8 I S 9 N L I 1 - / P G I 4 maggio 2001. E B / C R 6 . S 2 L I . L A D R A . D Luigi Francesco Di Nanni, Est. P . . E B D T A A I L T N E R E 1 D E S 3 Il Presidente I E T 1 S Alec frest hom N . A E N S M I A IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 27 LUG 2001 - oggi, li IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista A G 8