Sentenza 21 febbraio 2007
Massime • 1
Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie di cui all'art. 437 cod.pen. concerne anche la sicurezza sul lavoro di una comunità ristretta di lavoratori o di singoli lavoratori, in quanto tale disposizione incrimina espressamente la rimozione o l'omissione dolosa di cautele destinate a prevenire infortuni sul lavoro, i quali riguardano di solito singoli soggetti e non indistinte collettività di persone.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2007, n. 12464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12464 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 21/02/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 271
Dott. GIRONI Emilio G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 042392/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L'EPISCOPO VINCENZO, N. IL 02/05/1937;
avverso SENTENZA del 28/06/2006 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA A., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma di quella di primo grado, ha dichiarato estinte per prescrizione numerose contravvenzioni ascritte a L'Episcopo Vincenzo, confermandone la responsabilità per il delitto di cui all'art. 437 c.p. per avere, quale amministratore della "Interbox - s.r.l." esercente uno stabilimento per la produzione di carta, omesso di dotare gli impianti di qualsivoglia accorgimento atto a limitare il rischio di incendi e di infortuni sul lavoro.
La corte territoriale, premesso che l'ipotesi incriminatrice in esame deve ritenersi configurabile anche ove il pericolo da essa presunto riguardi la comunità di lavoro di una piccola fabbrica e l'incolumità di singoli lavoratori, non occorrendo che il pericolo stesso interessi la collettività dei cittadini od un numero rilevante di persone, ha valorizzato le risultanze di reiterati sopraluoghi del Comando vv.FF. di Cuneo, sino a quello conclusivo della A.S.L. n. 15 di Cuneo del 9.5.200.1, ed ha ritenuto meramente formale e sostanzialmente inattuabile per difetto delle necessarie disponibilità finanziarie la delega di funzioni in materia rilasciata ad IA MA dall'imputato, pienamente consapevole sia delle carenze riscontrate che dell'impossibilità del delegato di esercitare l'incarico, mentre prive di valenza a discarico erano giudicate le fatture di spesa prodotte dalla difesa, pressoché totalmente riguardanti costi di produzione anziché interventi imposti a tutela della sicurezza ed incolumità dei lavoratori ed una di esse sospettata di falsità in quanto attestante l'esecuzione di opere in realtà mai realizzate e prive di riscontri contabili.
Ricorrono i difensori, invocando un precedente giurisprudenziale secondo cui per l'integrazione del reato contestato occorrerebbe che l'omissione abbia posto in pericolo l'incolumità pubblica e non quella di un gruppo di lavoratori o di un singolo lavoratore e richiamando la delega di funzioni conferite all'IA nonché le fatture prodotte, asseritamente attestanti il compimento di "interventi apprezzabili", oltre che le precarie condizioni economiche dell'azienda, poi sfociate nel fallimento, donde la prospettata derubricabilità dell'imputazione nell'ipotesi colposa di cui all'art. 451 c.p. Il ricorso è infondato.
Il più recente e prevalente orientamento giurisprudenziale, puntualmente richiamato dalla sentenza impugnata, è, invero, attestato nel senso che il bene protetto dalla norma concerna anche la tutela di una comunità ristretta di lavoratori o di singoli lavoratori, senza di che non avrebbero, del resto, senso, la rubrica dell'articolo e la formulazione della previsione incriminatrice, le quali espressamente menzionano la rimozione od omissione di cautele destinate a prevenire infortuni sul lavoro, che solitamente riguardano singoli soggetti e non indistinte collettività di persone (Cass., sez. I, 2.2.1988, Barbagallo;
18.12.7990, Michelagnoli;
16.6.1995, Gencarelli e 11.3.1998, Lucani;
Ced. Cass., rv. 211778).
Quanto alla dolosità dell'omissione, con conseguente improponibilità della prospettata derubricazione dell'addebito nell'ipotesi colposa, la corte territoriale ha ampiamente motivato circa la piena consapevolezza da parte dell'imputato delle gravi irregolarità riscontrate, reiteratamente constaterai competenti organi pubblici in verbali compilati in contraddittorio dell'interessato, che ebbe a sottoscriverli.
Del tutto generiche sono, inoltre, le deduzioni dei ricorrenti circa la valenza liberatoria della delega di funzioni e delle fatture prodotte, non risultando in alcun modo confutate le argomentazioni svolte in sentenza circa la fittizietà della prima e l'irrilevanza od inattendibilità delle seconde, mentre palesemente ininfluente è l'allegazione delle precarie condizioni economiche dell'azienda, che - in caso di constatata impossibilità di provvedere ai necessari interventi per indisponibilità di risorse finanziarie - avrebbero imposto la cessazione della produzione e non certo legittimato la sua prosecuzione in situazioni di pericolo per l'incolumità dei lavoratori.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2007