Sentenza 9 dicembre 2008
Massime • 1
È illegittimo, per violazione del diritto all'intervento e all'assistenza difensiva, il decreto del giudice di pace che convalida il provvedimento assunto dal questore ai sensi dell'art. 75-bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope) prima che siano trascorse quarantotto ore dalla notifica all'interessato del provvedimento medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2008, n. 3521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3521 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 09/12/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 2778
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 16644/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC ND, nato il [...];
avverso il decreto 27 marzo 2007, emesso dal Giudice di Pace di Milano, con cui è stato convalidato il decreto pronunciato D.P.R. n.309 del 1990, ex art. 75 bis, comma 1, dal Questore della Provincia
di Milano in data 22 marzo 2007, con il quale si obbligava l'interessato a "rientrare entro le ore 22.00 nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora e di non uscirne prima delle ore 06.00".
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento di tutti gli altri.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
CC ND impugna il decreto 27 marzo 2007, emesso dal Giudice di Pace di Milano, con cui è stato convalidato il decreto pronunciato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 75 bis, comma 1, dal Questore della Provincia di Milano, in data 22 marzo 2007, con il quale si obbligava l'interessato a "rientrare entro le ore 22.00 nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora e di non uscirne prima delle ore 06.00".
Va premesso in fatto che il provvedimento D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 75 bis del Questore di Milano, in data 22 marzo 2007, è stato notificato allo CC alle ore 16.15 del 26 marzo 2007 e che il giorno successivo, il 27 marzo alle ore 12.15 (esattamente 20 ore dopo l'avvenuta notifica all'interessato), è avvenuta la convalida della prescrizione imposta, da parte del Giudice di pace competente. Con un primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce testualmente violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis, comma 2, sotto il profilo della eccessiva compressione dei termini di convalida, e, conseguentemente, per violazione del diritto alla difesa, tenuto conto che l'unico spazio in cui la difesa può interloquire efficacemente è costituito esclusivamente dal lasso di tempo che va dalla decisione del Questore, notificata all'interessato, al provvedimento di convalida del Giudice di pace (nella specie solo 20 ore).
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine ai parametri di necessità ed urgenza che hanno giustificato l'assunzione della misura.
Con un terzo motivo il ricorso delinea difetto e mancanza di motivazione della convalida sotto il profilo della pericolosità dello CC.
Tanto premesso, va rilevato che le questioni preliminari imposte dalla decisione risultano essere quelle correttamente esaminate e indicate dal Procuratore generale il quale, ha posto ed ha affrontato, in termini che la Corte fa propri, le questioni sulla natura della misura, la sua ricorribilità, la sede penale del giudice competente a decidere.
L'art. 75 bis D.P.R. (inserito nel corpus juris del D.P.R. n. 309 del 1990, dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 quater convertito con modificazioni nella L. 21 febbraio 2006, n. 49) stabilisce che li provvedimento motivato del Questore che dispone una delle misure indicate nell'art. 75, comma 1:
a) va notificato all'interessato, con avviso allo stesso della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie e deduzioni al giudice della convalida;
b) ha effetto dalla notifica all'interessato stesso;
c) va comunicato al Giudice di pace, competente, entro 48 ore dalla detta notifica;
d) è convalidato nelle successive 48 ore, con decreto da parte del detto giudice, laddove ricorrano i presupposti di cui all'art. 75 bis., comma 1.
L'art. 75 bis, comma 2 infine, nel prevedere la possibilità di modifica o revoca delle misure, in tempo successivo alla loro convalida, a seguito di istanza dell'interessato (sentito il Questore), oppure su richiesta del Questore (che deve avvisare l'interessato della facoltà prevista dal comma 2 del cit. art.), conclude con l'indicazione della assenza di effetto sospensivo dell'eventuale ricorso per cassazione, avverso tale decisione di revoca o di modifica.
Il Procuratore generale, nella sua requisitoria, dopo aver premesso che nella specie si versa in tema di misura limitativa della libertà personale, e, come tale, inquadrabile nella categoria delle misure di prevenzione (come risulta dal fatto che il suo contenuto rientra nelle prescrizioni L. n. 1423 del 1956, ex art. 5), ne sostiene correttamente la sua impugnabilità per cassazione, quale desumibile anche dal tenore finale del disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, art.75 bis, comma 3, per la considerazione (risolutiva e di sistema) che non avrebbe senso prevedere la ricorribilità nei confronti del provvedimento di revoca o di modifica ed escluderla invece per il provvedimento genetico di imposizione della misura. Annota ancora il Procuratore generale, e con coerenza, che la natura di misura di prevenzione ha come corollario derivato quello della competenza della cassazione, in sede penale;
inoltre un ulteriore elemento sistematico viene a tal proposito desunto dal confronto tra la misura in oggetto e quelle previste dall'art. 75 legge stupefacenti, che sono esplicitamente definite come "misure amministrative" e richiamano le sequenze procedimentali della L. n.689 del 1981. Su tali condivisibili premesse, affermata la competenza di questa Corte suprema, va concluso, nei termini indicati dalla parte pubblica e adesivi alle critiche del ricorrente, circa la fondatezza del primo motivo che comporta l'assorbimento degli altri.
Infatti, è agevole desumere dalla documentazione in atti che, dalla notifica del provvedimento all'interessato, fino alla convalida del giudice di pace, risulta decorso un termine inferiore alle 24 ore, certamente insufficiente per apprestare una adeguata linea difensiva. A tal riguardo va anche opportunamente aggiunto - come illustrato dal Procuratore generale - che, trattandosi di misura di prevenzione, le garanzie applicabili vanno funzionalmente coordinate con quelle operanti per misure analoghe, quali ad esempio la L. n. 1423 del 1956, art. 4 e la L. n. 401 del 1989, art. 61. Infatti, non a caso,
in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (L. 13 dicembre 1989, n. 401), secondo la giurisprudenza di questa Corte (sez. 3, 26136/2008, Senatore;
sez. 3, 2471/2008, Castellano), il termine a difesa, per la presentazione di memorie e deduzioni al G.I.P. è di 48 ore, decorrente dalla notifica del provvedimento di prescrizioni del Questore.
Va pertanto pienamente condivisa la precisazione fatta nella requisitoria, secondo cui, pur nella varietà procedimentale di tali misure, ragionevolmente differenziate in virtù delle peculiarità specifiche e delle situazioni di urgenza e necessità che si determinano, ciò non può escludere l'insuperabilità di un livello minimo e incomprimibile di garanzie, il quale deve comunque essere assicurato.
In tale prospettiva deve convenirsi che non appare per niente ragionevole fissare per il Questore il termine di 48 ore per chiedere la convalida e negare alla controparte un Identico spazio cronologico per controdedurre, in un contesto generale di parità di risorse rispetto alla difesa.
Questa Corte infatti (cfr. ex plurimis, citate: Cass. Penale sez. 3, 26136/2008 Senatore;
Sez. 3, sent. 17 gennaio 2008, n. 2471, Castellano) ha evidenziato che l'art. 111 Cost., comma 2, inserito dalla Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, nello stabilire che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, ha conferito veste autonoma al principio della parità delle parti, peraltro già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali (da ultimo Corte cost. n. 26 del 2007). In tale ambito si è affermato che, con riferimento al provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione alla Autorità di P.S. (legge 401/1989), pur in mancanza di una espressa previsione in tal senso, la decisione sulla convalida è affetta da nullità se è pronunciata prima della scadenza del termine dilatorio di quarantotto ore, decorrente dalla notifica del provvedimento, entro il quale il Pubblico ministero può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni (cfr. sez. 3, 11 dicembre 2007, 2471, Rv. 238537).
Analogamente deve quindi ritenersi che se il Questore ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica della sua decisione all'interessato) per comunicare il provvedimento agli effetti della convalida, anche il destinatario del provvedimento deve poter disporre un identico termine (a difesa) di quarantotto ore (parimenti decorrente dalla notifica del provvedimento del questore), per presentare memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento stesso.
Nel caso in esame, come già detto, il provvedimento del Questore è stato notificato allo CC il 26 marzo 2007 ad ore 16,15 e il provvedimento di convalida del Giudice di pace è stato pronunciato venti ore dopo, il successivo giorno 27 marzo ad ore 12,15: non risulta quindi rispettato un termine minimo, accettabile e ragionevole, per garantire, in concreto, l'esigenza dell'interessato di avere un margine temporale adeguato, per approntare e proporre al giudice della convalida le proprie deduzioni e difese. In conclusione: va affermato il principio secondo cui, quando il Giudice di pace competente convalida il provvedimento adottato dal del Questore, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis, comma 2, prima che sia trascorso il termine di 48 ore dalla notifica all'interessato del provvedimento stesso, si realizza una lesione del diritto all'intervento ed alla assistenza difensiva, che impone l'annullamento della decisione di convalida per violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c).
Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio, per violazione del diritto di difesa, in accoglimento del primo motivo di ricorso, il quale assorbe in se gli altri, successivi e conseguenti.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2009