Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2018, n. 4890
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Sentenza 23 gennaio 2018

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Ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa descritta dall'art. 437 cod. pen., è necessario che l'omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l'inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l'attitudine, almeno in via astratta, a pregiudicare l'integrità fisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di un numero di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro sufficiente a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2018, n. 4890
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4890
    Data del deposito : 23 gennaio 2018

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